Gazzetta n. 54 del 6 marzo 2003 (vai al sommario) |
AGENZIA DEL DEMANIO |
COMUNICATO |
Regolamento di amministrazione (modificato agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 12 con delibera del Comitato direttivo n. 16/2002 del 21 novembre 2002). |
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Titolo I ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO Art. 1. Principi di organizzazione 1. L'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia del demanio, di seguito denominata "Agenzia", si ispirano ai seguenti principi: a) efficacia, trasparenza ed efficienza dell'attivita'; b) funzionamento per processi di lavoro; c) descrizione delle attribuzioni delle strutture organizzative sulla base delle responsabilita' di erogazione dei prodotti/servizi previsti dal processo di lavoro, sia verso l'esterno che verso l'interno dell'organizzazione; d) decentramento delle responsabilita' operative e semplificazione dei rapporti con l'utenza; e) valorizzazione e sviluppo delle risorse umane; f) sviluppo e semplificazione dei processi di lavoro e utilizzazione di tecnologie informatiche avanzate per la gestione; g) gestione per progetti a termine di eventi particolari per valore istituzionale o economico. 2. L'attivita' dell'Agenzia si conforma ai principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, anche attraverso l'adozione di propri regolamenti in materia di termini e di responsabili del procedimento e di disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi. Art. 2. Struttura organizzativa 1. Sono organi dell'Agenzia: il direttore, il comitato direttivo ed il collegio dei revisori dei conti che esercitano le attribuzioni loro demandate dallo statuto. 2. L'Agenzia si articola in uffici centrali, con funzioni prevalenti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo e in uffici periferici, denominati filiali, con funzioni operative. 3. Il presente regolamento individua le strutture di vertice a livello centrale e periferico e definisce il modello organizzativo degli uffici periferici. 4. L'organizzazione interna delle strutture di vertice e le posizioni dirigenziali sono stabilite con atto del direttore dell'Agenzia, previo parere del comitato direttivo. 5. I poteri e le competenze gia' attribuiti da norme di legge o di regolamento ai direttori centrali e compartimentali del Dipartimento del territorio e ai direttori degli uffici del territorio del Ministero delle finanze restano attribuiti ai direttori delle strutture centrali e periferiche dell'Agenzia del demanio. Art. 3. Strutture centrali di vertice 1. A livello centrale costituiscono strutture di vertice dell'Agenzia con compiti operativi e gestionali: a) la Direzione centrale area operativa elabora e assicura la gestione tecnico-amministrativa dei processi operativi centrali relativi ai beni patrimoniali e demaniali e l'osservatorio tecnico-gestionale dei processi diretti; garantisce, inoltre, l'integrazione delle attivita' svolte dalle strutture centrali operative e dalle filiali e persegue l'adeguamento e il miglioramento dei livelli di servizio reso dall'Agenzia; b) la Direzione centrale area filiali elabora e assicura la gestione tecnico-amministrativa dei processi operativi periferici curando il coordinamento delle filiali ed il raggiungimento complessivo degli obiettivi quantitativi, qualitativi di costo e monetari ad esse assegnati; c) la Direzione centrale sviluppo e pianificazione, che assicura, in un quadro unitario e integrato, la definizione di piani coerenti con le indicazioni del Ministero e con le potenzialita' dell'Agenzia, il controllo di gestione, la predisposizione e la gestione della Convenzione, l'individuazione e la gestione di opportunita' di sviluppo e valorizzazione del patrimonio immobiliare nonche' la gestione delle opportunita' offerte dalle tecnologie informatiche; d) la Direzione centrale organizzazione e risorse umane, che assicura la gestione, la formazione e lo sviluppo delle risorse umane, la definizione e il costante adeguamento dell'organizzazione, le relazioni sindacali e assolve le funzioni di rappresentanza in giudizio per la trattazione del contenzioso riguardante il personale; e) la Direzione centrale amministrazione, che assicura la gestione dei processi contabili e finanziari e la predisposizione del bilancio e il raccordo del bilancio d'esercizio con la contabilita' di Stato, ivi compresi gli adempimenti fiscali. Provvede all'approvvigionamento di beni e di servizi; provvede inoltre alla gestione dei servizi generali della sede centrale; f) la Direzione centrale beni confiscati, che assicura la gestione e la destinazione dei beni mobili, immobili ed aziende confiscate alla criminalita' organizzata, nonche' la gestione dei beni mobili registrati oggetto di sanzioni amministrative accessorie. 