Gazzetta n. 55 del 7 marzo 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI FONTANELLATO
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Fontanellato (provincia di Parma) ha adottato il 21 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:
(Omissis).
1. Di determinare, per l'anno 2003, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:
a) aliquota ordinaria, da applicarsi a tutti gli immobili, salvo quelli previsti nei punti successivi: 6,5 per mille;
b) aliquota per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale (art. 16 del regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.): 5,25 per mille;
c) aliquota per le aree fabbricabili: 7 per mille;
d) aliquota per i terreni agricoli: 6 per mille;
e) aliquota per alloggi sfitti ed alloggi tenuti a disposizione (art. 7 del regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.) per i quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni: 9 per mille;
f) aliquota per immobili concessi in locazione, a titolo di abitazione principale, sulla base di contratti concordati di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 431 del 9 dicembre 1998 e successive modificazioni: 4 per mille;
g) di stabilire che per aver diritto all'aliquota ridotta prevista per i casi indicati nell'art. 16 del vigente regolamento I.C.I. ed al punto f) il proprietario dovra' darne comunicazione all'ufficio tributi, utilizzando la modulistica predisposta dal comune oppure con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale indichera' gli estremi della registrazione del contratto di locazione (numero e serie);
h) di stabilire per l'anno 2003 la detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale nella misura di Euro 113,621;
i) di stabilire per l'anno 2003 una detrazione per l'abilitazione principale di Euro 180,76 solo per i seguenti casi:
nucleo familiare composto da non piu' di due anziani entrambi ultrasessantacinquenni, proprietari della sola abitazione e garage (limitatamente agli A/2, A/3, A/4, A/5 e A/6 e fino ad un massimo di due C/6), con reddito ISE non superiore Euro 10.329,14 in caso di un componente e a Euro 13.427,88 in caso di 2 componenti, cosi' come individuato dall'art. 9 del vigente regolamento comunale per l'erogazione di prestazioni agevolate;
nucleo familiare all'interno del quale e' presente un figlio portare di handicap e invalido al 100% con reddito ISE non superiore a Euro 13.427,88 in caso di 2 componenti e a Euro 16.526,62 in caso di tre componenti, cosi' come individuato dall'art. 9 del vigente regolamento comunale per l'erogazione di prestazioni agevolate;
l) di stabilire che per avere diritto alla detrazione prevista al punto i) occorre darne comunicazione all'ufficio tributi utilizzando la modulistica predisposta dal comune, alla quale andra' allegata la dichiarazione ISE debitamente compilata, oppure con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
(Omissis).
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone