Gazzetta n. 50 del 1 marzo 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 17 febbraio 2003 |
Regime di rimborsabilita' e prezzo di vendita del medicinale "Kineret Anakinra" autorizzata con procedura centralizzata europea. (Decreto UAC/C/ n. 216/2003). |
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EU/1/02/203/001 - 100 mg/0,67 ml (150 mg/ml) soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,67 ml, uso sottocutaneo; EU/1/02/203/002 - 100 mg/0,67 ml (150 mg/ml) soluzione iniettabile 7 siringhe preriempite 0,67 ml, uso sottocutaneo; EU/1/02/203/003 - 100 mg/0,67 ml (150 mg/ml) soluzione iniettabile 28 siringhe preriempite 0,67 ml, uso sottocutaneo; EU/1/02/203/004 - 100 mg/0,67 ml (150 mg/ml) soluzione iniettabile 1 flaconcino 0,67 ml. Titolare A.I.C.: Amgen Europe B.V. IL DIRIGENTE GENERALE della valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni; Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44; Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317; Vista la decisione della Commissione europea dell'8 marzo 2002 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano "Kineret Anakinra"; Visto l'art. 3 della direttiva n. 65/65 modificata dalla direttiva n. 93/39 CEE; Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8; Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilita'; Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialita' medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE n. 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanita', su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE); Vista la legge del 27 dicembre 2002, n. 289; Vista la delibera CIPE del 1 febbraio 2001; Visto il parere della Commissione unica del farmaco nella seduta del 17/18 dicembre 2002; Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialita' medicinale "Kineret Anakinra" debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale; Decreta: Art. 1. Alla specialita' medicinale KINERET ANAKINRA nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale: 100 mg/0,67 ml (150 mg/ml) soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,67 ml, uso sottocutaneo - A.I.C. n. 035607011/E (in base 10), 11YNH3 (in base 32); 100 mg/0,67 ml (150 mg/ml) soluzione iniettabile 7 siringhe preriempite 0,67 ml, uso sottocutaneo - A.I.C. n. 035607023/E (in base 10), 11YNHH (in base 32); 100 mg/0,67 ml (150 mg/ml) soluzione iniettabile 28 siringhe preriempite 0,67 ml, uso sottocutaneo - A.I.C. n. 035607035/E (in base 10), 11YNHV (in base 32); 100 mg/0,67 ml (150 mg/ml) soluzione iniettabile 1 flaconcino 0,67 ml - A.I.C. n. 035607047/E (in base 10), 11YNJ7 (in base 32). |
| Art. 2. La specialita' medicinale "Kineret Anakinra" e' classificata come segue: 100 mg/0,67 (150 ml) soluzione iniettabile 7 siringhe preriempite 0,67 ml, uso sottocutaneo - A.I.C. n. 035607023/E (in base 10), 11YNHH (in base 32). Classe: H/OSP ed inserimento nel progetto Antares (ex factory, IVA esclusa) 220,85. L'azienda e' tenuta a praticare agli ospedali uno sconto del 3% sul prezzo ex factory. Su tale prezzo deve essere applicata la riduzione prevista dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. |
| Art. 3. E' fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialita' praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della salute i dati di vendita. |
| Art. 4. Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunita' europee relativa alla specialita' di cui al presente decreto al Ministero della salute - Dipartimento per la tutela della salute umana, della sanita' pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali - Direzione generale della valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza. |
| Art. 5. Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sara' notificato alla ditta titolare. Roma, 17 febbraio 2003 Il dirigente generale: Martini |
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