Gazzetta n. 54 del 6 marzo 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI TRESIGALLO
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I), per l'anno 2003

Il comune di Tresigallo (provincia di Ferrara) ha adottato il 6 dicembre 2002 e il 14 gennaio 2003 le seguenti deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis).
Di applicare per l'anno 2003 l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) di cui al titolo I, capo I, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, con aliquota unica del 6,7 per mille;
di modificare il dispositivo della propria deliberazione n. 76 del 20 dicembre 2001 sostituendolo con il seguente:
di riconoscere, a norma del vigente art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2003, la detrazione per abitazione principale di Euro 258,23 a richiesta documentata dei contribuenti in particolari condizioni di disagio economico come di seguito specificate:
a) pensionati o portatori di handicap con attestato di invalidita' civile, in condizione non lavorativa single (nucleo familiare monocomposto), con reddito complessivo 2002 non superiore a Euro 8.394,47, proprietario o titolare di altro diritto reale sulla sola unita' immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze classificabili nel gruppo catastale C/6 (garage, rimesse, autorimesse) non piu' di due. La maggiore detrazione non si applica pertanto se il soggetto possiede a titolo di proprieta' o altro diritto reale altre proprieta' immobiliari in aggiunta all'abitazione principale e relative pertinenze. La detrazione non si estende in ogni caso alle pertinenze.
b) pensionati o portatori dl handicap con attestato di invalidita' civile, in condizione non lavorativa con reddito complessivo 2002 di tutto il nucleo familiare non superiore a Euro 13.556,06 piu' Euro 1.037,08 per ogni persona a carico, proprietario o titolare di altro diritto reale della sola abitazione principale e relative pertinenze classificabili nel gruppo catastale C/6 (garage, autorimesse, rimesse) non piu' di due. La maggiore detrazione non si applica pertanto se il soggetto o i componenti il nucleo familiare possiedono a titolo di proprieta' o altro diritto reale altre proprieta' immobiliari in aggiunta all'abitazione principale e relative pertinenze. La detrazione non si estende in ogni caso alle pertinenze.
Allo scopo di cui ai punti a) e b) del comma 1, si precisa:
1) per reddito complessivo si intende:
redditi assoggettabili a IRPEF (imponibile al lordo delle detrazioni e riduzioni di legge);
interessi sui depositi bancari, postali, ecc.;
rendite di capitali, titoli di Stato, obbligazioni;
somme e contributi erogati da enti pubblici e privati.
2) per nucleo familiare si intende: il nucleo di persone residenti nella medesima abitazione indipendentemente da vincoli di parentela o affinita'.
3) per abitazione principale si intende: quella nella quale il soggetto passivo, che la possiede a titolo di proprieta' o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.
Per gli scopi di cui ai punti a) e b) del comma 1, nei confronti delle categorie di soggetti individuate si fa riferimento alla situazione esistente al 1 gennaio 2003.
Si subordinano le agevolazioni di cui sopra al riconoscimento dei requisiti da parte del funzionario responsabile, con le seguenti modalita: entro il 31 maggio 2003 e' fissato il termine per la presentazione da parte degli interessati delle domande ai fini del riconoscimento del diritto. Le domande dovranno essere presentate direttamente all'ufficio protocollo comunale o a mezzo lettera raccomandata e dovranno essere corredate di documentazione probatoria. La domanda si intende accolta qualora non venga adottato un provvedimento di diniego entro il termine del 20 giugno 2003 da parte del funzionario responsabile.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone