Gazzetta n. 52 del 4 marzo 2003 (vai al sommario) |
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' |
DECRETO 30 gennaio 2003 |
Regolamento recante norme concernenti la stipula di convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione e per la costituzione o partecipazione a consorzi, fondazioni o societa' dell'Istituto Superiore di Sanita'. |
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IL PRESIDENTE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70, ed in particolare l'art. 13; Vista la deliberazione n. 1/d, adottata dal Consiglio di amministrazione in data 22 febbraio 2002, relativa all'adozione del regolamento recante norme concernenti la stipula di covenzioni, contratti ed accordi di collaborazione e per la costituzione o partecipazione a consorzi, fondazioni o societa' dell'Istituto Superiore di Sanita'; Vista la nota del 10 luglio 2002, con la quale il Ministero della Salute formulava osservazioni sul predetto regolamento; Vista la deliberazione 1/d adottata dal Consiglio di amministrazione in data 24 settembre 2002; Vista la nota in data 23 ottobre 2002 del Ministero della Salute con la la quale e' stato approvato il predetto regolamento ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70;
E m a n a
l'unito regolamento concernente la stipula di convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione e per la costituzione o partecipazione a consorzi, fondazioni o societa' dell'Istituto Superiore di Sanita'. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 gennaio 2003 Il presidente: Garaci |
| REGOLAMENTO RECANTE NORME CONCERNENTI LA STIPULA DI CONVENZIONI, CONTRATTI ED ACCORDI DI COLLABORAZIONE E PER LA COSTITUZIONE O PARTECIPAZIONE A CONSORZI, FONDAZIONI O SOCIETA' DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'.
Art. 1 Principi generali 1. Per il perseguimento dei fini istituzionali di cui al D.P.R. 20 gennaio 2001, n. 70, l'Istituto Superiore di Sanita' (di seguito denominato Istituto), anche attraverso l'utilizzo economico dei risultati della propria ricerca, collabora con altri soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri in consorzi, fondazioni, societa' ed enti analoghi quali, tra gli altri, i Gruppi Europei di Interesse Economico (GEIE) e le societa' finalizzate alla utilizzazione industriale dei risultati della ricerca di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297. 2. La presenza dell'Istituto in iniziative comuni ad altri soggetti, come manifestazione del potere di esercizio di autonomia privata, e' improntata a principi di correttezza della iniziativa economica e di trasparenza ed economicita' dell'azione amministrativa; nel caso di partecipazione ad enti con scopo di lucro, essa e' vincolata al reimpiego di ogni eventuale utile nelle attivita' istituzionali. Art. 2 Procedure di valutazione e decisione della partecipazione dell'Istituto Superiore di Sanita' alle iniziative 1. Il Consiglio di Amministrazione definisce i criteri generali e le procedure per la disposizione della presenza in iniziative comuni ad altri soggetti nel rispetto delle disposizioni generali del presente regolamento. 2. La presenza dell'Istituto in iniziative comuni e' disposta sulla base di un'istruttoria effettuata dai competenti organi tecnici e amministrativi, tenendo conto dell'adeguatezza dell'iniziativa a realizzare gli interessi dell'Istituto in relazione almeno ai seguenti elementi: a) l'oggetto dell'ente partecipato e la sua capacita' di contribuire al perseguimento dei fini istituzionali dell'Istituto quali, tra l'altro: 1) le attivita' ad alto contenuto tecnologico; 2) la valorizzazione ed il trasferimento tecnologico dei risultati delle ricerche; 3) la formazione; 4) la collaborazione con enti e organismi sovranazionali; 5) il supporto tecnico-scientifico alle amministrazioni pubbliche; 6) la costituzione di imprese altamente innovative; b) la natura dell'ente partecipato e le sue caratteristiche significative quali tra l'altro: 1) l'applicazione o meno del diritto italiano; 2) lo scopo di lucro o mutualistico; 3) la destinazione dei risultati economici della gestione; 4) il rischio economico che la partecipazione puo' comportare; 5) la dimensione dell'ente e della sua struttura organizzativa; 6) il carattere aperto o chiuso delle partecipazioni; c) il coinvolgimento di un Istituto di ricerca o di un programma nazionale o internazionale di ricerca, di seguito denominati "strutture di ricerca" e la possibilita', per tali strutture, di operare al fine di consentire la efficace partecipazione dell'Istituto all'iniziativa; d) le caratteristiche degli altri partecipanti, da valutare al fine di evitare rischi, di carattere economico o per l'immagine, nell'adesione all'iniziativa; e) il ruolo che l'Istituto e' chiamato a svolgere, ad esempio di promozione scientifica, guida all'iniziativa, sostegno economico o finanziario; f) i termini dell'eventuale coinvolgimento di beni, strutture e personale dell'Istituto, i riflessi di tale coinvolgimento sulla normale funzionalita' dell'azione istituzionale, la previsione dell'esigenza di interventi conseguenti; g) le prospettive di riconoscimento ai rappresentanti dell'Istituto nell'iniziativa di un ruolo negli organi di scelta, di gestione, di controllo, di valutazione tecnica ed i riflessi di tale assunzione di ruoli sulla normale funzionalita' dell'azione istituzionale. 