2. E' altresi' struttura di vertice a livello centrale alle dirette dipendenze del direttore: a) l'Ufficio progetti speciali, che assicura la gestione dei progetti, specificamente individuati dalla direzione dell'Agenzia, attivati in relazione all'applicazione di norme che riguardano le materie di competenza dell'Agenzia e aventi ad oggetto attivita' tecnico-amministrative non rientranti nelle normali responsabilita' delle altre strutture organizzative. Art. 4. Strutture centrali non di vertice 1. Operano alle dirette dipendenze del direttore le strutture centrali non di vertice che assicurano le funzioni di comunicazione, relazioni istituzionali, normativa e contenzioso e servizi ispettivi. Art. 5. Uffici locali: filiali 1. Le funzioni operative dell'Agenzia sono svolte prevalentemente dalle filiali. Esse hanno, in particolare, la responsabilita' della gestione dei beni patrimoniali e demaniali, della vigilanza sul corretto utilizzo dei beni, della riscossione e della trattazione del contenzioso, dei processi gestionali di competenza sul territorio, nonche' della gestione dei beni mobili, immobili ed aziende confiscate alla criminalita' organizzata, nonche' dei beni mobili oggetto di sanzioni amministrative accessorie. 2. Il numero, la dimensione e la competenza territoriale delle filiali sono determinati, prevalentemente, sulla base della natura, della qualita' e della dislocazione territoriale del patrimonio immobiliare e del demanio, in relazione anche alla centralita' socio-economica delle diverse aree territoriali. In ogni caso, e' costituita almeno una filiale per regione. 3. Le filiali si articolano al loro interno in direzioni e aree ovvero solo in aree, in funzione della loro rilevanza, valutata sulla base di parametri quali, in particolare, la localizzazione, il numero, la dimensione, la natura giuridica e la provenienza dei beni gestiti. 4. L'istituzione di sezioni staccate delle filiali, operata di norma su base provinciale, e' conseguente a necessita' di carattere locale ed e' effettuata comunque nel rispetto dei criteri di economicita' e di razionale impiego delle risorse. Alle sezioni staccate sono attribuite funzioni nell'ambito di quelle che competono, anche in rapporto al parametro territoriale, alla filiale dalla quale dipendono. 5. Le filiali, nelle rispettive regioni o province, curano i rapporti con gli enti pubblici locali, secondo gli indirizzi e gli obiettivi ad esse assegnati. 6. L'organizzazione del lavoro si basa sulle integrazioni dell'attivita' per processi, sullo sviluppo di figure polivalenti e sulla promozione del lavoro in "team", al duplice fine di favorire la crescita professionale degli addetti e di rendere piu' flessibile la gestione dei servizi grazie all'intercambiabilita' dei ruoli e all'autoregolazione di gruppo nella suddivisione dei compiti e nella ripartizione dei carichi di lavoro. 7. L'individuazione delle filiali e delle sezioni staccate e' effettuata con provvedimento del direttore dell'Agenzia; con lo stesso provvedimento e' altresi' determinata l'articolazione interna delle filiali, avendo cura, presso le filiali nelle quali maggiormente si concentra o comunque rileva l'attivita' di gestione dei beni di cui all'art. 3, comma 1, lettera f), di prevedere che la stessa attivita' resti comunque attribuita ad una direzione ad essa appositamente dedicata. Tale direzione e' in ogni caso istituita nelle filiali di Bari, Messina, Napoli, Palermo, Reggio Calabria e Salerno. Art. 6. Strutture periferiche di vertice 1. A livello periferico le strutture di vertice, articolate al loro interno in direzioni ed aree, sono individuate, nel capoluogo di regione, sentito il comitato direttivo, con il provvedimento di cui all'art. 5, comma 7, in funzione dell'estensione territoriale di competenza e della rilevanza socio-economica del patrimonio e del demanio gestiti. Art. 7. Disposizioni finali e transitorie 1. Fino all'emanazione dei regolamenti di cui al comma 2 dell'art. 1, si applicano le disposizioni contenute nei regolamenti di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, in vigore per il Ministero delle finanze. Titolo II PERSONALE Capo I Ordinamento del personale Art. 8. Relazioni sindacali 1. L'Agenzia, conformemente allo statuto, adotta, nell'ambito della gestione del personale, relazioni sindacali improntate alla massima collaborazione con le organizzazioni sindacali ai fini del rispetto del sistema di relazioni delineato dal contratto di lavoro. 