Gazzetta n. 53 del 5 marzo 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI CAVEZZO
COMUNICATO
Determinazioni delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Cavezzo (provincia di Modena) ha adottato il 18 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:
(Omissis)
di confermare per l'anno 2003 le aliquote come di seguito riportate:
1) aliquota del 6,9 per mille per la totalita' degli immobili, ad eccezione di quelli indicati ai successivi punti;
2) aliquota del 6,3 per mille per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
3) aliquota del 6,3 per mille per le pertinenze dell'abitazione principale, anche se non appartenenti allo stesso fabbricato purche' durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione;
4) aliquota del 6,3 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
5) aliquota del 6,3 per mille per le abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado, che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza. Per tali fattispecie viene applicata anche la detrazione prevista per l'abitazione principale. La detrazione spetta in ragione della percentuale di possesso;
6) aliquota del 6,3 per mille per l'abitazione e relativa pertinenza posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza presso istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
7) aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati, ovvero non occupati, con esclusione delle abitazioni realizzate per la vendita e non vendute dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili, limitatamente ai primi tre anni successivi alla data di ultimazione dei lavori;
di determinare la detrazione dall'imposta dovuta per l'abitazione principale nella misura di Euro 155,00;
di considerare, agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se ubicati in diverso edificio o complesso immobiliare, purche' durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione;
di considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione della detrazione per queste previste le unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado (genitori e figli) e che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza;
di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
(Omissis).
 
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