Gazzetta n. 50 del 1 marzo 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DECRETO 20 febbraio 2003
Modifica del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2002 con il quale e' stato approvato il piano nazionale di ripartizione delle frequenze;
Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 447, recante disposizioni in materia di licenze individuali e di autorizzazioni generali per i servizi di telecomunicazioni ad uso privato;
Riconosciuta la necessita' di modificare il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze al fine di adeguarlo ai piu' recenti sviluppi nel campo delle applicazioni Wireless-LAN;
Sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste e telecomunicazioni;
Sentiti gli organismi di cui all'art. 3, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 233;
Udito il parere dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera a), punto 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, espresso in data 23 dicembre 2002;
Decreta:
Art. 1.
A) L'allegato "Note" al vigente Piano nazionale di ripartizione delle frequenze e' cosi' modificato:
la nota 158 e' sostituita dalla seguente: "158. In accordo con la decisione CEPT ERC/DEC/(01)07 frequenze della banda 2.400-2.483,5 MHz possono essere impiegate ad uso collettivo per usi civili da reti locali mediante apparati a corto raggio per la trasmissione di dati a larga banda con tecniche a dispersione di spettro (R-LAN) aventi le caratteristiche tecniche della raccomandazione della CEPT ERC/REC 70-03 (annesso 3). Tali utilizzazioni non debbono causare interferenze alle utilizzazioni dei servizi presenti in tabella, ne' possono pretendere protezione da tali utilizzazioni. Tali applicazioni, relativamente all'uso privato, rientrano negli scopi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 447, art. 5, comma 1, lettera b), numero 2.2) ad eccezione di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, lettera b). Per quanto riguarda l'uso pubblico, lo stesso sara' disciplinato con un'apposita regolamentazione.";
la nota 184 e' sostituita dalla seguente: "184. In accordo con la decisione ERC/DEC/(99)23 della CEPT, frequenze della banda 5.150-5.350 MHz possono essere impiegate ad uso collettivo per usi civili da apparati a corto raggio per la trasmissione dati ad alta velocita' all'interno di edifici (sistemi Hiperlan) aventi le caratteristiche tecniche della raccomandazione della CEPT ERC/REC 70-03 (annesso 3). Nel loro esercizio tali sistemi non debbono causare interferenze alle utilizzazioni dei servizi previsti in tabella, ne' possono pretendere protezione da tali utilizzazioni. Tali applicazioni, relativamente all'uso privato, rientrano negli scopi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 447, art. 5, comma 1, lettera b), numero 2.2) ad eccezione di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, lettera b). Per quanto riguarda l'uso pubblico, lo stesso sara' disciplinato con un'apposita regolamentazione.";
la nota 190A e' sostituita dalla seguente: "190A. In accordo con la decisione CEPT ERC/DEC/(99)23 la banda di frequenze 5.470-5.725 MHz puo' essere impiegata, ad uso collettivo, per usi civili, da apparati a corto raggio per la trasmissione dati ad alta velocita' (sistemi Hiperlan) aventi le caratteristiche tecniche della raccomandazione della CEPT ERC/REC 70-03 (annesso 3). Nel loro esercizio tali sistemi non debbono causare interferenze alle utilizzazioni dei servizi previsti in tabella, ne' possono pretendere protezione da tali utilizzazioni.
Inoltre l'impiego delle Hiperlan puo' essere autorizzato soltanto se sono garantite le seguenti prestazioni:
a) il trasmettitore deve essere dotato di un sistema di controllo di potenza che assicuri un fattore di mitigazione di almeno 3 dB;
b) la selezione dinamica della frequenza associata con il meccanismo di scelta del canale deve assicurare una distribuzione uniforme del carico sui 255 MHz della banda in questione.
Tali applicazioni, relativamente all'uso privato, rientrano negli scopi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 447, art. 5, comma 1, lettera b), numero 2.2) ad eccezione di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, lettera b). Per quanto riguarda l'uso pubblico, lo stesso sara' disciplinato con un'apposita regolamentazione.".
B) Errata corrige: l'allegato "Tabella di attribuzione del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze" e' cosi' modificato nelle colonne "Utilizzazioni" e "Normativa internazionale":

----> Vedere tabella di pag. 11 <----
 
Art. 2.
Il testo di cui all'art. 1 integra quello approvato con decreto ministeriale dell'8 luglio 2002. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 febbraio 2003
Il Ministro: Gasparri
 
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