Gazzetta n. 55 del 7 marzo 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Bagnolo in Piano (provincia di Reggio Emilia) ha adottato il 5 dicembre 2002 e il 23 dicembre 2002 le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:
(Omissis).
1. Aliquota del 5,6 per mille applicabile a:
a) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, cioe' quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto, uso o abitazione, e i suoi familiari dimorano abitualmente;
a-1) si intende per abitazione principale anche quella unita' immobiliare posseduta, a titolo di proprieta' o di usufrutto, da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
b) alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi Case Popolari;
c) unita' immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
d) alloggi dati in comodato a parenti fino al terzo grado e relativi coniugi;
e) alloggi locati con contratto, fatto salvo il caso in cui tale contratto non e' soggetto per legge a registrazione;
f) terreni agricoli;
g) pertinenze dell'abitazione principale classificabili o classificate nelle categorie catastali C/2 limitatamente ad una cantina e una soffitta, e un immobile di categoria C/6 o C/7;
h) pertinenze degli alloggi di cui alle lettere d) ed e) classificabili o classificate nelle categorie catastali C/2 limitatamente ad una cantina e una soffitta, e un immobile di categoria C/6 o C/7. Le pertinenze degli alloggi di cui alla lettera e) devono essere riportate nel contratto di affitto.
Per usufruire dell'aliquota del 5,6 per mille i contribuenti, che rientrano nei casi di cui alle lettere a-1), d) ed e), debbono presentare all'Ufficio tributi apposita autocertificazione sul possesso dei requisiti richiesti, entro il secondo od unico versamento del tributo.
E' fatto salvo il diritto del comune di verificare la sussistenza o meno dei requisiti richiesti e delle condizioni;
2. aliquota del 6,8 per mille applicabile a:
i) fabbricati strumentali all'attivita' di impresa;
j) tutti i fabbricati di imprese, societa', associazioni, cooperative;
k) fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attivita' di costruzione e alienazione di immobili;
l) fabbricati di enti senza scopo di lucro;
m) garages, posti auto e cantine che non rientrano nella previsione di cui alla lettera g) e h).
L'aliquota in oggetto si applica comunque agli immobili che non rientrano nelle casistiche di cui ai punti 1), 3) e 4);
3. aliquota del 7 per mille applicabile a:
n) aree fabbricabili;
o) alloggi non locati, intendendosi per tali gli alloggi non adibiti ad abitazione principale del contribuente e risultanti vuoti, o a disposizione e\o utilizzati in modo saltuario, o privi di contratto di affitto.
Sono esclusi gli alloggi concessi in comodato gratuito o comunque utilizzati da parenti fino al terzo grado (figli, genitori, fratelli, zii) e i relativi coniugi, che risultano ivi residenti;
4. aliquota dello 0,5 per mille applicabile a:
a) immobili adibiti ad uso abitativo, concessi in locazione a titolo di abitazione principale con contratto stipulato ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 (contratti concordati), che per tutto l'anno 2002 abbiano regolarmente pagato l'I.C.I. al 7 per mille (in qualita' di alloggi non locati);
b) tale condizione dovra' essere dichiarata su apposita autocertificazione, come da modello in distribuzione presso l'Ufficio tributi del comune.
Si precisa che tale aliquota particolare e' da considerarsi in vigore per il primo anno di locazione. L'immobile in questione per gli anni successivi, sara' assoggettato all'aliquota in vigore per le abitazioni principali (per la durata del contratto).
Fissazione di una detrazione di Euro 103,29 oltre che per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al periodo dell' anno durante il quale si protrae tale destinazione, anche per:
unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi case popolari;
unita' immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
(Omissis).
1. riconoscere per l'anno 2003 ed ai sensi dell'art. 8, terzo comma, del decreto legislativo n. 504/92, ai contribuenti che si trovano nelle condizioni sotto specificate, un'ulteriore detrazione ai fini I.C.I. di Euro 154,94 stabilita per le abitazioni principali e con riferimento al periodo dell'anno nel quale si protrae la prevista destinazione dell'unita' immobiliare:
A) pensionati:
possesso del solo immobile abitato quale unica proprieta' immobiliare del contribuente e dei componenti il nucleo familiare al 1 gennaio 2003. Nei casi in cui l'immobile sia abitato a titolo di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente e i componenti il nucleo, non devono avere nessun'altra proprieta' immobiliare. Per altre unita' immobiliari non si intendono le pertinenze immobilari dell'abitazione principale, intendendosi per tali le unita' classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 limitatamente ad una cantina e una soffitta, e un immobile di cat. C/6 o C/7 destinate ed effettivamente utilizzate a servizio dell'abitazione principale;
aver compiuto il sessantacinquesimo anno d'eta' al 1 gennaio 2003;
essere in condizione non lavorativa e con un reddito impombile non superiore a Euro 7.746,85 annui riferito all'anno 2002 se trattasi di unico occupante. Per i nuclei composti da due o piu' persone, come risulta da stato di famiglia, si aggiungono, a Euro 7.746,85 Euro 5.422,80 lordi annui per ogni altro componente oltre il primo;
B) portatori di handicap:
