Gazzetta n. 55 del 7 marzo 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
COMUNICATO
Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialita' medicinale per uso umano "Laidor"

Estratto decreto n. 24 del 10 febbraio 2003
La titolarita' delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della societa' Esseti Farmaceutici S.p.a., con sede in via dei Mille, 40, Napoli, con codice fiscale 01172090639.
Medicinale: LAIDOR.
Confezione:
A.I.C. n. 028921017 - "50 mg granulato per sospensione orale" 30 bustine;
A.I.C. n. 028921029 "100 mg granulato per sospensione orale" 30 bustine;
A.I.C. n. 028921031 - "100 mg compresse" 30 compresse.
E' ora trasferita alla societa': Benedetti S.p.a., con sede in Vicolo de' Bacchettoni, 3, Pistoia, con codice fiscale n. 00761810506.
Si autorizza, altresi', la conversione dell'intera autorizzazione a "medicinale generico" con la conseguente variazione della denominazione in medicinale NIMESULIDE.
Confezione:
A.I.C. n. 028921017/G - "50 mg granulato per sospensione orale" 30 bustine;
A.I.C. n. 028921029/G - "100 mg granulato per sospensione orale" 30 bustine;
A.I.C. n. 028921031/G - "100 mg compresse" 30 compresse.
Per la confezione n. A.I.C. 028921017/G - "50 mg granulato per sospensione orale" 30 bustine resta confermata la classificazione ed il prezzo gia' autorizzati.
Per le confezioni 028921029/G - "100 mg granulato per sospensione orale" 30 bustine e 028921031/G - "100 mg compresse" blister 30 compresse.
Classe: a) ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405 come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178.
Prezzo: determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
I lotti del medicinale LAIDOR, prodotti a nome del vecchio titolare e contraddistinti dai vecchi codici di A.I.C. n. 0251540017-029-031, non possono piu' essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
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