Gazzetta n. 52 del 4 marzo 2003 (vai al sommario) |
COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO |
COMUNICATO |
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003 |
|
|
Il comune di Campo San Martino (provincia di Padova) ha adottato il 24 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003: (Omissis). 1. Di determinare per l'anno 2003, le aliquote, le detrazioni e le agevolazioni relative all'Imposta Comunale sugli Immobili come segue: a) tipologia, aliquota aliquota ordinaria, 6 per mille; abitazione principale e relative pertinenze, 5,0 per mille; abitazioni locate utilizzate come abitazione principale 5 per mille; abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al 2o grado, 5 per mille; abitazioni non locate, 6 per mille; immobili diversi dalle abitazioni, 6 per mille; b) la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e' confermata in L. 200.000 pari a Euro 103,29; c) la detrazione e' aumentata a Euro 154,94 nei seguenti casi: contribuenti che siano assistiti dal comune in via continuativa; contribuenti nel cui nucleo familiare, in base alle risultante anagrafiche, risulti la presenza di persone con grado di invalidita' del 100%; contribuenti il cui reddito familiare complessivo non superi i seguenti limiti: nucleo familiare di una persona: reddito non superiore ad una pensione minima erogata dall'INPS; nucleo familiare di due o piu' persone: reddito non superiore a due pensioni minime erogate dall'INPS; a condizione, in entrambi i casi che l'unita' immobiliare (comprese le pertinenze dell'abitazione principale) deve costituire l'unica proprieta' del nucleo familiare nel corso dell'anno di imposizione, ovvero l'unica posseduta a titolo di usufrutto o di diritto di abitazione, escluso l'eventuale possesso di terreni agricoli con superficie non superiore a 5.000 metri quadrati; vengono escluse da tale beneficio le abitazioni iscritte in catasto alle seguenti categorie: A/1 - A/7 - A/8. I soggetti che intendono beneficiare della maggiore detrazione dovranno presentare richiesta, sotto pena di decedenza del beneficio, entro il 30 giugno 2003, corredata da una dichiarazione nella forma dell'autocertificazione prevista dalla legge n. 41/1968 n. 15, attestante la posizione sia del soggetto passivo che del proprio nucleo familiare nei riguardi dei diritti reali sull'unita' adibita a propria abitazione principale nonche' copia del modello per la dichiarazione dei redditi prodotti nell'anno 2002. d) ai sensi dell'art. 3, comma 56 della legge n. 662/1996, e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale, l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. (Omissis). |
|
|
|