Gazzetta n. 53 del 5 marzo 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 11 febbraio 2003
Nuovo modello di "Dichiarazione di emersione progressiva del lavoro irregolare e delle relative istruzioni.".

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, recante primi interventi per il rilancio dell'economia e, in particolare, l'art. 3, comma 1, della stessa legge il quale prevede che, con decreto interministeriale, sono determinati forma e contenuto della dichiarazione di emersione del lavoro irregolare, nonche' modalita' di pagamento delle imposte e delle contribuzioni sostitutive e di presentazione della predetta dichiarazione;
Visto, altresi', l'art. 1-bis della citata legge n. 383 del 2001, concernente la procedura per l'emersione progressiva del lavoro irregolare, come sostituito dal decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, recante disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;
Visto il regolamento recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, come modificato dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435;
Visto il decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, e successive modificazioni, concernente, tra l'altro, le modalita' tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni;
Visto il decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, concernente la nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'art. 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205;
Visto il proprio decreto 6 giugno 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2002, con il quale e' stato approvato il modello di dichiarazione di emersione progressiva del lavoro irregolare;
Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 15 novembre 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2002, con la quale e' stato approvato il programma di emersione per i lavoratori subordinati, ai sensi della citata legge n. 383 del 2001;
Considerato che il CIPE, con deliberazione n. 38 del 6 giugno 2002, ha approvato le linee guida per il piano straordinario di accertamento previsto dall'art. 1, comma 7, della legge n. 383 del 2001, e per l'attuazione della procedura di emersione progressiva del lavoro irregolare prevista dall'art. 1-bis della stessa legge;
Ritenuto che, a seguito della modifica del predetto art. 1-bis della legge n. 383 del 2001 ad opera del citato decreto-legge n. 210 del 2002, occorre approvare il nuovo modello di dichiarazione di emersione progressiva del lavoro irregolare;
Decreta:
Art. 1.
Nuovo modello di dichiarazione di emersione
progressiva del lavoro irregolare
1. E' approvato, con le relative istruzioni, il nuovo modello di "Dichiarazione di emersione progressiva del lavoro irregolare", da utilizzare in sostituzione di quello approvato con decreto 6 giugno 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2002.
2. Il modello di cui al comma 1 e' composto dal frontespizio nonche' dal quadro A, relativo all'elenco dei lavoratori interessati dal programma di emersione, dal quadro B, relativo al costo del lavoro emerso e dal quadro C, concernente la proposta di concordato tributario e previdenziale per gli anni pregressi.
 
Art. 2.
Reperibilita' del modello
e autorizzazione alla stampa
1. Il modello di dichiarazione di cui all'art. l e' reso disponibile gratuitamente in formato elettronico e puo' essere prelevato dai siti Internet: www.finanze.it e www. agenziaentrate.it
2. Il modello di dichiarazione di cui all'art. l puo' essere, altresi', prelevato da siti Internet diversi da quelli di cui al comma 1, a condizione che lo stesso sia conforme per struttura e sequenza a quello approvato con il presente decreto e rechi l'indirizzo del sito dal quale e' stato prelevato, nonche' gli estremi del presente decreto.
3. Il modello di dichiarazione di cui all'art. l puo' essere riprodotto con stampa monocromatica realizzata in colore nero mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti, che, comunque, garantiscano la chiarezza e la leggibilita' del modello nel tempo.
 
Art. 3.
Modalita' di presentazione della dichiarazione
1. La dichiarazione di cui all'art. 1 e' presentata in via telematica secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del regolamento, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, come modificato dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, in quanto compatibili. La presentazione telematica della dichiarazione puo' essere effettuata, in via alternativa:
a) direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall'Agenzia delle entrate;
b) tramite i soggetti incaricati di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del citato regolamento;
c) consegnando la dichiarazione ad un ufficio locale dell'Agenzia delle entrate, ovvero, se non istituito, ad un ufficio distrettuale delle imposte dirette, che curera' l'invio telematico.
2. La trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione di cui all'art. 1 e' effettuata secondo le specifiche tecniche da approvare con provvedimento dell'Agenzia delle entrate.
3. E' fatto, comunque, obbligo ai soggetti incaricati della trasmissione telematica, di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del citato regolamento, emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, di rilasciare all'interessato la dichiarazione di cui all'art. l contenente l'impegno a trasmettere la stessa in via telematica, nonche' copia della comunicazione dell'Agenzia delle entrate, attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione, che costituisce prova dell'avvenuta presentazione.
 
