Gazzetta n. 52 del 4 marzo 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI CASCINA
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Cascina (provincia di Pisa) ha adottato il 13 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:
(Omissis).
4,5 per mille con detrazione di Euro 103,29:
abitazione principale;
unita' immobiliari non locate possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nello Stato;
unita' immobiliari non locate possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;
unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
alloggi regolarmente assegnati dagli isütuti per le case popolari.
La detrazione e' elevabile ad Euro 258,23 nei seguenti casi:
abitazioni principali utilizzate da famiglie composte da una a due persone di eta' non inferiore a 65 anni (compiuti al 31 dicembre 2002) che non percepiscano reddito oltre a eventuale pensione sociale INPS e che non siano proprietari di altre unita' immobiliari produttive di reddito;
abitazioni principali utilizzate da famiglie nelle quali vi sia un soggetto portatore di handicap e/o invalido, che non percepisca reddito oltre ad eventuali pensioni sociali o vitalizi aventi causa dalla condizione di handicap e/o invalidita'.
4,5 per mille senza detrazione:
abitazioni affittate con canone concordato a titolo di abitazione principale (art. 2, comma 3, legge n. 431 del 9 dicembre 1998);
unita' immobiliari concesse in uso gratuito dal proprietario a parenti in linea retta di 1o grado (madre/padre - figlia/o, figlia/o - madre/padre) che le utilizzino come abitazioni principali e che non posseggano altri immobili ad uso abitativo nel territorio del comune.
7,50 per mille:
abitazioni e relative pertinenze non locate, per le quali al 1 gennaio 2003 non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni (art. 2, comma 3, legge n. 431 del 9 dicembre 1998).
6,25 per mille:
aliquota ordinaria, applicabile in tutti gil altri casi ed in particctare a: terreni agnicoli, aree fabbricabili, edifici adibiti ad attivita' (agricole, industriali, commerciali, artigianali), abitazioni non ricomprese nelle casistiche precedenti.
L'aliquota agevolata prevista per gli immobili affittati a canone concordato e per quelli concessi in uso gratuito a parenti, nonche' l'elevazione della detrazione (nei casi sopra specificati), sono appilcabili a condizione che il contribuente dichiari la sussistenza dei requisiti previsti entro il 31 dicembre 2003, sugli appositi moduli predisposti dall'ufficio; il contribuente puo' avvalersi della autocertiflcazione/dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, fatta eccezione per la certificazione della condizione di handicap e/o invalidita'.
(Omissis).
 
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