3. La presenza dell'Istituto nelle iniziative comuni e' disposta dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione. Art. 3 Coinvolgimento delle strutture di ricerca dell'Istituto 1. Nell'ipotesi di cui all'art. 2, lettera c), di coinvolgimento diretto di una struttura di ricerca dell'Istituto, l'interesse alla partecipazione diretta e' espresso attraverso pareri degli organi di gestione e di valutazione della struttura, relativamente alla convenienza, per tale struttura, dell'adesione, sulla base del rapporto tra il prevedibile impegno in termini di personale, beni e attrezzature scientifiche ed i prevedibili benefici. Tali pareri sono resi entro 30 giorni dalla richiesta. Decorso tale termine si prescinde da detti pareri. 2. Nell'ipotesi prevista al comma precedente, l'Istituto, nel disporre la presenza nell'iniziativa, puo', con la delibera di approvazione, determinare le competenze, proprie o delegate, della struttura di ricerca interessata alla gestione della partecipazione, ferma restando la possibilita' di direttive generali da parte del Consiglio di Amministrazione, relativamente agli obblighi di comunicazione periodica e di segnalazione di questioni urgenti di particolare rilevanza. Art. 4 Intese programmatiche 1. Le procedure di valutazione ed approvazione dei progetti di presenza dell'Istituto in iniziative comuni di cui agli articoli 2 e 3 del presente regolamento si applicano anche nel caso di intese programmatiche con gli altri soggetti interessati all'iniziativa, o di modificazione successiva di tali intese. 2. Nell'approvazione delle intese programmatiche di cui al precedente comma, particolare attenzione tra gli elementi di valutazione dovra' essere riservata alla quantificazione ed alla individuazione delle risorse economiche necessarie per la realizzazione dell'iniziativa, alle fonti di finanziamento accessibili, agli importi e conferimenti da parte dell'Istituto anche in termini di immagine e di apporto di opera scientifica ed alla adeguatezza degli apporti e conferimenti degli altri partecipanti, alla durata dell'iniziativa ed alle ipotesi di recesso o altri comportamenti resi necessari per l'Istituto da modifiche legislative o dalla propria regolamentazione. Art. 5 Rappresentanti dell'Istituto nelle iniziative comuni 1. Per ogni iniziativa alla quale l'ente aderisce, il Presidente dell'Istituto, nel rispetto della disciplina di cui all'art. 2, comma 1, ferma restando la presenza di rappresentanti delle strutture di ricerca eventualmente coinvolte nell'iniziativa, designa un rappresentante dell'Istituto nell'ente partecipato, conferendogli l'incarico di verificare, nella gestione della partecipazione, il rispetto delle regole e degli adempimenti di cui al presente regolamento, ed in particolare di operare affinche' il Consiglio di Amministrazione e l'ufficio competente dell'Istituto dispongano di adeguata informazione sullo stato dell'iniziativa partecipata e sull'insorgenza di questioni di particolare rilievo. Art. 6 Relazione al Ministero della Salute 1. L'Istituto presenta al Ministero della Salute, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, una relazione nella quale sono evidenziati i dati relativi alla gestione complessiva delle partecipazioni utili per valutarne i risultati e per orientare le scelte successive, i riferimenti piu' significativi a singole iniziative per le quali vengono in considerazione scelte circa la prosecuzione o la modifica dell'azione, gli elementi essenziali della programmazione relativa all'anno in corso. 