Gazzetta n. 53 del 5 marzo 2003 (vai al sommario) |
COMUNE DI SAN POLO D'ENZA |
COMUNICATO |
Determinazioni delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003 |
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Il comune di San Polo d'Enza (provincia di Reggio Emilia) ha adottato il 12 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003: (Omissis) di stabilire per l'anno 2003, le seguenti aliquote I.C.I.: 1) aliquota ordinaria nella misura del 6 per mille; 2) aliquota agevolata nella misura del 5,7 per mille da applicare alle tipologie di cui agli articoli 14 e 17 del regolamento I.C.I.: unita' immobiliare adibita ad abitazione principale (abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualita' di locatario finanziario, e i suoi familiari dimorano abitualmente); unita' immobiliare, appartenente a cooperativa edilizia a proprieta' indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario; alloggio regolarmente assegnato dall'Istituto autonomo case popolari; unita' immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata; unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (previa presentazione al comune di apposita istanza ed attestazione in merito alla sussistenza delle condizioni per la fruizione del beneficio medesimo); abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unita' immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore (previa presentazione al comune di apposita istanza ed attestazione in merito alla sussistenza delle condizioni per la fruizione del beneficio medesimo); le pertinenze classificabili nelle categorie catastali C/2 limitatamente ad una cantina e una soffitta, e un immobile di categoria C/6 o C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato); 3) aliquota agevolata dell'uno per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero delle unita' immobiliari inagibili o inabitabili di cui all'art. 18 del regolamento I.C.I. - l'inagibilita' o inabitabilita' deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensi' con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 31 comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, ed ai sensi del vigente regolamento edilizio comunale. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori; 4) aliquota maggiorata del 7 per mille da applicare alle seguenti tipologie: alloggi non locati, di cui all'art. 7 comma 1 del regolamento I.C.I. ossia l'unita' immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), utilizzabile a fini abitativi, non tenuta a disposizione del possessore per uso personale diretto e, al 1 gennaio dell'anno di imposizione, non locata ne' data in comodato a terzi; immobili rientranti nelle categorie catastali C/l (negozi e botteghe), C/3 (laboratori per arti e mestieri) e D/l (opifici), non utilizzati dal possessore o dai suoi familiari, non locati, in rapporto al periodo di non utilizzo. 5) detrazione di imposta di Euro 103,29 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale (art. 14 regolamento I.C.I.), con la possibilita' di detrarre, limitatamente alle pertinenze di cui al punto 2 della presente deliberazione, la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale. (Omissis). |
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