Art. 4.
Versamento delle imposte
e delle contribuzioni sostitutive
1. Le imposte e le contribuzioni sostitutive di cui all'art. 1, commi 2, 3 e 4, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono versate secondo le disposizioni contenute nel capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza la possibilita' di effettuare la compensazione di cui all'art. 17 dello stesso decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 febbraio 2003

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Maroni
 
Allegato

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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL NUOVO MODELLO DI

DICHIARAZIONE DI EMERSIONE PROGRESSIVA DEL LAVORO IRREGOLARE

AI SENSI DELL'ART. 1-BlS DELLA LEGGE 18 OTTOBRE 2001, N. 383, COME SOSTITUTO DAL D.L. 25 SETTEMBRE 2002, N. 210, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 22 NOVEMBRE 2002, N. 266

Premessa La legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni (di seguito "legge"), concernente "Primi interventi per il rilancio dell'economia", agli artt. da 1 a 3 ha previsto particolari disposizioni finalizzate alla regolarizzaziane di quei rapporti di carattere lavorativo nell'ambito dell'attivita' di impresa o di lavoro autonomo,o svolti in violazione delle vigenti normative dl carattere tributario e contributivo. In particolare, l'art. 1-bis della legge n 383/2001, introdotto dal D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, e successivamente sostituito dal D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, ha previsto una nuova procedura finalizzala alla "emersione progressiva" del lavoro irregolare. Al fine di incentivare i datori di lavoro ed i lavoratori verso un regime di piena legalita', con le predette disposizioni e' stato introdotto un meccanismo impositivo particolarmente agevolato che tiene conto dell'entita' del lavoro emerso nell'anno 2002 II regime agevolato prevede l'applicazione di un'imposizione sostitutiva sull'incremento dei redditi dichiarati per il periodo d'imposta 2002 e per i due periodi d'imposta successivi (2003 e 2004), rispetto al secondo periodo d'imposta precedente (periodo d'imposta 2000). Inoltre viene previsto che la dichiarazione possa valere quale proposta di concordato par la definizione delle annualita' pregresse. Tale forma di imposizione realizza una tassazione definita con la conseguenza che i redditi agevolati, cosi' come previsto espressamente dall'art. 2, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi (di seguito "TUIR"), sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile del reddito complessivo del dichiarante. Le somme versate a titolo sostitutivo di imposte e contributi non sono compensabili e non sono deducibili ai fini della determinazione di qualsiasi imposta, tassa o contributo. In quanto compatibili, si rendono applicabili le ordinarie disposizioni previste in materia di' accertamento, riscossione, contenzioso e sanzioni per le imposte sui redditi. La procedura di emersione progressiva prevede la presentazione al Comitato per il lavoro e l'emersione del sommerso (di seguro 'CLES"), presso la Direzione provinciale del lavoro del luogo ove ha sede l'unita' produttiva intesa quale luogo o locale in cui si svolge in concreto l'attivita' aziendale o professionale e nel quale sono impiegati i lavoratori irregolori - di un piano individuale di emersione, la cui approvazione costituisce presupposto necessario ai fini della presentazione della presente dichiarazione. Il piano di emersione e' finalizzato a regolarizzare anche le violazioni di obblighi diversi da quelli fiscali e previdenziali ed a consentire l'adeguamento progressivo ai controlli collettivi nazionali delle retribuzioni corrisposte ai lavoratori emersi. Per accedere al regime agevolativo secondo la procedura per l'emersione progressiva di cui, all'art. 1-bis della legge, i soggetti interessati devono presentare in via telematica entro il 15 maggio 2003 la dichiarazione redatta sul presente modello. Reperibilita' del modello Il modello e' reperibile in formato elettronico nei siti internet www.agenziaentrate.it e www.finanze.it, dai quali puo' essere prelevato gratuitamente. Il modello puo' essere prelevato anche da altri siti Internet