Gazzetta n. 52 del 4 marzo 2003 (vai al sommario) |
COMUNE DI CASCINA |
COMUNICATO |
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003 |
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Il comune di Cascina (provincia di Pisa) ha adottato il 13 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003: (Omissis). 4,5 per mille con detrazione di Euro 103,29: abitazione principale; unita' immobiliari non locate possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nello Stato; unita' immobiliari non locate possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente; unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; alloggi regolarmente assegnati dagli isütuti per le case popolari. La detrazione e' elevabile ad Euro 258,23 nei seguenti casi: abitazioni principali utilizzate da famiglie composte da una a due persone di eta' non inferiore a 65 anni (compiuti al 31 dicembre 2002) che non percepiscano reddito oltre a eventuale pensione sociale INPS e che non siano proprietari di altre unita' immobiliari produttive di reddito; abitazioni principali utilizzate da famiglie nelle quali vi sia un soggetto portatore di handicap e/o invalido, che non percepisca reddito oltre ad eventuali pensioni sociali o vitalizi aventi causa dalla condizione di handicap e/o invalidita'. 4,5 per mille senza detrazione: abitazioni affittate con canone concordato a titolo di abitazione principale (art. 2, comma 3, legge n. 431 del 9 dicembre 1998); unita' immobiliari concesse in uso gratuito dal proprietario a parenti in linea retta di 1o grado (madre/padre - figlia/o, figlia/o - madre/padre) che le utilizzino come abitazioni principali e che non posseggano altri immobili ad uso abitativo nel territorio del comune. 7,50 per mille: abitazioni e relative pertinenze non locate, per le quali al 1 gennaio 2003 non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni (art. 2, comma 3, legge n. 431 del 9 dicembre 1998). 6,25 per mille: aliquota ordinaria, applicabile in tutti gil altri casi ed in particctare a: terreni agnicoli, aree fabbricabili, edifici adibiti ad attivita' (agricole, industriali, commerciali, artigianali), abitazioni non ricomprese nelle casistiche precedenti. L'aliquota agevolata prevista per gli immobili affittati a canone concordato e per quelli concessi in uso gratuito a parenti, nonche' l'elevazione della detrazione (nei casi sopra specificati), sono appilcabili a condizione che il contribuente dichiari la sussistenza dei requisiti previsti entro il 31 dicembre 2003, sugli appositi moduli predisposti dall'ufficio; il contribuente puo' avvalersi della autocertiflcazione/dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, fatta eccezione per la certificazione della condizione di handicap e/o invalidita'. (Omissis). |
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