Gazzetta n. 49 del 2003-02-28
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
COMUNICATO
Autorizzazione ad effettuare in via eccezionale e transitoria l'attivita' di vendita di gas naturale a clienti finali interessati ai sensi dell'art. 17, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

Con decreti ministeriali 27 dicembre 2002 e 30 gennaio 2003, al fine di garantire nella particolare fase di transizione al mercato la continuita' del servizio di fornitura del gas ai clienti finali interessati, una serie di societa' distributrici e di enti locali sono stati autorizzati in via eccezionale ad effettuare transitoriamente, dal 1 gennaio 2003 e non oltre il 30 giugno 2003, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 l'attivita' di vendita di gas naturale a clienti finali in forma non esclusiva e limitatamente all'area di loro operativita', secondo le condizioni e le modalita' stabilite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'art. 17, 5o comma, dello stesso decreto, e in particolare secondo la deliberazione n. 207 del 12 dicembre 2002. I suddetti decreti, comprensivi dell'elenco degli autorizzati, sono stati pubblicati nel bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia e nel sito Internet del Ministero delle attivita' produttive.
Risparmia fino a 230 euro