Gazzetta n. 53 del 5 marzo 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 18 febbraio 2003 |
Riconoscimento alla sig.ra Lacroix Catherine di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti; Vista l'istanza della sig.ra Lacroix Catherine, nata a Rocourt (Belgio) il 12 settembre 1976 cittadina belga, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di assistante sociale, conseguito in Belgio ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di assistente sociale in Italia; Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico di assistente sociale conseguito presso l'"Haute ecole Leon-Eli Troclet-Departement social ISIS Liege" il 30 giugno 1998; Vista la determinazione della Conferenza dei servizi nella seduta del 29 novembre 2002; Considerato il parere del rappresentante di categoria, nella seduta sopra citata; Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di assistente sociale e quella di cui e' in possesso l'istante; Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992; Decreta: Art. 1. Alla sig.ra Lacroix Catherine, nata Rocourt il 12 settembre 1976, cittadina belga, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli assistenti sociali, sez. B - e l'esercizio della professione in Italia. |
| Art. 2. Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di sei mesi; le modalita' di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto; |
| Art. 3. La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, vertera' sulla seguente materia: 1) Metodi e tecniche del servizio sociale (secondo il programma previsto per la terza annualita' del corso accademico). Roma, 18 febbraio 2003 Il direttore generale: Mele |
| Allegato A a) Prova attitudinale: la candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame orale consiste nella discussione vertente sulla materia indicata nel decreto di riconoscimento, secondo il programma previsto per la terza annualita' del corso accademico. La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli assistenti sociali, sez. B. b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, e' diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. La richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento. Il Consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale. |
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