possesso del solo immobile abitato quale unica proprieta' immobiliare del contribuente e dei componenti il nucleo familiare al 1 gennaio 2003. Nei casi in cui l'immobile sia abitato a titolo di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente e i componenti il nucleo, non devono avere nessun'altra proprieta' immobiliare. Per altre unita' immobiliari non si intendono le pertinenze immobiliari dell'abitazione principale, intendendosi per tali le unita' classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 limitatamente ad una cantina e una soffitta, e un immobile di categoria C/6 o C/7 destinate ed effettivamente utilizzate a servizio dell'abitazione principale;
il portatore di handicap deve essere in possesso di attestato di invalidita' civile al 100%;
il reddito imponibile complessivo non deve essere superiore ad Euro 7.746,85 annui riferito al 2002 se trattasi di unico occupante. Per i nuclei composti da due o piu' persone, come risulta da stato di famiglia, si aggiungono, ad Euro 7.746,85 Euro 5.422,80 lordi annui per ogni altro componente oltre il primo;
C) famiglie numerose:
possesso del solo immobile abitato quale unica proprieta' immobiliare del contribuente e dei componenti il nucleo familiare al 1 gennaio 2003. Nei casi in cui l'immobile sia abitato a titolo di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente e i componenti il nucleo, non devono avere nessun'altra proprieta' immobiliare. Per altre unita' immobiliari non si intendono le pertinenze inimobiliari dell'abitazione principale, intendendosi per tali le unita' classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 limitatamente ad una cantina e una soffitta, e un immobile di categoria C/6 o C/7 destinate ed effettivamente utilizzate a servizio dell'abitazione principale;
nucleo familiare composto da cinque o piu' componenti al 1 gennaio 2003 come da stato di famiglia;
reddito familiare complessivo (somma dei redditi imponibili) riferito al 2002 non superiore ad Euro 28.921,59 lordi annui nel caso di famiglia di cinque componenti; a tale reddito si aggiungono Euro 4.389,88 lordi annui per ogni componente oltre il quinto;
2. riconoscere per l'anno 2003, ai sensi dell'art. 58, terzo comma, del decreto legislativo n. 446\97, ai soggetti che si trovano nelle condizioni sottoindicate, una detrazione che consenta di coprire per intero l'imposta dovuta per l'abitazione e relative pertinenze (cat. C/2, limitatamente ad una cantina e una soffitta, e categoria C/6 o C/7);
D) soggetti con reddito imponibile I.R.PE.F. non superiore a Euro 6.197,48:
possesso del solo immobile abitato quale unica proprieta' immobiliare del contribuente al 1 gennaio 2003. Nei casi in cui l'immobile sia abitato a titolo di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessun'altra proprieta' immobiliare. Per altre unita' immobiliari non si intendono le pertinenze immobiliari dell'abitazione principale, intendendosi per tali le unita' classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 limitatamente ad una cantina e una soffitta, e un immobile di categoria C/6 o C/7 destinate ed effettivamente utilizzate a servizio dell'abitazione principale;
reddito imponibile non superiore a Euro 6.197,48 annui riferito al 2002;
essere unico componente del nucleo familiare;
3) riconoscere per l'anno 2003 ed ai sensi dell'art. 8, terzo comma, del decreto legislativo n. 504\92, ai contribuenti che si trovano nelle condizioni sotto specificate, un'ulteriore detrazione ai fini I.C.I. di Euro 20,66 stabilita per le abitazioni principali e con riferimento al periodo dell'anno nel quale si protrae la prevista destinazione dell'unita' immobilare;
E) nuclei familiari con reddito imponibile IRPEF non superiore ad Euro 10.329,14:
possesso del solo immobile abitato quale unica proprieta' immobilare del contribuente e dei componenti il nucleo familiare al 1 gennaio 2003. Nei casi in cui l'immobile sia abitato a titolo di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente e i componenti il nucleo, non devono avere nessun'altra proprieta' immobiliare. Per altre unita' immobilari non si intendono le pertinenze immobilari dell'abitazione principale, intendendosi per tali le unita' classificate o classificabili nelle categorie catastali C\2 limitatamente ad una cantina e una soffitta, e un immobile di categoria C\6 o C\7 destinate ed effettivamente utilizzate a servizio dell'abitazione principale;
reddito familiare complessivo (somma dei redditi imponibili) riferito al 2002 non superiore ad Euro 10.329,14.
L'assenza anche di una sola delle condizioni richieste fa venire meno il diritto alla maggiore detrazione. Nel caso in cui l'unita' immobiliare sia adibita ad abitazione principale da parte di piu' soggetti comproprietari, ognuno di questi, per godere della quota proporzionale della maggiore detrazione, deve essere in possesso dei requisiti di cui sopra.
La maggiore detrazione e' concessa a seguito di specifica domanda dell'interessato, corredata da apposita autocertificazione relativamente al possesso dei requisiti richiesti, da consegnare direttamente al comune o da allegare alla denuncia I.C.I., qualora questa sia dovuta.
La presentazione della autocertificazione consente di usufruire della maggiore detrazione gia' in sede del primo o unico versamento del tributo. Tuttavia e' fatto salvo il diritto del comune di verificare (anche invitando il contribuente a documentare la domanda relativa) la sussistenza o meno dei requisiti e delle condizioni di cui sopra in caso di indebita fruizione della maggiore detrazione, il comune procedera' a richiedere il versamento di quanto indebitamente trattenuto dal contribuente, applicando anche le sanzioni di legge e i relativi interessi;
(Omissis).
 
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