Gazzetta n. 52 del 4 marzo 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 5 febbraio 2003 |
Modificazioni al decreto ministeriale 22 dicembre 2000, recante: "Modalita' di attuazione della misura di arresto definitivo delle attivita' dello SFOP 2000/2006". |
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IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO delegato per la pesca e l'acquacoltura Vista la legge n. 963 del 14 luglio 1965 recante la disciplina della pesca marittima e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, con il quale e' stato approvato il regolamento per l'esecuzione della legge n. 963/1965 e successive modifiche; Vista la legge del 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima e successive modifiche; Visto il decreto ministeriale del 22 dicembre 2000 recante "Modalita' di attuazione della misura di "Arresto definitivo " delle attivita' dello SFOP 2000/2006, e successive modifiche; Visto il regolamento (CE) n. 2369/2002 del Consiglio del 20 dicembre 2002, recante modifica del regolamento (CE) n. 2792/99, che definisce modalita' e condizioni delle azioni strutturali comunitarie nel settore della pesca; Considerato che, il sopracitato regolamento prevede, a partire dal 1 gennaio 2003, di considerare, al fine del calcolo del premio di demolizione, l'anno di entrata in servizio del natante indicato come cosi' come definito dall'art. 6 del regolamento (CE) 2930/86, entrato in vigore il 1 dicembre 1986, che cosi' recita "La data di entrata in servizio corrisponde alla data del primo rilascio di un certificato ufficiale di sicurezza. Qualora non sia stato rilasciato alcun certificato ufficiale di sicurezza, la data di entrata in servizio corrisponde alla data della prima iscrizione in un registro ufficiale dei pescherecci. Tuttavia, per i pescherecci entrati in servizio prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, la data di entrata in servizio corrisponde alla data della prima iscrizione in un registro ufficiale dei pescherecci.". Considerato che, ai fini della corresponsione dei premi riguardanti la misura "Demolizione" (SFOP 2000 - 2006) sono pervenute istanze per una spesa complessiva superiore alle disponibilita' finanziarie; Considerata la necessita' di rimodulare i premi da corrispondere secondo le modalita' di cui alla circolare del 5 luglio 2002, n. 230399; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante "Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisioni e di controllo", e successive modifiche; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi", e successive modifiche; Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, e successive modifiche, ed in particolare l'art. 2, paragrafo 49, lettera a), circa l'avvalimento delle Capitanerie di porto; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sul "Testo unico in materia di documentazione amministrativa"; Decreta: Art. 1. L'art. 1, comma 3 del decreto ministeriale 22 dicembre 2000 e' cosi' modificato: "Ai fini del presente provvedimento, l'eta' della nave e' un numero intero pari alla differenza tra l'anno in cui la domanda di adesione all'arresto definitivo viene ammessa a finanziamento e l'anno di entrata in servizio, cosi' come definito dall'art. 6 del regolamento (CE) n. 2930/86." |
| Art. 2. L'art. 3, comma 4 del decreto ministeriale 22 dicembre 2000 e' cosi' modificato: "Al termine dell'istruttoria, l'Autorita' marittima competente in relazione alla iscrizione delle navi da demolire, procede al calcolo del premio ai sensi dell'art. 4 e trasmette al Ministero, entro trenta giorni dall'acquisizione della domanda, ovvero entro sessanta giorni in caso di integrazione documentale, una comunicazione secondo lo schema allegato (Allegato 1).". |
| Art. 3. L'art. 3, comma 7 del decreto ministeriale 22 dicembre 2000 e' cosi' modificato: "L'Autorita' marittima competente in relazione alla iscrizione delle navi da demolire, acquisito il documento previsto per l'esercizio dell'attivita' di pesca, licenza e/o attestazione provvisoria, in corso di validita', lo trasmette al Ministero, unitamente al verbale dell'avvenuta riconsegna." |