a condizione che sia conforme per struttura e sequenza a quello approvato e rechi l'indirizzo del sito dal quale e' stato prelevato nonche' gli estremi del decreto che ne ha disposto l'approvazione. E' consentita la riproduzione con stampa monocromatica realizzata in colore nero mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti, che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilita' del modello nel tempo. Soggetti interessati alla presentazione della dichiarazione La presente dichiarazione di emersione progressiva del lavoro irregolare (di seguito, "dichiarazione") prevista dall'art 1-bis della legge n. 383/2001, puo' essere presentata dai titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo che per lo svolgimento delle proprie attivita' hanno impiegato lavoratori, non adempiendo, in tutto o in parte, ai relativi' obblighi imposti dalla normativa fiscale e contributiva. In particolare, possono accedere al regime agevolativo le persone fisiche e i soggetti di cui all'art. 5 del TUIR titolari di reddito d'impresa, le societa' e gli enti commerciali di cui all'art 87, comma 1, lett. a) e b), del TUIR nonche', limitatamente ai lavoratori impiegati in attivita' che danno luogo a redditi d'impresa, gli enti non commerciali e le societa' di cui alle lett c) e d), del medesimo art. 87. Inoltre, le disposizioni agevolative si rendono applicabili, in quanto compatibili, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo e, piu' specificamente, ai soggetti che esercitano arti e professioni, per professione abituale, ancorche' non esclusiva, ai sensi dell'art. 49, comma 1, dei TUIR compreso l'esercizio in forma associota di cui all'art. 5, comma 3, lett. c), del TUIR, nonche' alle imprese che svolgono attivita' agricola non produttiva di reddito di impresa, alle societa' ed associazioni sportive, artistiche e culturali ed alle comunita' terapeutiche convenzionate. Possono avvalersi dell'agevolazione in esame anche gli imprenditori che non hanno mai dichiarato redditi d'impresa o gli artisti e professionisti che non hanno mai dichiarato redditi di lavoro autonomo e che intendono fare emergere la propria attivita' ed i lavoratori irregolari impiegati nella stessa. Modalita' e termini di presentazione della dichiarazione La dichiarizione di emersione progressiva del lavoro irregolare deve essere presentata esclusivamente in via telematica entro il 15 maggio 2003. La trasmissione dei dati contenuti nella dichiarazione puo' essere effettuata - direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall'Agenzia delle Entrate; - tramite una societa' del gruppo, qualora il dichiarante appartenga ad un gruppo societario. Si considerano appartenenti al gruppo l'ente o la societa' controllante e le societa' controllate. Si considerano controllate le societa' per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilita' limitala le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o societa' controllante o tramite altra societa' controllata da questo per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale; - tramite i soggetti incaricati di cui all'art. 3, comma 3, del D.P.R.22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni' (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti); - avvalendosi di un Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrale, al quale si puo' consegnare la dichiarazione per l'invio telematico. La trasmissione telematica diretta puo' avvenire utilizzando il servizio telematico Entratel dai soggetti gia' abilitati a tale servizio ovvero utilizzando il servizio telematico Internet da parte di tutti gli altri soggetti. In caso di presentazione telematica tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione (soggetti incaricati sopra indicati e societa' del gruppo, questi ultimi sono tenuti a rilasciare al dichiarante, contestualmente alla ricezione della dichiarazione o dell'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrale i dati in essa contenuti, precisando se la dichiarazione gli e' state consegnata gia' compilata o verra' da lui predisposta. La data di tale impegno, unitamente alla sottoscrizione dell'intermediario ed all'indicazione del proprio codice fiscale, dovra' essere successivamente riportata nello