Gazzetta n. 50 del 1 marzo 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Vigarano Mainarda (provincia di Ferrara) ha adottato il 19 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:
(Omissis). Di applicare anche per l'anno 2003 l'imposta comunale sugli immobili (ICI) di cui al titolo I capo I del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni con aliquota del 6,30 per mille, applicando le seguenti agevolazioni e penalizzazioni:
aliquota del 5,8 per mille per:
unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente;
di estendere l'aliquota agli immobili locati con contratto registrato ed usati come abitazione principale;
una sola pertinenza ad abitazione principale (cat. C/2, C/6, C/7).
aliquota del 5,9 per mille per:
negozi e botteghe, magazzini e locali di deposito, laboratori per arti e mestieri classificati o classificabili nelle categorie C/1 - C/2 - C/3, utilizzati per attivita' produttive commerciali ed artigianali o terreni agricoli;
aliquota del 7 per mille per:
alloggio non locato; intendendosi per "alloggio non locato", l'unita' immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A e relative pertinenze (ad eccezione della categoria A/10), utilizzabile ai fini abitativi per la quale non esiste nessun tipo di contratto di locazione o di comodato comunque non data in uso gratuito a terzi, non posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente. I soggetto interessato puo' attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, per non incorrere in applicazione di aliquota penalizzante, mediante le modalita' disposte dall'art. 7, comma 10 del regolamento generale delle entrate;
pertanto a titolo esemplificativo, aliquota del 6,30 per mille per:
aree fabbricabili;
altre pertinenze di abitazioni principali e pertinenze di altri immobili non rientranti nella penalizzazione sopra riportata;
alloggi dati in comodato o in uso gratuito a terzi;
alloggi posseduti da anziani o disabili ricoverati in istituto;
tutti gli altri immobili.
Per gli alloggi dati in comodato o uso gratuito a terzi, a meno che non ci sia un contratto di comodato registrato, il soggetto passivo dovra' presentare autocertificazione all'ufficio tributi del comune entro l'esercizio di competenza.
La detrazione per l'abitazione principale da Euro 103,29 e' elevata a Euro 258,23, rapportata ad anno ed alla quota di possesso, per soggetti che si trovano in una delle seguenti particolari condizioni:
1. pensionato monoreddito e non in condizione lavorativa che ha riportato un reddito da pensione, nell'anno 2002 non superiore a Euro 8394,47 lorde;
2. pensionato con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF di tutti i componenti il nucleo familiare non superiore a Euro 13.556,06 + Euro 1.037,08 per ogni persona a carico;
3. portatore di handicap (con attestato di invalidita' civile) monoreddito e non in condizione lavorativa che ha riportato un reddito da pensione nell'anno 2001 non superiore a Euro 8.394,47 lorde;
4. portatore di handicap con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF di tutti i componenti il nucleo familiare non superiore a Euro 13.556,06 + Euro 1.037,08 per ogni persona a carico;
5. disoccupato con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF di tutti i componenti il nucleo familiare non superiore a Euro 13.556,06 + Euro 1.037,08 per ogni persona a carico;
6. lavoratore in cassa integrazione straordinaria - in mobilita' con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF di tutti i componenti il nucleo familiare non superiore a Euro 13.556,06 + Euro 1.037,08 per ogni persona a carico;
7. titolare dl assistenza sociale a livello comunale a norma dei vigenti regolamenti (solo se non gia' beneficiato secondo quanto previsto ai punti precedenti).
L'agevolazione in questione e' subordinata alla condizione che ne' il contribuente ne' i familiari o conviventi del nucleo familiare siano proprietari o usufruttuari di immobili diversi dal fabbricato adibito ad abitazione ed una pertinenza questa ultima classificate o classificabili' nelle categorie catastali C/2-C/6-C/7.
Per beneficiare della maggiore detrazione di Euro 258,23 occorre presentare la richiesta, con dichiarazione relativa al reddito, entro il mese di giugno 2003, all'ufficio tributi del comune.
I contribuenti che hanno inviato la richiesta entro i termini potranno, al momento del pagamento delle rate ICI 2003, gia' tenere conto della detrazione richiesta.
 
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