IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Visto l'art. 24 del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, recante: "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo"; Considerato che l'Italia ha firmato la "Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione degli animali da compagnia", approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987; Visti gli articoli 2, comma 2, lettera b), e 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Visto l'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, relativo al benessere degli animali da compagnia e la pet-therapy, stipulato il 6 febbraio 2003; Visto l'art. 2, comma 3, lettera q), della legge 23 agosto 1988, n. 400; Sulla proposta del Ministro della salute; Decreta: Art. 1. 1. Il presente decreto recepisce l'accordo di cui all'allegato 1, stipulato il 6 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che disciplina il particolare rapporto di affezione tra l'uomo e l'animale, al fine di rendere piu' omogeneo l'intervento pubblico nel complesso scenario della protezione degli animali da compagnia. 2. In particolare il testo dell'accordo prevede, da parte del Governo e delle regioni, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, l'adozione di disposizioni finalizzate ad: a) assicurare il benessere degli animali; b) evitarne utilizzi riprovevoli, sia diretti che indiretti; c) consentirne l'identificazione, attraverso l'utilizzo di appositi microchips, su tutto il territorio nazionale; d) utilizzare la pet-therapy per la cura di anziani e bambini. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 febbraio 2003 Il Presidente: Berlusconi Il Ministro della salute: Sirchia Avvertenza: Si comunica che il testo dell'accordo riguardante il presente decreto e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 51 del 3 marzo 2003. |