specifico riquadro "Impegno alla presentazione telematica" posto nel frontespizio della dichiarazione per essere acquisita in via telematica. Nel predetto riquadro deve essere indicato, altresi, barrando la relativa casella, se la dichiarazione che l'intermediario si impegna a presentare in via telematica e' stata da lui predisposta ovvero gli e' stata consegnata gia' compilata dal dichiarante. L'intermediario deve, altresi, rilasciare al dichiarante l'originale della dichiarazione i cui dati sono stati trasmessi in via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato, debitamente sottoscritto da contribuente, unitamente a copia della comunicazione dell'Agenzia delle Entrale che ne attestino l'avvenuto ricevimento. Si ricorda che la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui e' ricevuta telematicamente dall'Agenzia delle Entrate e la prova della presentazione e' data dalla comunicazione della stessa Agenzia attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentato in via telematica. La trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione e' effettuata secondo le specifiche tecniche approvate con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate e disponibili nel sito internet www.agenziaentrate.it Compilazione della dichiarazione Il modello e' composto dal frontespizio, dal quadro A, relativo all'elenco dei lavoratori interessati dal programma di emersione, dal quadro B, relativo al costo del lavoro emerso e dal quadro C, concernente la proposta di concordato tributario e previdenziale per gli anni pregressi. Tutti gli importi da indicare nella dichiarazione vanno espressi in euro, con arrotondamento all'unita' secondo il criterio matematico per eccesso se la frazione decimale e' uguale o superiore a 50 centesimi di euro e per difetto se inferiore a detto limite (ad esempio 55,50 diventa 56; 55,5l diventa 56; 55,49 diventa 55}. Frontespizio Il frontespizio e' composto da due facciate: - la prima contiene l'informativa relativa al trattamento dei dati personali; - la seconda contiene i dati identificativi del dichiarante e del soggetto che effettua la presentazione telematica. Partita IVA Nel riquadro deve essere indicato il numero di partita IVA attribuito al dichiarante. Dati relativi alle persone fisiche e agli altri soggetti Riportare, se persona fisica, sesso, data e luogo di nascita, residenza anagrafica e codice attivita', per soggetti diversi dalle persone fisiche vanno riportati la sede legale e, se diverso, il domicilio fiscale. Nel riquadro codice attivita' va indicato il codice di' attivita' in vigore dal 1 gennaio 1993 conformemente alla classificazione delle attivita' economiche di cui ai DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992. In caso di esercizio di piu' attivita', i dati relativi vanno riferiti all'attivita' prevalente sotto il profilo dell'entita' dei ricavi conseguiti. Natura giuridica II codice da indicare nel riquadro deve essere desunto - per le societa' di persone ed equiparate, dalla tabella B indicota nel paragrafo 2.4, delle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione Unico 2002-Societa' di persone ed equiparate; - per le societa' ed enti commerciali, dalla tabella B indicata nel paragrafo 2.4, delle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione Unico 2002-Societa' di capitali, enti commerciali ed equiparati; - per gli enti non commerciali ed equiparati, dalla tabella B indicata nel paragrafo 2.4, delle istruzioni per le compilazioni del modello di dichiarazione Unico 2002-Enti non commerciali ed equiparati. Stato estero di residenza Il riquadro deve essere compilato solo dalle societa' o enti non residenti; il codice dello Stato estero va desunto dall'elenco dei paesi esteri riportato nell'Appendice delle istruzioni dei modelli di dichiarazione Unico 2002-Societa' di capilali, enti commerciali ed equiparati o Unico 2002-Enti non commerciali ed equiparati. Dati relativi al rappresentante legale Il riquadro deve contenere i dati relativi al rappresentante legale della societa' o ente dichiarante o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto a al rappresentante negoziale, che sottoscrive la presente dichiarazione. Per quanto riguarda il codice di carico e gli ulteriori