2. Preliminarmente alla stipula della convenzione, le linee aziendali di pianificazione sono oggetto di concertazione con le organizzazioni sindacali, quanto alla ricaduta sull'organizzazione e sui rapporti di lavoro. Art. 9. Inquadramento professionale 1. L'ordinamento professionale del personale non dirigenziale dell'Agenzia e' determinato dalle disposizioni previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle Agenzie fiscali. 2. I dirigenti sono inquadrati nel ruolo dell'Agenzia in un'unica qualifica, articolata, ai fini retributivi, in due fasce, e secondo le disposizioni del contratto collettivo nazionale. Art. 10. Dotazioni organiche 1. Le dotazioni organiche complessive del personale dipendente dell'Agenzia sono cosi' determinate: a) dirigenti 139; b) non dirigenti 1847. 2. Per la ridefinizione delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque con cadenza almeno triennale nel rispetto della programmazione prevista per legge previa consultazione delle organizzazioni sindacali. 3. La ripartizione delle dotazioni organiche complessive e' determinata dal direttore dell'Agenzia, sentito il Comitato direttivo, previa concertazione con le organizzazioni sindacali. Capo II Selezione del personale dirigente Art. 11. Dirigenza 1. I dirigenti sono responsabili degli obiettivi loro assegnati ed assicurano il rispetto degli indirizzi e l'attuazione delle direttive dei vertici dell'Agenzia. Sono preposti ad unita' organizzative di livello dirigenziale, ovvero incaricati di funzioni ispettive, di assistenza e consulenza all'alta direzione, di studio e ricerca, di coordinamento di specifici progetti. 2. I dirigenti sono responsabili della gestione del personale e delle risorse finanziarie e materiali finalizzate al conseguimento dei risultati sulla base degli obiettivi loro assegnati, disponendo dei necessari poteri di coordinamento e di controllo. Art. 12. Accesso alla dirigenza 1. L'accesso alla qualifica di dirigente dell'Agenzia avviene, in relazione ai posti vacanti e disponibili nella dotazione organica, a seguito di concorso per esami e di corso-concorso, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e delle norme di attuazione emanate ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 2. Per il 30 per cento dei posti vacanti e disponibili l'accesso avviene mediante corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, salva la diversa ripartizione percentuale stabilita nel regolamento previsto dall'art. 28, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 3. Il 50 per cento dei posti messi a concorso per esami e' riservato al personale dell'Agenzia, salva la diversa quota percentuale stabilita nel regolamento previsto dall'art. 28, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 4. Nella fase di prima applicazione del concorso per esami, e nell'ambito del contingente stabilito nel precedente comma 3, il 30 per cento dei posti messi a concorso e' riservato al personale dell'Agenzia appartenente da almeno quindici anni al ruolo ad esaurimento, ovvero alla nona qualifica funzionale, ovvero all'area C, posizione economica C3, in possesso di diploma di laurea. 5. La procedura selettiva pubblica e' tesa all'accertamento dell'esperienza e conoscenza professionale, nonche' delle potenziali capacita' tecniche e manageriali dei candidati. L'accertamento avverra', ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 324, tramite due prove scritte ed una prova orale, su materie specificate dai singoli bandi, salva l'applicazione delle diverse modalita' di selezione che saranno disciplinate in sede di emanazione del regolamento di attuazione previsto dall'art. 28, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Art. 12-bis. Retribuzione dirigenti 1. La retribuzione dei dirigenti e' stabilita con contratto individuale. Il trattamento economico fondamentale e quello accessorio, collegato al livello di responsabilita' attribuito con l'incarico di funzione, ai risultati conseguiti ed alla professionalita' posseduta, sono calcolati sulla base dei contratti collettivi per l'area dirigenziale. Fino alla stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro il trattamento economico complessivo dei dirigenti delle strutture di vertice e' quello previsto per i dirigenti preposti ad uffici dirigenziali generali delle amministrazioni dello Stato; per gli altri dirigenti il trattamento economico complessivo continua ad essere regolato dal vigente contratto di lavoro. Art. 13. Dirigenti con contratto a tempo determinato 1. Per particolari esigenze e per la necessita' di copertura di posizioni dirigenziali non preesistenti possono essere assunti come dirigenti con contratto a tempo determinato da due a sette anni, entro i limiti del cinque per cento della dotazione organica dirigenziale complessiva, persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attivita' in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con l'esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori della ricerca universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. 2. Il trattamento economico e' commisurato alla specifica qualificazione professionale, tenendo anche conto della temporaneita' del rapporto e dei livelli retributivi correnti nel mercato del lavoro per analoghe professionalita'. Art. 14. Incarichi di funzioni dirigenziali 1. Gli incarichi di funzione dirigenziale sono conferiti tenendo conto delle caratteristiche della posizione dirigenziale da ricoprire e dei programmi da realizzare. I soggetti in grado di soddisfare tali esigenze vengono individuati sulla base delle conoscenze, delle attitudini e delle capacita' professionali possedute, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza. 2. Gli incarichi medesimi sono conferiti a tempo determinato, da due a sette anni, con facolta' di rinnovo, ai dirigenti appartenenti al ruolo dell'Agenzia ovvero, ricorrendone i presupposti, a quelli di cui all'art. 13. 3. Gli incarichi dei dirigenti responsabili delle strutture di vertice a livello centrale sono sottoposte dal direttore dell'Agenzia alla preventiva valutazione del Comitato direttivo. 4. Gli altri incarichi dirigenziali sono conferiti dal direttore, su proposta del dirigente di vertice della struttura interessata, ai medesimi soggetti di cui al comma 2. 5. I risultati negativi della gestione o il mancato raggiungimento degli obiettivi, valutati secondo i principi ed i criteri del decreto legislativo n. 286 del 1999, o la grave inosservanza di direttive comportano la destinazione ad altro incarico, ovvero, nei casi di maggiore gravita', il recesso dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e del contratto collettivo. 6. In caso di assenza fino ad un mese, il dirigente e', di regola, sostituito da altro funzionario da lui preventivamente designato o, in mancanza, da quello gerarchicamente superiore; per periodi superiori al mese, i poteri e la responsabilita' dell'unita' organizzativa sono provvisoriamente attribuiti ad un altro dirigente ovvero mediante la procedura di cui all'art. 25. 7. Continua ad applicarsi in materia di conferimento di incarichi l'art. 8 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556. Capo III Selezione e assunzione del personale non dirigente Art. 15. Procedure di selezione per l'accesso dall'esterno 1. Il processo di selezione e inserimento dall'esterno dei funzionari prevede una fase di tirocinio teorico-pratico retribuito, di regola della durata di un anno, cui si e' ammessi a seguito del superamento di procedure selettive, di norma decentrate, conformi ai principi dell'art. 36, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 1993. 2. Il tirocinio sara' svolto, nei modi e nei termini stabiliti nei bandi di selezione, presso strutture dell'Agenzia, con fasi di formazione sul posto di lavoro od anche presso istituzioni pubbliche o private. Il numero di partecipanti ammessi al tirocinio e' fissato nei bandi in misura tale da consentire una adeguata selezione. Negli stessi bandi e' stabilito il trattamento giuridico ed economico del periodo di tirocinio. 3. Alla fine del tirocinio si procede ad una valutazione complessiva dei risultati conseguiti e delle capacita' espresse, integrata da una prova, finalizzata ad accertare il possesso delle attitudini e delle professionalita' richieste per l'assunzione. 4. Per il reclutamento del restante personale si provvede, nel rispetto dei principi di cui all'art. 36 del decreto legislativo n. 29 del 1993, con procedure di norma decentrate, assicurando trasparenza, economicita' e celerita' di svolgimento. L'Agenzia puo' avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subor-dinato nell'impresa e dai contratti collettivi di lavoro. 