Gazzetta n. 53 del 5 marzo 2003 (vai al sommario) |
COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA |
COMUNICATO |
Determinazioni delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003 |
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Il comune di Campiglia Marittima (provincia di Livorno) ha adottato il 17 gennaio 2003 ed il 27 gennaio 2003 le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003: (Omissis) 1) determinare per le motivazioni espresse in narrativa, per l' anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili come segue: aliquota del 6,5 per mille da applicare in via generale; aliquota del 6 per mille sull'abitazione principale e immobili assimilati; aliquota al 4 per mille per unita' immobiliari di nuova costruzione destinate ad insediamenti produttivi industriali, artigianali, commerciali o ampliamento di attivita' esistenti per i primi tre anni dalla data di ultimazione dei lavori (la concessione dell'aliquota agevolata e' subordinata alla presentazione di apposita istanza che riporti la data anzidetta) nelle aree dei piani insediamenti produttivi. L'agevolazione non si applica agli immobili destinati a funzioni di deposito o magazzino, ad eccezione che siano utilizzati per rimessaggio veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 5 tonnellate da parte degli autotrasportatori; aliquota del 7 per mille per gli alloggi posseduti in aggiunta all'abitazione principale e non locati o non occupati da parenti entro il secondo grado; aliquota del 7 per mille per le aree fabbricabili; 2) determinare che: la condizione di locazione sia autocertificata ai sensi di legge dal contribuente o sia presentata copia del contratto di affitto. Non si applica l'aliquota del 7 per mille in caso di locazione annuale; l'occupazione di parenti entro il secondo grado sia autocertificata dal contribuente e che alla stessa corrisponda la residenza effettiva; le attestazioni prodotte siano valide fino al permanere della condizione di locazione o uso e debbano essere presentate entro il termine di presentazione delle variazioni annuali relative all'anno di imposta. La data di cessazione del rapporto deve essere comunicata all'ufficio tributi entro trenta giorni; 3) determinare che: l'esercizio della facolta' di autocertificazione prevista dall'art. 8, comma 1 del decreto legislativo n. 504/1992 debba avvenire come disposto dall'art. 5 del regolamento I.C.I. per ragioni di pericolo all'integrita' fisica o alla salute delle persone. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili non utilizzati per lavori diretti alla conservazione, ammodernamento o miglioramento degli edifici. La riduzione si applica alla data di presentazione della domanda di perizia all'ufficio tecnico o alla data di presentazione al comune della dichiarazione sostitutiva anzidetta. L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali e' comunicata all'ufficio tributi al verificarsi. (Omissis). 1) determinare in Euro 105,00 la detrazione generale per l' abitazione principale; 2) riconoscere ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992,e successive modifiche, ai contribuenti che siano in possesso dei requisiti sotto indicati un aumento della detrazione I.C.I. da Euro 105,00 a Euro 260,00 sulla prima abitazione: A) Nuclei familiari con reddito da lavoro dipendente e da pensioni: 1) possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina o altra pertinenza quale unica proprieta' immobiliare del contribuente al 1 gennaio 2003. Nel caso in cui l'appartamento e' abitato a titolo di usufrutto, uso o abitazione il contribuente non deve avere nessuna proprieta' immobiliare; 2) reddito familiare da lavoro dipendente e pensioni (da intendersi quale reddito principale ma non esclusivo per cui deve essere compreso ogni altro reddito dello stesso nucleo incluso il reddito dell'immobile soggetto a I.C.I. e restando escluso l'assegno di accompagnamento) riferito all'anno 2002: fino a Euro 9.220,00 lordi per un unico componente; fino a Euro 12.475,00 lordi per due componenti; fino a Euro 13.820,00 lordi per tre componenti; fino a Euro 14.915,00 lordi per quattro componenti. Ai limiti di reddito suddetti si aggiungono Euro 550,00 lordi se nel nucleo familiare vi e' un portatore di handicap. Per nuclei familiari con piu' di quattro componenti si aggiungono Euro 3.100 lordi per ciascuna persona. Ai fini di tale calcolo non si tiene conto del reddito da pensione, purche' non superiore a Euro 5.165,00, di ultrasessantacinquenni conviventi (sia singoli che coppie) e non proprietari di altri immobili. B) Particolari situazioni di disagio economico, anche su segnalazione dei servizi sociali dell'U.S.L. C) Nuclei familiari ricadenti nelle fasce di reddito gia' previste abitanti in case acquistate in cooperativa o di edilizia popolare a proprieta' indivisa. Sia nel caso di cui alla lettera A che nel caso della lettera C l'applicazione del beneficio della detrazione Euro 260,00 e' subordinato alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano altra proprieta' immobiliare (non viene considerata proprieta' aggiuntiva la proprieta' di "orticelli" comunque non soggetti all'imposta); 2) determinare i seguenti criteri applicativi: il contribuente deve presentare la richiesta corredata da dichiarazione dei redditi o autocertificazione nella quale deve dichiarare: nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il diritto alla detrazione di Euro 260,00. La richiesta dovra' essere inviata tramite raccomandata entro il termine ultimo di versamento del saldo dell'imposta (20 dicembre) all'Ufficio tributi del comune di Campiglia Marittima, via Roma, 5, oppure consegnata a mano allo stesso indirizzo. I contribuenti che hanno inviato la richiesta entro il termine di versamento della prima rata di acconto I.C.I. potranno al momento del pagamento della stessa gia' tenere conto della detrazione maggiorata, le richieste presentate oltre tale termine potranno essere conteggiate nella rata a saldo entro il 20 dicembre. L'amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele saranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992 e le pene previste dagli articoli 483, 495 e 496 del codice penale per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ed in ottemperanza alle norme contenute nell'art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114. (Omissis). |
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