| Art. 4. L'art. 3, comma 8 del decreto ministeriale 22 dicembre 2000, e' cosi' modificato: "Entro il termine di sei mesi dalla data di riconsegna della licenza di pesca il richiedente deve procedere alla demolizione. Il mancato rispetto di detto termine pone a carico del richiedente il rischio connesso alla ridotta o incompleta disponibilita' di risorse finanziarie. In casi eccezionali l'Autorita' marittima puo' concedere la proroga di giorni trenta.". |
| Art. 5. L'art. 3, comma 9 del decreto ministeriale 22 dicembre 2000 e' cosi' modificato: "L'Autorita' marittima competente in relazione alla iscrizione delle navi da demolire, trasmette al Ministero il verbale dal quale risulta l'avvenuta demolizione del natante.". |
| Art. 6. All'art. 3 del decreto ministeriale 22 dicembre 2000 e' aggiunto il seguente comma 10: "L'allegato A al presente decreto, cosi' come gli allegati B e C, restano agli atti dell'Autorita' marittima competente in relazione alla iscrizione delle navi da demolire.". |
| Art. 7. Il terzo punto dell'allegato A del decreto ministeriale 22 dicembre 2000: "e' stata costruita nell'anno .......... oppure, se l'anno di costruzione e' ignoto, e' entrata in servizio nell'anno ...........", e' sostituito dal seguente: "e' entrata in servizio nell'anno ........... (art. 6 del regolamento (CE) n. 2930/86)". |
| Art. 8. All'art. 4 del richiamato decreto ministeriale 22 dicembre 2000, e' aggiunto il seguente comma 7: "Nei limiti delle risorse economiche disponibili, per soddisfare il maggior numero di richieste pervenute, il premio calcolato secondo i predetti criteri e' ridotto nelle seguenti misure: 80% del dovuto applicando le tabelle 1 e 2 dell'allegato IV del regolamento n. 2792/99 per tutte le navi abilitate all'esercizio dell'attivita' di pesca con il sistema "strascico" di lunghezza FT inferiore a 12 metri; 70% del dovuto applicando le tabelle 1 e 2 dell'allegato IV del regolamento n. 2792/99 per le navi abilitate all'esercizio dell'attivita' di pesca "costiera locale" e per le navi abilitate all'esercizio dell'attivita' di pesca con il sistema "strascico" di lunghezza FT compresa fra 12 e 24 metri; 60% del dovuto applicando le tabelle 1 e 2 dell'allegato IV del regolamento n. 2792/99 per tutte le restanti unita' da pesca. |
| Art. 9. Ai fini dell'accesso al premio della misura demolizione, di cui al su richiamato decreto ministeriale 22 dicembre 2000, sono da considerare prioritarie le istanze giacenti agli atti di questa amministrazione, istruite e non finanziate, nonche' le unita' autorizzate all'uso dello strascico ed altri (polivalenti). Il presente provvedimento, trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 febbraio 2003 Il Sottosegretario di Stato Scarpa Bonazza Buora |
| Allegato 1 (Timbro lineare dell'Ufficio) Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di mercato - Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura - Viale Asia n. 2 - 00144 Roma. Si comunica che, ai sensi del regolamento CE n. 2792 del Consiglio del 17 dicembre 1999 e successive modifiche e del decreto ministeriale 20 dicembre 2000 recante norme di attuazione dell'art. 7 del regolamento CE n. 2792/1999 e successive modifiche, la domanda di premio presentata dal/i sig. .... acquisita al protocollo n. .... del .... per l'arresto definito della nave denominata ...., n. UE ...., presenta tutti i requisiti per l'ammissione della nave al premio di arresto definitivo da conseguirsi mediante .... (specificare la modalita' di arresto definitivo). L'importo calcolato dalla scrivente quale premio spettante per la demolizione della predetta imbarcazione risulta pari a euro ...., di cui euro .... di contributo comunitario, pari al 50% del premio complessivo, e euro .... di contributo nazionale, pari al 50% del premio complessivo. Le coordinate bancarie indicate dal proprietario/i per l'accredito del premio sono le seguenti: Istituto di Credito ....; Codice ABI ....; Codice CAB ....; Numero conto ....; Luogo e data ........................ Firma del titolare dell'Ufficio ........................ |
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