Gazzetta n. 51 del 3 marzo 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI CARANO
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Carano (provincia di Trento) ha adottato il 31 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:
(Omissis).
Di confermare per l'anno 2003 le aliquote I.C.I. nonche' la detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale come segue:
aliquota ordinaria I.C.I. pari al 5,5 per mille;
aliquota ridotta I.C.I. pari al 4,5 per mille rispettivamente:
per le abitazioni principali e loro pertinenze (comprese le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, fermo restando il requisito della residenza nel comune); per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio), se nelle stesse il parente ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente; per le case locate, con contratto registrato, a persone residenti, se nelle stesse l'affittuario ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente; per le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonche' per le attivita' produttive come di seguito specificate:
gruppo C: categorie: C/1 (Negozi e botteghe); C/3 (Laboratori per arti e mestieri); C/4 (Fabbricati e locali per esercizi sportivi).
gruppo D: tulle le categorie catastali appartenenti a tale gruppo.
Detrazioni
per l'abitazione principale e sue pertinenze estesa oltre che per i soggetti passivi d'imposta, cioe' proprietari, titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie, nonche' per gli immobili concessi in locazione finanziaria, i locatari, anche per le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari; per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio), se nelle stesse il parente ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente; per le case locate, con contratto registrato, a persone residenti, se nelle stesse l'affittuario ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente; per le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, pari a Euro 258,23.
Nel caso in cui all'abitazione principale siano asservite piu' pertinenze, il beneficio dell'aliquota ridotta e delle detrazioni e' limitato ad un'unica unita' immobiliare di pertinenza.
 
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