Gazzetta n. 51 del 3 marzo 2003 (vai al sommario) |
COMUNE DI CARANO |
COMUNICATO |
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003 |
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Il comune di Carano (provincia di Trento) ha adottato il 31 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003: (Omissis). Di confermare per l'anno 2003 le aliquote I.C.I. nonche' la detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale come segue: aliquota ordinaria I.C.I. pari al 5,5 per mille; aliquota ridotta I.C.I. pari al 4,5 per mille rispettivamente: per le abitazioni principali e loro pertinenze (comprese le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, fermo restando il requisito della residenza nel comune); per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio), se nelle stesse il parente ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente; per le case locate, con contratto registrato, a persone residenti, se nelle stesse l'affittuario ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente; per le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonche' per le attivita' produttive come di seguito specificate: gruppo C: categorie: C/1 (Negozi e botteghe); C/3 (Laboratori per arti e mestieri); C/4 (Fabbricati e locali per esercizi sportivi). gruppo D: tulle le categorie catastali appartenenti a tale gruppo. Detrazioni per l'abitazione principale e sue pertinenze estesa oltre che per i soggetti passivi d'imposta, cioe' proprietari, titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie, nonche' per gli immobili concessi in locazione finanziaria, i locatari, anche per le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari; per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio), se nelle stesse il parente ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente; per le case locate, con contratto registrato, a persone residenti, se nelle stesse l'affittuario ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente; per le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, pari a Euro 258,23. Nel caso in cui all'abitazione principale siano asservite piu' pertinenze, il beneficio dell'aliquota ridotta e delle detrazioni e' limitato ad un'unica unita' immobiliare di pertinenza. |
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