dati richiesti, si vedano le istruzioni per la compilazione dei modelli di dichiarazione Unico 2002-Societa' di persone ed equiparate (paragrafo 2.5), Unico 2002-Societa' di capitali ed equiparati (paragrafo 2.6) e Unico 2002-Enti non commerciali ed equiparati (paragrofo 2.6} Firma della dichiarazione Il riquadro e' riservato alla firma della dichiarazione e contiene l'indicazione dei quadri che sono stati compilati, precisando il numero dei quadri A utilizzati. Se presso la societa' o l'ente esiste il collegio sindacale o altro organo di controllo, la dichiarazione deve essere sottoscritta anche dal presidente del collegio sindacale o dell'organo di controllo. Impegno alla presentazione telematica Per la compilazione di tale riquadro si rinvia a quanto gia' precisato al precedente paragrafo "Modalita' e termini di presentazionee della dichiarazione". QUADRO A - ELENCO DEI LAVORATORI INTERESSATI DAL PROGRAMMA DI EMERSIONE II quadro A deve essere utilizzato per indicare l'elenco dei soggetti regolarizzabili con la presente dichiarazione. Tali soggetti sono i lavoratori utilizzati sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato per i quali non si e' adempiuto agli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia fiscale e previdenziale. Il datore di lavoro dovra' utilizzare un quadro A per ciascuna unita' produttiva oggetto di regolarizzazione, anche se ubicate nello stesso Comune. Pertanto, devono essere utilizzati piu' quadri A qualora le unita' produttive oggetto di regolarizzazione siano ubicate in Comuni diversi, ovvero il numero dei lavoratori da regolarizzare nell'ambito della stessa unita' produttiva sia superiore ai tre previsti dei quadro A. In tali casi deve essere indicato il numero progressivo dei modelli utilizzati compilando la casella "Mod. n." posta in alto a destra del quadro A. Il quadro si compone di due sezioni: - la sezione I, relativa ai dati dell'unita' produttiva oggetto di emersione; - la sezione II, concernente l'elenco dei lavoratori interessati al programma da emersione. Nella sezione I vanno indicati: - nei punti 1, 5 e 6, il Comune del luogo ove e' ubicata l'unita' produttiva, la provincia ed il relativo codice catastale, rilevabile dalla tabella "Codici catastali comunali e aliquote dell'addizionale comunale" inserito in calce alle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione Unico 2002-Persone fisiche (Fascicolo 1), oppure dall'indirizzo Internet: wvw.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/addirpef - nei punti 2 e 3, il protocollo e la data del provvedimento con il quale il CLES ho approvoto il piano di emersione; - nel punto 4, l'indirizzo ove e' ubicata l'unita' produttiva oggetto di emersione; - nel punto 7, il periodo espresso in mesi indicato nel piano individuale di emersione, approvato dal CLES, per l'adeguamento delle retribuzioni ai contratti collettivi nazionali di lavoro. Nella sezione II, vanno indicali: - nei punii da 8 a 14, i dati identificativi del lavoratore che si intende regolarizzare; - nel punto 15, il costo del lavoro emerso nel 2002, costituito dall'importo comunque non inferiore a quello stabilito dal CCNL al quale il datore di lavoro deve adeguarsi entro il termine triennale previsto dal piano individuale di emersione progressivo approvato dal CLES; - nei punti da 16 a 21, per ciascuna annualita' interessata, il costo del lavoro irregalare riferito al lavoratore da regolarizzare, costituito dall'ammontare complessivo delle spese sostenute per prestazioni di lavoro, compresi gli eventuali compensi in natura, indipendentemente dai limiti di deducibilita' previsti dal TUIR. Gli importi indicati nei punti da 16 a 21 dovranno essere riportati nel quadro C, complessivamente per tutti i lavoratori interessati e distintamente per ciascun anno oggetto di concordato, qualora il datore di lavoro intenda far valere la dichiarazione come proposta di concordato tributario e previdenziale a sensi dell'art 1, comma 3, della legge. Con la compilazione dei quadro A il datore di lavoro dichiara di avere acquisito l'adesione del lavoratore al programma di emersione, tramite la sottoscrizione di uno specifico atto di conciliazione. Tale atto deve essere redatto in due esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal lavoratore. Nei punti da 22 o 24, vanno indicati gli importi relativi' al progressivo adeguamento agli obblighi previsti dai CCNL in materia di trattamento economico con riferimento, rispettivamente, al primo anno (2002), al secondoo anno (2003) e al terzo anno (2004). QUADRO B - COSTO DEL LAVORO EMERSO II quadro B deve essere utilizzalo per indicare il costo complessivo del lavoro emerso nel 2002 che, si ricorda, deve essere indicato in misura non inferiore a quanto previsto dai CCNL di riferimento, ancorche' oggetto di adeguamento progressivo nel corso del triennio. Qualora siano stati compilati piu' quadri A si dovra' riportare nel quadro B la sommma dei dati in essi indicati. In particolare, nel rigo B1 va indicato il numero complessivo dei lavoratori che si intendono regolarizzare per l'anno 2002, come elencati nei quadri A. Nel rigo B2, indicare il totale del costo del lavoro emerso oggetto della presente dichiarazione risultante dalla somma degli importi indicati nei punti 15 dei quadri A. Si precisa che l'importo pari al triplo dell'ammontare evidenziato nel rigo B2, rappresenta il parametro di riferimento fisso per determinare l'importo massimo dell'incremento del reddito imponibile da assoggettare ad imposizione sostitutiva anche per i due periodi d'imposta successivi a quello di' presentazione della dichiarazione stessa. Qualora negli anni successivi al primo, l'ammontare riportato nel rigo B2 subisca una riduzione per effetto, ad esempio, del licenziamento o della dimissione dei lavoratori precedentemente regolarizzati, si rendera' necessario calcolare nuovamente il suddetto parametro di riferimento. QUADRO C - PROPOSTA DI CONCORDATO TRIBUTARIO E PREVIDENZIALE PER GLI ANNI PREGRESSI Il quadro C deve essere compilato dal datore di lavoro che intende far valere la presente dichiarazione anche come proposta di concordato tributario e previdenziale. In particolare, nei righi da C1 a C6 deve essere indicato l'ammontare complessivo del costo del lavoro irregolare utilizzato per ciascun lavoratore negli anni dal 2001 al 1996. Tale ammontare e' costituito dalla somma degli importi indicati nei punti da 16 a 21 del quadro A per ciascun lavoratore. Si ricorda che il costo del lavoro utilizzato in ciascuno degli anni pregressi, indicato nei righi da Cl a C6, non puo' essere superiore al totale del costo del lavoro emerso per il 2002, come risultante nel rigo B2 del quadro B. Nel rigo C7 deve essere indicato l'importo risultante dalla somma dei righi da C1 a C6. Nel rigo C8 va riportato l'ammontare dell'imposta sostitutiva dovuta, determinata applicando l'aliquota dell'8 per cento all'importo indicato nel rigo C7. Si ricorda che il concordato si perfeziona attraverso il versamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF o dell'IRPEG, dell'IVA, dell'IRAP e dei contributi previdenziali dovuta nella misura dell'8 per cento del totale del costo dei lavoro dichiarato per ciascun periodo d'imposta, senza applicazione di sanzioni ed interessi. II versamento va effettuato utilizzando il modello di pagamento unificato F24 presso gli uffici postali, gli uffici di qualsiasi concessionario per la riscossione delle imposte o le banche convenzionate. Si rammenta che per espressa previsione dell'art. 3, comma 2, della legge, non e' ammessa la Compensazione di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Il versamento dell'imposta sostitutiva puo' essere effettuato: - in unica soluzione, entro il termine di presentazione della presente dichiarazione (15 maggio 2003), fruendo della riduzione del 25 per cento dell'importo dovuto; - ovvero, in ventiquattro rate mensili, di pari importo, senza l'applicazione di interessi, a decorrere dal medesimo termine di presentazione della dichiarazione (15 maggio 2003) Pertanto, nei righi C9 o C10 deve essere indicato l'importo da versare in funzione della scelta adottata dal dichiarante. In particolare, nel rigo C9 va indicato l'importo versato in unica soluzione e nel rigo C10 l'importo della prima delle ventiquattro rate. Nel rigo C11 vano riportati gli estremi del versamento e il relativo importo, se effettuato prima della presentazione della dichiarazione.
 
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