IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI di concerto con IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO Vista la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 2 dicembre 1994, n. 689; Visti in particolare gli articoli 21, 25 e 211, della predetta Convenzione che attribuiscono agli Stati rivieraschi, singolarmente o congiuntamente, la facolta' di adottare misure per salvaguardare la sicurezza della navigazione, assicurare la conservazione delle risorse biologiche del mare, preservare l'ambiente marino e prevenire, ridurre e controllare i fenomeni d'inquinamento del mare e delle coste; Viste le conclusioni cui sono unanimemente pervenuti i Ministri dei trasporti dell'Unione europea nel corso della 2472o sessione del Consiglio, tenutasi a Bruxelles il 5 e 6 dicembre 2002, e le analoghe conclusioni del Consiglio dei Ministri dell'ambiente del 9 dicembre 2002, secondo cui il trasporto degli idrocarburi piu' pesanti deve aver luogo unicamente mediante navi cisterna a doppio scafo e, pertanto, gli Stati membri hanno convenuto sull'opportunita' di adottare misure per controllare e limitare, in termini non discriminatori ed in conformita' con il diritto internazionale del mare, il traffico operato con navi di eta' superiore ai 15 anni adibite al trasporto di dette tipologie di prodotti entro le 200 miglia dal loro litorale, in quanto le medesime costituiscono una minaccia per l'ambiente marino; Vista altresi' la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo ed al Consiglio (COM(2002) 681 final del 3 dicembre 2002) sul rafforzamento della sicurezza marittima in seguito al naufragio della petroliera "Prestige", nel quale sono indicate alcune delle principali misure da adottare per minimizzare il rischio di incidenti futuri anche attraverso un regolamento che vieti il trasporto di idrocarburi pesanti in petroliere a scafo singolo dirette ai o provenienti dai porti comunitari; Viste le conclusioni del Consiglio europeo di Copenaghen del 12 e 13 dicembre 2002, che confermano l'impegno dell'Unione europea per rafforzare la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento marino; Vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 417/2002 sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo e che abroga il regolamento (CE) n. 2978/94 del Consiglio presentata dalla Commissione europea il 20 dicembre 2002, che, prevede, tra l'altro, il divieto di accesso ai porti comunitari per le navi petroliere che trasportano i prodotti petroliferi pesanti piu' inquinanti; Visto l'art. 83 del Codice della navigazione, come modificato dall'art. 5 della legge 7 marzo 2001, n. 51, che prevede la facolta' di limitare o vietare il transito e la sosta di navi mercantili nel mare territoriale, per motivi di ordine pubblico, di sicurezza della navigazione e, di concerto con il Ministro dell'ambiente, per motivi di protezione dell'ambiente marino, determinando le zone alle quali il divieto si estende; Preso atto del frequente verificarsi di sinistri marittimi che coinvolgono navi cisterna a scafo singolo adibite al trasporto di idrocarburi pesanti, con gravi ripercussioni sull'ecosistema marino e sulle risorse del mare; Considerato che le coste della penisola italiana ed i mari che la circondano sono particolarmente vulnerabili alle minacce derivanti da sinistri marittimi in cui possano incorrere tali navi, tenuto conto del lentissimo ricambio che caratterizza le acque del bacino del Mediterraneo; Ritenuto, nelle more dell'adozione delle nuove misure proposte a livello comunitario, di avvalersi delle facolta' consentite dall'art. 83 del Codice della navigazione per vietare l'accesso delle suddette navi cisterna nei porti, nei terminali off-shore e nelle zone di ancoraggio nazionali; Decreta: Articolo unico l. Fino all'entrata in vigore di norme dell'Unione europea di analogo effetto, e' vietato l'accesso ai porti, ai terminali off-shore ed alle zone di ancoraggio nazionali delle navi cisterna a scafo singolo di qualsiasi nazionalita' di eta' superiore ai quindici anni e di portata lorda superiore alle 5.000 tonnellate che trasportano combustibile pesante, oli usati, greggio pesante, bitume e catrame. 2. Per "greggio pesante" si intendono i prodotti petroliferi dei codici della nomenclatura combinata (NC) del regolamento (CE) n. 1832/2002 della Commissione europea del 1 agosto 2002, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio contrassegnati con il numero 27 09 00 90 e con un grado API inferiore a 30. 3. Del divieto di cui al comma 1, e' data informazione a tutti gli Stati parte della Convenzione delle Nazioni Unite di Montego Bay sul diritto del mare del 10 dicembre 1982. Analoga comunicazione e' data contestualmente all'International Maritime Organization. 4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 21 febbraio 2003
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Lunardi Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Matteoli |