5. Le regole delle procedure di selezione di cui ai commi precedenti sono stabilite nei relativi avvisi o bandi. 6. Le determinazioni relative all'avvio delle procedure di reclutamento sono adottate dall'Agenzia sulla base dei fabbisogni di personale, nei limiti delle risorse disponibili, salvaguardando, comunque, le procedure di selezione del personale interno e le riserve previste. Art. 16. Incarichi professionali 1. L'Agenzia puo' stipulare, per periodi di tempo limitato, contratti di collaborazione coordinata e continuativa o di consulenza e di prestazione professionale per specifiche professionalita' non disponibili nell'Agenzia. Il compenso e' commisurato alle condizioni di mercato e alla professionalita' richiesta. 2. Per i contratti di cui al comma 1 si applica quanto disposto dall'art. 36, comma 8, del decreto legislativo n. 29 del 1993. Capo IV Gestione e sviluppo professionale del personale Art. 17. Formazione 1. Le attivita' di formazione sono rivolte a: a) valorizzare il patrimonio professionale dell'Agenzia; b) assicurare la continuita' operativa dei servizi migliorandone la qualita' e l'efficienza; c) sostenere i processi di cambiamento organizzativo. 2. L'Agenzia promuove ed attua, nel rispetto delle disposizioni contrattuali, interventi e programmi di formazione permanente e di aggiornamento continuo del personale per migliorarne il livello di prestazione nelle posizioni attualmente ricoperte e accrescerne le capacita' potenziali in funzione dell'affidamento di incarichi diversi, anche ai fini dello sviluppo di professionalita' polivalenti e della progressione di carriera. Art. 18. Valutazione del personale 1. L'Agenzia adotta adeguate metodologie per la valutazione periodica delle prestazioni, delle conoscenze professionali e delle capacita' dei dipendenti, al fine di governare, in coerenza con i contratti collettivi, lo sviluppo delle competenze, gli incentivi economici, le progressioni di carriera e gli interventi formativi. 2. A tale scopo sono individuati, nel rispetto del sistema di relazioni sindacali, metodi e tecniche di valutazione che garantiscano il massimo di efficienza, trasparenza ed oggettivita'. Art. 19. Mobilita' e trasferimenti d'ufficio 1. L'Agenzia assicura la mobilita' del personale in linea con quanto stabilito nell'art. 33 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e nei contratti collettivi. 2. Nei trasferimenti di personale per esigenze di servizio sono previste adeguate forme di incentivazione, sulla base degli accordi con le organizzazioni sindacali. 3. L'Agenzia puo' ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto del personale appartenente a livelli equivalenti in servizio presso le altre Agenzie fiscali e il Ministero delle finanze, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni. Art. 20. Comando presso amministrazioni pubbliche 1. Nell'interesse dell'Agenzia, o su richiesta di pubbliche amministrazioni, enti pubblici, istituzioni ed organismi internazionali, il personale che esprime il proprio assenso puo' essere comandato a prestare servizio per periodi determinati presso i predetti enti, rimanendo, nella prima ipotesi, il relativo onere a carico dell'Agenzia. 2. Nell'ambito della convenzione e' fissata la disciplina economica per l'utilizzazione del personale dell'Agenzia da parte del Ministero delle finanze. 3. Il periodo trascorso in posizione di comando e' utile a tutti gli effetti giuridici ed economici. Art. 21. Tutela del rischio professionale e patrocinio legale del personale 1. L'Agenzia nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilita' civile, penale o amministrativo-contabile nei confronti del dipendente, per fatti o atti compiuti nell'espletamento del servizio e nell'adempimento dei compiti d'ufficio eroga al dipendente stesso, su sua richiesta e previo parere di congruita' dell'Avvocatura Generale dello Stato, il rimborso e, tenuto conto della sua situazione economica, eventuali anticipazioni per gli oneri di difesa, a condizione che non sussista conflitto di interesse. 2. In caso di condanna con sentenza passata in giudicato o di beneficio dell'applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 e seguenti del codice di procedura penale, l'Agenzia puo' chiedere al dipendente il rimborso delle eventuali anticipazioni ricevute per gli oneri di difesa. 