2. La relazione e' presentata dal Presidente al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione. Art. 7 Autorizzazione preventiva e pareri 1. La costituzione e la partecipazione in societa' sono assoggettate ad autorizzazione preventiva del Ministro della Salute, volta, tra l'altro, ad accertare che non sussistano situazioni di incompatibilita' in relazione ai compiti istituzionali dell'Istituto. Decorsi sessanta giorni dalla ricezione della richiesta di autorizzazione senza comunicazione di osservazioni da parte del Ministro della Salute, l'autorizzazione si intende concessa. In caso di costituzione di societa' o di partecipazione societaria deve essere inoltre acquisito, nel termine perentorio di quarantacinque giorni dalla ricezione della richiesta, il parere del Ministro dell'economia e delle finanze; qualora il suddetto parere non venga reso nel suddetto termine di 45 giorni, il parere stesso si intende espresso favorevolmente. Art. 8 Convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione 1 Nello svolgimento della sua attivita' di ricerca o dei suoi compiti istituzionali, l'Istituto puo' stipulare, ai sensi dell'art.2, secondo comma, lettera b) del D.P.R. 20 gennaio 2001, n.70, convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione con Amministrazioni, Enti, Istituti, Associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, estere o internazionali, anche ricevendo contributi per lo svolgimento di ricerche particolari attinenti alle funzioni istituzionali. 2. Il Comitato scientifico esprime parere sulla validita' scientifica delle convenzioni, contratti ed eventualmente accordi di collaborazione e sulla compatibilita' degli stessi rispetto alla struttura proponente. Tale parere potra' non essere richiesto nel caso di progetti intramurali dell'Istituto o progetti finanziati da organismi nazionali ed internazionali, sottoposti a valutazione da parte di Commissioni specifiche di esperti o nel caso di una committenza specifica del Ministero della Salute. 3. Le convenzioni ed i contratti di cui al precedente comma, predisposti dai titolari dei centri di responsabilita' amministrativa secondo atti di indirizzo del Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Comitato scientifico, vengono trasmesse al Direttore Generale, il quale provvede alla loro attuazione. 4. Gli accordi di collaborazione di cui al comma 2, predisposti dai titolari dei centri di responsabilita' amministrativa, vengono approvati ai sensi dell'art.7, comma 1, lettera f) del D.P.R. n.70/2001. 5. Il titolare del centro di responsabilita' amministrativa provvede alla assegnazione delle risorse finanziarie anche ad unita' di progetto extramurali su indicazione del Responsabile scientifico. 6. Il Responsabile scientifico del progetto, al termine della convenzione o dell'accordo o esaurito comunque il programma, presenta una relazione concernente i risultati scientifici conseguiti - evidenziando il modo in cui sono stati utilizzati i contributi disponibili - al titolare del centro di responsabilita' amministrativa, il quale provvedera' a trasmetterla al Presidente ed al Direttore Generale per gli atti di competenza. Art. 9 Programmi di studio, per la promozione e tutela della salute; sperimentazioni cliniche; programmi e/o progetti nazionali ed internazionali di ricerca 1. L'Istituto puo' promuovere programmi di studio e ricerca e programmi di interesse nazionale nel campo della promozione e tutela della salute, nonche' promuovere lo svolgimento di sperimentazioni cliniche; l'Istituto puo' altresi' partecipare a programmi e/o progetti nazionali e internazionali di ricerca di prioritario interesse per l'avanzamento della scienza e comunque di interesse dal punto di vista della ricerca biomedica e/o sanitaria. 2. Laddove la partecipazione a programmi e/o progetti determini la necessita' di cooperare con unita' di personale afferente ad altri organismi nazionali e/o internazionali si procede mediante la stipula di convenzioni con le modalita' di cui all'art. 8. 3. Nell'ambito di finanziamenti erogati da altre istituzioni o derivanti dal proprio bilancio e sulla base di finalita' direttamente connesse all'avanzamento delle conoscenze biomediche ed alla tutela della salute, l'Istituto puo' finanziare sia unita' di ricerca intramurali che extramurali. Art. 10 Attivita' di collaborazione scientifica con Istituzioni nazionali e internazionali 1. Il Presidente promuove le attivita' di collaborazione scientifica dell'Ente con le altre istituzioni nazionali ed internazionali e nomina i rappresentanti dell'Istituto nell'ambito degli organismi, di progetti e iniziative nazionali ed internazionali. Puo' altresi' procedere alla nomina di commissioni specifiche per l'espletamento di compiti istituzionali scientifici anche con rappresentanti di altre istituzioni. 2. Nell'eventualita' di un conflitto d'interessi che dovesse sorgere per il conferimento d'incarichi o per stipula di convenzioni, contratti o accordi, sulla base di atti di indirizzo del Comitato scientifico, sara' acquisito il parere del Comitato etico. In caso di parere non favorevole del Comitato etico, la questione sara' sottoposta all'esame del Consiglio di Amministrazione. 3. Il Consiglio di Amministrazione stabilira' norme e procedure per favorire la collaborazione didattica, scientifica e tecnologica tra il personale dell'Istituto e quello delle altre istituzioni universitarie e di ricerca, pubbliche e private. |
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