Gazzetta n. 52 del 4 marzo 2003 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 2002
Autorizzazione all'assunzione di unita' di personale relativo ai Ministeri della giustizia e degli affari esteri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002);
Visto, in particolare, il comma 1, del citato art. 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale per l'anno 2002, esclude, per le amministrazioni dello Stato, il divieto di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, riguardo al personale della carriera diplomatica ed alle assunzioni definite dal Ministero della giustizia nel programma straordinario di assunzioni nel limite di cinquecento unita' di personale appartenente alle figure professionali strettamente necessarie ad assicurare la funzionalita' dell'apparato giudiziario;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed in particolare l'art. 39 come successivamente modificato ed integrato;
Visto l'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il quale subordina l'avvio delle procedure di reclutamento per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alla previa deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata ai sensi del citato art. 39;
Vista la nota n. 4447/CD/1089 del 10 ottobre 2002 con la quale il Ministero della giustizia ha rappresentato la necessita' di avviare, ai sensi dell'art. 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e per il 2002, un programma di assunzioni concernenti cinquecento unita' di personale, appartenente a figure professionali strettamente necessarie ad assicurare la funzionalita' dell'apparato giudiziario;
Tenuto conto delle ragioni di necessita' ed urgenza rappresentate dal Ministero della giustizia nella citata nota del 10 ottobre 2002;
Ritenuto che, considerate le specifiche esigenze del settore, il programma straordinario di assunzioni per il 2002 presentato dal Ministero della giustizia debba essere approvato e che il medesimo Ministero della giustizia debba essere autorizzato, ai sensi dell'art. 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per il corrente anno, per cinquecento assunzioni di unita' di personale appartenente a figure professionali strettamente necessarie ad assicurare la funzionalita' dell'apparato giudiziario;
Vista la richiesta (nota n. 035/2003 del 14 ottobre 2002) del Ministero degli affari esteri di assunzione di quaranta funzionari nel grado iniziale della carriera diplomatica a seguito di una procedura di reclutamento autorizzata con decreto del Presidente della Repubblica del 17 aprile 2002, al fine di integrare le dotazioni organiche del personale diplomatico di cui alla legge 28 luglio 1999, n. 266, e del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 852, e di favorire il coordinamento delle attivita' all'estero connesse alla sicurezza dello Stato;
Ritenuto, pertanto, che il Ministero degli affari esteri debba essere autorizzato ad assumere, ai sensi dell'art. 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, quaranta funzionari nel grado iniziale della carriera diplomatica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2002;
Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1.
1. Ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' approvato il programma straordinario, relativo all'anno 2002, di assunzioni di personale concernente il Ministero della giustizia, come da tabella 1 allegata al presente decreto.
2. In attuazione del programma straordinario di cui al comma 1, il Ministero della giustizia e' autorizzato ad assumere, per l'anno 2002, un contingente complessivo di cinquecento unita' di personale appartenente alle figure professionali strettamente necessarie ad assicurare la funzionalita' dell'apparato giudiziario, come da tabella 1 allegata al presente decreto.
 
Art. 2.
1. Il Ministero degli affari esteri, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' autorizzato ad assumere, per l'anno 2002, quaranta unita' di personale appartenenti ai funzionari nel grado iniziale della carriera diplomatica.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dato a Roma, addi' 13 dicembre 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Mazzella, Ministro per la funzione
pubblica
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2003 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 42
 
Tabella 1
(prevista dall'art. 1, commi 1 e 2)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA =====================================================================
Unita' di personale distinte per profili |
professionali |Assunzioni autorizzate ===================================================================== Ausiliario (pos. A1) | 320 --------------------------------------------------------------------- Operatore giudiziario (pos. B1) | 50 --------------------------------------------------------------------- Statistico (pos. C1) | 25 --------------------------------------------------------------------- Esperto informatico (pos. C1) | 31 --------------------------------------------------------------------- Cancelliere (pos. C1) | 74 ---------------------------------------------------------------------
Totale . . . | 500
 
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