Gazzetta n. 54 del 6 marzo 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I), per l'anno 2003

Il comune di Vezzano sul Crostolo (provincia di Reggio Emilia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis).
1) di stabilire per l'anno 2003 nella misura del 5,4 per mille l'aliquota per le unita' immobiliari (solo categoria catastale A) adibite ad abitazione principale per le quali i proprietari possono avvalersi della detrazione di legge di Euro 103,29; e per le unita' immobiliari possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non siano beate;
2) di confermare per l'anno 2003 le altre aliquote gia' previste per l'anno 2002 ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili:
6,5 per mille per le unita' immobiliari (categoria catastale A) occupate alla data del 1 gennaio 2003 da famiglie, non proprietarie, iscritte all'anagrafe come residenti all'interno dell'immobile stesso;
6,5 per mille per i fabbricati di qualsiasi categoria catastale (A/10-B-C-D);
7 per mille per le aree fabbricabili;
7 per mille per le unita' immobiliari (cat. Catastale A) non occupate alla data del 1 gennaio 2003 da famiglie iscritte all'anagrafe come residenti all'interno dell'immobile stesso e tutte le unita' immobiliari (cat. catastale A) non comprese nei casi sopra indicati;
3) di applicare agli immobili definiti "pertinenze" lo stesso trattamento fiscale riservato all'abitazione cui gli stessi sono asserviti;
4) di confermare altresi', la detrazione annua per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in Euro 103,29;
5) di sottoporre all'approvazione consiliare l'ulteriore detrazione pari a Euro 100,00 ai soggetti passivi I.C.I. nel cui nucleo familiare, individuato ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 233, sia presente un soggetto afflitto da handicap grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge n. 104/1992 ed in possesso di accertamento dello stesso handicap effettuato dalla competente azienda USL, a termini dell'art. 4 della legge n. 104/1992;
6) di stabilire che gli stessi per beneficiare dell'ulteriore detrazione dovranno presentare entro il 31 marzo 2003 apposita richiesta scritta all'ufficio tributi, autocertificando ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, sul modulo predisposto dal comune, la ricorrenza dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3 della legge n. 104/1992 e gli estremi del provvedimento accertativi rilasciato dall'U.S.L.
 
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