3. L'Agenzia provvede a tutelare il personale che svolge attivita' ad alto rischio professionale mediante la stipulazione di appositi contratti assicurativi per la responsabilita' civile derivante da danni patrimoniali cagionati involontariamente a terzi nello svolgimento delle proprie funzioni, nonche' mediante la stipulazione di appositi contratti assicurativi per la copertura delle spese di giudizio e di difesa per fatti non dolosi. Capo V Norme finali e transitorie Art. 22. Inquadramento nei ruoli dell'agenzia 1. In applicazione del comma 5 dell'art. 74 del decreto legislativo n. 300 del 1999, il personale non dirigente proveniente dal ruolo speciale e distaccato presso l'Agenzia e' inquadrato definitivamente nel ruolo dell'Agenzia stessa, entro sei mesi dalla data fissata dal decreto ministeriale di cui comma 4 dell'art. 73 del decreto legislativo n. 300 del 1999, secondo l'ordinamento professionale stabilito nel contratto collettivo di lavoro in vigore fino alla stipulazione dei nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro di cui al comma 1 dell'art. 71 del decreto legislativo n. 300 del 1999. 2. Per la dirigenza si provvede ai sensi del comma 3 dell'art. 74 del decreto legislativo n. 300 del 1999. Art. 23. Missioni 1. In attesa della definizione del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto, l'Agenzia, in coordinamento con le altre Agenzie fiscali, previo accordo con le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, delibera le modalita' ed il trattamento di missione del personale dipendente. Art. 24. Incarichi dirigenziali a personale esterno 1. Nei primi due anni di operativita' dell'Agenzia, il limite del cinque per cento previsto dall'art. 13, comma 1, per l'assunzione di dirigenti con contratto a tempo determinato, e' calcolato sulla dotazione organica dirigenziale complessiva ed e' derogabile, previe intese, fino al massimo del dieci per cento, nei limiti della corrispondente quota di posti, previsti sempre per l'assunzione di dirigenti a tempo determinato, che un'altra Agenzia fiscale non intenda utilizzare per le proprie esigenze. La quota inutilizzata torna nella disponibilita' dell'Agenzia che non ha inteso fruirne, solo una volta scaduti i contratti stipulati da altra Agenzia a valere sulla quota stessa. Per l'anno 2001 le assunzioni di dirigenti di prima fascia non possono superare il quindici per cento delle relative dotazioni organiche complessivamente considerate. Art. 25. Copertura provvisoria di posizioni dirigenziali 1. Fatta salva l'applicazione dell'art. 12, per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti all'atto del proprio avvio, l'Agenzia puo' stipulare, previa specifica valutazione dell'idoneita' a ricoprire provvisoriamente l'incarico, contratti individuali di lavoro a termine con propri funzionari, con l'attribuzione dello stesso trattamento economico dei dirigenti, con l'obbligo di avviare nei sei mesi successivi la procedura selettiva. 2. Nei primi tre anni di funzionamento dell'Agenzia le eventuali vacanze sopravvenute possono comunque essere coperte, fatta salva l'applicazione dell'art. 11, previo interpello e salva l'urgenza, con le stesse modalita' di cui al comma 1, sempreche' sia contestualmente iniziata la procedura selettiva. Art. 26. Contratti individuali di lavoro per particolari professionalita' 1. Al fine di facilitare l'avvio dell'Agenzia, quest'ultima puo' sottoscrivere, per specifiche professionalita' non presenti nel proprio ambito, contratti individuali di lavoro non dirigenziali a tempo indeterminato, nella misura massima di venti unita', con persone esterne all'Agenzia, che abbiano svolto funzioni di direzione di strutture complesse o che abbiano assunto responsabilita' per il raggiungimento dei risultati. Art. 27. Accordo sul sistema di relazioni sindacali 1. Nella fase transitoria e fino all'entrata in vigore del primo contratto collettivo nazionale di lavoro delle Agenzie fiscali - compresa l'area della dirigenza - le previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri, del contratto collettivo nazionale del Ministero delle finanze ed il contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area dirigenziale, che rimangono in vigore, vengono integrate con uno specifico accordo, da stipularsi entro un mese dalla data fissata dal decreto ministeriale di cui all'art. 73, comma 4, del decreto legislativo n. 300 del 1999. L'accordo definira' soggetti, procedure, garanzie e materie oggetto delle relazioni sindacali tra le parti. 2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli effetti derivanti dalla sua applicazione saranno esaminati congiuntamente con le organizzazioni sindacali. |
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