Gazzetta n. 54 del 6 marzo 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 19 febbraio 2003 |
Tariffe minime per le attivita' di facchinaggio nella provincia di Catanzaro. |
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IL DIRETTORE PROVINCIALE del lavoro di Catanzaro Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, con il quale vengono soppresse le Commissioni provinciali per la disciplina dei lavori di facchinaggio di cui all'art. 3 della legge n. 407/1955; Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, che prevede l'attribuzione alle Direzioni provinciali del lavoro (ex UPLMO) delle funzioni amministrative in materia di determinazione di tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, in precedenza esercitate dalle predette Commissioni provinciali; Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Dir. Gen. Rapp. Lav. - Divisione V n. 39/1997 del 18 marzo 1997; Sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, della cooperazione e dei lavoratori di categoria, nella riunione tenutasi presso la Direzione provinciale del lavoro di Catanzaro il giorno 11 febbraio 2003; Ritenuto di dover provvedere, Decreta: Le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio da valere in provincia di Catanzaro, che in allegato costituiscono parte integrante del presente atto, sono determinate per gli anni 2003 e 2004. Il presente decreto verra' trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la successiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Catanzaro, 19 febbraio 2003 Il direttore provinciale: Bruno |
| Allegato TARIFFE MINIME PER LE OPERAZIONI DI FACCHINAGGIO DA APPLICARE IN PROVINCIA DI CATANZARO Art. 1. Con decorrenza dal 1 marzo 2003 le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, nel territorio della provincia di Catanzaro, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, sono stabilite per come segue: Art. 2. Tariffe per ogni 100 Kg e/o a capo (carico o scarico) per la movimentazione di merci e/o bestiame effettuata con i mezzi dei facchini o delle loro Associazioni: a) cereali e derivati - concimi e mangimi: cereali, sfarinati in genere, sementi in genere in sacco: Euro 0,60; concimi e mangimi in sacchi: Euro 0,60; farine da pane e pasta, comprensiva di distivaggio: Euro 0,85; b) ferri e metalli: macchine: Euro 0,75; rottami di ferro trafilati e lamiere in genere: Euro 0,75; c) frutta e verdure: frutta e verdura, in ceste o colli: Euro 0,65; frutta e verdura, alla rinfusa: Euro 0,95; d) generi alimentari vari: burro, olio, zucchero, formaggi, ecc.: Euro 0,80; e) legnami da opera e da costruzione: tavole, tondelli, travetti, travi e tronchi fino a 200 Kg: Euro 0,80; travi e tronchi oltre i 200 Kg: Euro 1,05; carico di tronchi e cimali in zone boschive o ripe: Euro 2,70; f) materiale da costruzione: laterizi e piastrelle in genere: Euro 0,90; marmi in blocco e piastre lavorate: Euro 0,95; materiale per rivestimento ed altro: Euro 0,90; g) generi vari di monopolio: tabacchi in cartoni, sale in cartoni: Euro 1,15; sale in sacchi: Euro 0,85; h) operazioni varie: movimento merci all'interno dei magazzini: per ogni operazione effettuata: Euro 0,45; i) bovini, equini, puledri, suini: operazioni di carico/scarico di bovini ed equini: al capo: Euro 4,55; carico: Euro 2,65; scarico: Euro 1,90; operazioni di carico/scarico di puledri e suini: al capo: Euro 2,80; carico: Euro 1,40; scarico: Euro 1,40; l) ovini e caprini: operazioni di carico/scarico: al capo: Euro 1,80; carico: Euro 1,30; scarico: Euro 1,30. Qualora le operazioni vengano svolte con mezzi del committente, le tariffe saranno decurtate del 10%. Per il carico e lo scarico oltre i 50 metri dal punto delle operazioni, si applichera' sulla tariffa base una maggiorazione del 20%. Art. 3. Facchinaggio - paga oraria: a) per tutte le operazioni di facchinaggio non menzionate nell'art. 2 del presente tariffario: Euro 11,50; a.1) attivita' preliminari e complementari al facchinaggio che si elencano a titolo esemplificativo: in sacco, legatura, accatastamento, disaccatastamento, pressatura, imballaggio, preparazione cartoni per confezioni, incelofanatura piu' sottovuoto, deposito colli e bagagli, scuoiatura: Euro 11,50; b) movimentazione ed operazioni di trasloco: movimentazione di mobili ed arredi in ambito di abitazioni private, uffici pubblici e privati, relativi ad attivita' di trasloco: Euro 14,00. Nel caso in cui le operazioni di facchinaggio, di cui al presente articolo, vengano effettuate con mezzi del committente le relative tariffe vengono cosi' fissate: operazione di cui alla lettera a): Euro 9,50; operazioni di cui alla lettera a.1): Euro 9,50; operazioni di cui alla lettera b): Euro 12,00. Art. 4. Maggiorazione tariffe: a) lavoro notturno: 45%; b) lavoro festivo: 50%. Art. 5. Le tariffe, per tutte le operazioni di facchinaggio che si svolgono in particolari condizioni di disagio ambientale o climatico (pioggia, neve, ambienti ad elevate temperature o ambienti frigoriferi, polveri, esalazioni ecc.), debbono essere maggiorate del 20%. Art. 6. Decorrenza e durata: il presente tariffario avra' validita' e durata per gli anni 2003 e 2004. |
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