Gazzetta n. 54 del 6 marzo 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 20 febbraio 2003 |
Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini ""Montepulciano d'Abruzzo Colline teramane", approvazione del relativo disciplinare di produzione e revoca della denominazione di origine controllata "Montepulciano d'Abruzzo" sottozona "Colline teramane". |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1968 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Montepulciano d'Abruzzo" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche; Visto il decreto ministeriale 1 aprile 1995, recante modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Montepulciano d'Abruzzo" e riconoscimento della sottozona "Colline teramane"; Vista la domanda presentata dalla Confederazione nazionale coltivatori diretti - Federazione provinciale Teramo, dalla Unione provinciale degli agricoltori Teramo, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini ""Montepulciano d'Abruzzo Colline teramane"; Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita ""Montepulciano d'Abruzzo Colline teramane" pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 265 del 12 novembre 2002; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati relative al parere e alla proposta sopra citati; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita per i vini ""Montepulciano d'Abruzzo Colline teramane" e all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in conformita' al parere espresso al riguardo dal sopra citato Comitato; Decreta: Art. 1. La denominazione di origine controllata dei vini "Montepulciano d'Abruzzo" sottozona "Colline teramane", riconosciuta con decreto ministeriale 1 aprile 1995, e' riconosciuta come denominazione di origine controllata e garantita ""Montepulciano d'Abruzzo Colline teramane" ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione. La denominazione di origine controllata e garantita ""Moltepulciano d'Abruzzo Colline teramane" e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2003. La denominazione di origine controllata "Montepulciano d'Abruzzo" sottozona "Colline teramane" di cui al decreto ministeriale 1 aprile 1995 deve intendersi revocata a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto, fatti salvi tutti gli effetti determinati. |
| Art. 2. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire gia' dalla vendemmia 2003, il proprio prodotto con la denominazione di origine controllata e garantita ""Moltepulciano d'Abruzzo Colline teramane", sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai competenti organi territoriali, ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti della denominazione di origine controllata e garantita ""Montepulciano d'Abruzzo Colline teramane" entro il 30 aprile 2003. I vigneti gia' iscritti all'albo dei vigneti del vino a denominazione di origine controllata "Montepulciano d'Abruzzo" sottozona "Colline teramane" di cui al decreto ministeriale 1 aprile 1995, ed aventi la base ampelografica rispondente a quanto previsto all'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione devono intendersi iscritti al nuovo albo dei vigneti dei vini a denominazione di origine controllata e garantita ""Montepulciano d'Abruzzo Colline teramane". Ai soli fini dell'iscrizione di cui ai commi precedenti ed in deroga a quanto esposto nel precedente art. 1, le disposizioni concernenti l'annesso disciplinare di produzione decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. |
| Art. 3. I vigneti denunciati ai sensi del precedente art. 2, solo per l'annata 2003, possono essere iscritti a titolo provvisorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, se a giudizio degli organi tecnici della regione Abruzzo, le denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui la regione stessa non abbia ancora potuto effettuare, per impossibilita' tecnica, gli accertamenti di idoneita' previsti dalla normativa vigente. |
| Art. 4. I quantitativi di vino "Montepulciano d'Abruzzo" sottozona "Colline teramane" che alla data di entrata in vigore dell'annesso disciplinare di produzione trovansi gia' confezionati, in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti non superiore a 3 litri, o trovansi giacenti in cantina allo stato sfuso provenienti dalla vendemmia 2002 e precedenti, che non abbiano ancora ultimato il periodo minimo di invecchiamento, di cui al decreto ministeriale 1 aprile 1995, possono utilizzare la denominazione di origine controllata "Montepulciano d'Abruzzo" sottozona "Colline teramane" sino alla data del 31 dicembre 2005. I vini a denominazione di origine controllata "Montepulciano d'Abruzzo" sottozona "Colline teramane" che alla data sopra citata trovansi gia' confezionati o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacita' non superiore a litri 3, e' concesso un periodo di smaltimento: di diciotto mesi per il prodotto giacente presso le ditte produttrici; di ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra; di trentasei mesi per il prodotto in commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici. Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzati fino ad esaurimento, a condizione che, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e all'Ispettorato repressioni delle frodi competenti per territorio e che sui recipienti sia apposta la stampigliatura "Vendita autorizzata fino ad esaurimento", ovvero su di essi sia riportato l'anno di produzione delle uve, ovvero l'indicazione che trattasi di prodotto ottenuto dalla vendemmia 2002 o di anni precedenti, purche' documentabili. |
