Gazzetta n. 53 del 5 marzo 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
COMUNICATO
Comunicato relativo allo sconto dovuto dai farmacisti al Servizio sanitario nazionale in base all'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'art. 52, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

La Direzione generale della valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza, acquisito al riguardo anche il parere del comitato interministeriale dei prezzi, precisa che lo sconto dovuto dai farmacisti al Servizio sanitario nazionale in base all'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'art. 52, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, deve essere applicato a tutte le specialita' medicinali comprese le copie nonche' ai medicinali generici.
 
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