Gazzetta n. 51 del 3 marzo 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI COSTERMANO
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Costermano (provincia di Verona) ha adottato il 24 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:
(Omissis).
1. Di determinare per l'anno 2003 le aliquote e detrazioni sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo comune come segue:
aliquota del 4,5 per mille per la prima casa e gli appartamenti locati come abitazione principale;
aliquota del 7 per mille ordinaria;
aliquota del 6 per mille per tutti gli immobili diversi dalle abitazioni;
aliquota del 7 per mille per le seconde case e le case sfitte;
detrazione per l'abitazione principale Euro 105,00 con la precisazione che la detrazione per l'abitazione principale di Euro 105,00 viene applicata solo all'abitazione di cui all'art. 11 commi 2 e 3 lettere a), c), e), f) del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sugli immobili (I.C.I.) in appresso riportato:
"Art. 11 - Riduzioni d'imposta per abitazione principale.
1. Con la delibera di cui al precedente art. 9 e' possibile stabilire le eventuali maggiori riduzioni d'imposta per il possessore o titolare di altro diritto reale sull'abitazione principale.
2. Per abitazione principale si intende l'abitazione di proprieta' del soggetto passivo nella quale il medesimo risiede.
3. Si considera, inoltre, abitazione principale:
a) l'abitazione utilizzata dai soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa;
b) l'abitazione locata, con contratto registrato, a soggetto che la utilizza come abitazione principale;
c) l'alloggio regolarmente assegnato da istituto autonomo per le case popolari;
d) l'abitazione concessa in uso gratuito dal possessore a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli), se nella stessa il parente in questione ha stabilito la propria residenza;
e) abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che acquista la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
f) abitazione posseduta nel territorio del comune a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata.
4. Il soggetto interessato deve attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, richieste per la fruizione dell'aliquota ridotta prevista per l'abitazione principale mediante dichiarazione sostitutiva dell'esistenza delle stesse rilasciata ai sensi della legge n. 15/68 e successive modificazioni ed integrazioni, da presentare all'ufficio tributi entro il termine di scadenza del pagamento della prima rata dell'I.C.I. La dichiarazione resa la prima volta rimane valida anche per gli anni successivi qualora ricorrano le medesime condizioni.
5. Sono considerate parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze cosi' come definite dall'art. 817 del codice civile, ancorche' iscritte distintamente in catasto classficate come C2, C6, C7, per non piu' di una pertinenza per abitazione principale utilizzata direttamente dal contribuente. Ad essa puo' estendersi la detrazione prevista per l'abitazione principale qualora questa non sia stata completamente detratta per la stessa.
 
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