| Art. 5. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata e garantita ""Montepulciano d'Abruzzo Colline teramane" e' tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 febbraio 2003 Il direttore generale: Abate |
| Allegato DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA ""MONTEPULCIANO D'ABRUZZO COLLINE TERAMANE". Art. 1. La denominazione di origine controllata e garantita ""Montepulciano d'Abruzzo Colline teramane" e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: ""Montepulciano d'Abruzzo Colline teramane", "Montepulciano d'Abruzzo Colline teramane" riserva. Art. 2. I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Montepulciano n. : minimo 90%; puo' concorrere alla produzione di detti vini il vitigno Sangiovese fino ad un massimo del 10%. Art. 3. La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita ""Montepulciano d'Abruzzo Colline teramane" ricade nel territorio dei comuni appresso indicati della provincia di Teramo: Ancarano, Atri, Basciano, Bellante, Campli, Canzano, Castellalto, Castiglione Messer Raimondo, Castilenti, Celino Attanasio, Cermignano, Civitella del Tronto, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Giulianova, Martinsicuro, Montorio al Vomano, Morro d'Oro, Mosciano Sant'Angelo, Nereto, Notaresco, Penna Sant'Andrea, Pineto, Roseto degli Abruzzi, Sant'Egidio alla Vibrata, Sant'Omero, Silvi, Teramo, Torano Nuovo, Tortoreto. Tale zona e' cosi' delimitata: dalla s.s. n. 81 Piceno Aprutina al km 12 che e' il punto di delimitazione del confine provinciale si procede in direzione sud. La zona interessata e' quella delimitata in direzione est dalla s.s. n. 81 Piceno Aprutina che arriva sino a Teramo. A Teramo si prosegue per la s.s. n. 80 in direzione Montorio al Vomano sino al km 64 toccando quota 352 ed escludendo tutta la zona ovest, dal bivio di Collevecchio si arriva a Villa Cassetti. Riprendendo la s.s. n. 150 dal km 32 si prosegue a Val Vomano sino al km 27. Si procede in direzione sud verso Villa Portone toccando quota 332, continuando per S. Agostino a quota 326. In direzione Basciano si costeggia S. Maria a quota 380 e si ridiscende per Villa Guidotti a quota 306 in direzione Penna S. Andrea. Si tocca localita' Trinita' a quota 374. Da Penna S. Andrea attraverso la s.s. n. 81 si arriva a Cermignano e si prosegue per Cellino Attanasio. Sempre percorrendo la s.s. n. 81 al km 70 si oltrepassa il torrente Piomba, e toccando quota 342 si arriva alla localita' Marciano. Si prosegue in direzione di Castiglione Messer Raimondo sino al km 87 della s.s. n. 81, si costeggia il fiume fino a nord. Si risale in localita' Casabianca, fino all'incrocio Villa S. Romualdo toccando quota 270. Si imbocca la s.p. n. 31/A fino a Villa S. Romualdo a quota 347. Si prosegue per la s.p. n. 31 in direzione di Villa Pozza. Si ridiscende per la s.p. n. 31 ed al km 28 si incrocia il torrente Piomba. Si risale sino all'incrocio con la s.s. n. 553 in direzione di Atri in localita' Tre Ciminiere, si imbocca la s.p. n. 30 incrociando localita' S. Martino a quota 265 e si prosegue per S. Giovanni. Si ridiscende a destra per contrada Monterone sino al confine provinciale, ricadente nel comune di Atri. Si costeggia tale confine per risalire alla s.p. n. 30 e la si percorre fino all'incrocio della s.s. n. 16. La s.s. n. 16 in direzione nord delimita ad est tutta la provincia di Teramo sino al comune di Martinsicuro. Dalla s.s. n. 16 nel punto del confine provinciale, in direzione ovest si percorre la s.s. Bonifica sino al km 3, per poi imboccare la s.p. Vallecupa sino all'incrocio con la s.s. Bonifica al km 10. Si prosegue per la s.s. Bonifica sempre in direzione ovest, fino all'incrocio con la s.p. n. 1/C in direzione nord, la si percorre per 4 km per poi immettersi ad ovest nella s.p. 2. Si prosegue ad ovest e si percorre la s.s. n. 259 della Vibrata sino al confine provinciale in direzione Maltignano. Si costeggia in direzione ovest il confine provinciale per poi incrociare la s.s. n. 81 Piceno Aprutina, punto di partenza della delimitazione. Art. 4. Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita ""Montepulciano d'Abruzzo Colline teramane" devono essere quelle tradizionali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualita'. In particolare le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita ""Montepulciano d'Abruzzo Colline teramane" devono essere ottenute unicamente da vigneti ubicati in terreni collinari o di altopiano, la cui altitudine non sia superiore a 550 m.s.l. con esclusione dei fondovalli umidi. Fermo restando i vigneti esistenti, per i nuovi impianti e i reimpianti la densita' per ettaro in coltura specializzata non puo' essere inferiore a 3000 ceppi. I sesti d'impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura sono quelli generalmente usati nella zona, e comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. Tuttavia per i nuovi impianti ed i reimpianti sono vietate forme di allevamento con forme a tetto orizzontali escluse le pergolette aperte. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso. La resa massima di uva ammessa alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita ""Montepulciano d'Abruzzo Colline teramane", non deve essere superiore a 9,5 t ad ettaro di vigneto in coltura specializzata. Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro in cultura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite. A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata nel limite sopra indicato, purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a denominazione di origine controllata e garantita ""Montepulciano d'Abruzzo Colline teramane" un titolo alcoolometrico volumico naturale minimo del 12% vol. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. Art. 5. Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata dall'art. 3. Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione il Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini puo' consentire, su apposita domanda delle ditte interessate, che le suddette operazioni di vinificazione siano effettuate nell'ambito della provincia di Teramo a condizione che le ditte interessate dimostrino di aver tradizionalmente vinificato le uve prodotte nella zona nelle cantine per le quali si chiede l'autorizzazione. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%. Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto. Il vino deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento di due anni di cui almeno un anno in botti di rovere o di castagno e sei mesi di affinamento in bottiglia. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1 novembre dell'annata di produzione delle uve. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita ""Montepulciano d'Abruzzo Colline teramane" sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a tre anni puo' portare in etichetta la menzione "riserva" fermi restando i periodi minimi di utilizzo del legno e affinamento in bottiglia. Il periodo di invecchiamento anche per la tipologia riserva e' calcolato a partire dal 1 novembre dell'annata di produzione delle uve. E' consentita l'aggiunta, in una sola volta, a scopo migliorativo, di ""Montepulciano d'Abruzzo Colline teramane" piu' giovane a identico ""Montepulciano d'Abruzzo Colline teramane" piu' vecchio nella misura massima del 15%. Non e' consentita la pratica dell'arricchimento. Art. 6. I vini di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche: ""Montepulciano d'Abruzzo Colline teramane" e ""Montepulciano d'Abruzzo Colline teramane" riserva; colore: rosso rubino intenso con lievi sfumature violacee tendenti al granato con l'invecchiamento; odore: profumo caratteristico, etereo, intenso; sapore: asciutto, pieno, robusto, armonico e vellutato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 25 g/l. In relazione alla conservazione in recipienti di legno, il sapore del vino puo' rilevare un eventuale sentore di legno. E' facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini di modificare con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore. Art. 7. Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita ""Montepulciano d'Abruzzo Colline teramane" ivi compresa la menzione "riserva" la dicitura deve essere conforme alle disposizioni comunitarie e nazionali in materia. Le bottiglie in cui viene confezionato il vino a denominazione di origine controllata e garantita ""Montepulciano d'Abruzzo Colline teramane" per quanto riguarda l'abbigliamento, devono essere consoni ai caratteri di un vino di pregio. Per l'immissione al consumo dei vini a denominazione di origine controllata e garantita ""Montepulciano d'Abruzzo Colline teramane" anche per la tipologia "riserva" sono ammessi soltanto recipienti in vetro di capacita' non superiore ai tre litri. Per tutti e' prevista la chiusura con tappo di sughero. Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita ""Montepulciano d'Abruzzo Colline teramane" anche per la tipologia "riserva" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi "extra, fine, scelto, selezionato e similari". E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e tali da non trarre in inganno l'acquirente. E' consentito altresi' l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e localita' comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto. Sulle bottiglie contenenti il vino a denominazione di origine controllata e garantita ""Montepulciano d'Abruzzo Colline teramane" anche per la tipologia "riserva" deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione. La menzione vigna seguita dal relativo toponimo e' consentita alle condizioni previste dalla legge. |
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