Gazzetta n. 55 del 7 marzo 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI CHIES D'ALPAGO
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Chies D'Alpago (provincia di Belluno) ha adottato il 20 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:
(Omissis).
1. di confermare per l'anno 2003 le seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli immobili:
a) abitazione principale: intesa come l'abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente: 5 per mille;
b) immobili diversi dalle abitazioni: classificati nella categoria A/10 (uffici e studi privati) e nei gruppi catastali B, C e D: aliquota ordinaria del 6 per mille;
c) aree edificabili: aliquota ordinaria del 6 per mille;
d) immobili classificati nel gruppo catastale A, esclusa la categoria A/10, di proprieta' di contribuenti non residenti nel comune di Chies d'Alpago ovvero posseduti in aggiunta all'abitazione principale per i contribuenti residenti in questo comune: 7 per mille;
2. di determinare la detrazione d'imposta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale in Euro 116,20 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
3. di considerare parti integranti dell'abitazione principale, le sue pertinenze (cantine, box, garage, soffitte, ripostigli), come definite dall'art. 817 del codice civile, anche se distintamente iscritte in catasto, sia ai fini dell'applicazione dell'aliquota che della detrazione (l'art. 817 del codice civile recita: "Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa. La destinazione puo' essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima"). Tale agevolazione si traduce nella possibilita' di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale;
4. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, come gia' previsto dall'anno 1997;
5. di applicare l'aliquota agevolata del 3 per mille per gli immobili oggetto di interventi di recupero inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo del sottotetto, limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, come gia' previsto dall'anno 1998;
(Omissis).
 
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