Gazzetta n. 55 del 7 marzo 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 27 febbraio 2003
Regime di rimborsabilita' e prezzo di vendita della specialita' medicinale "Cialis tadalafil" autorizzata con procedura centralizzata europea. (Decreto UAC/C n. 218/2003).

Regime di rimborsabilita' e prezzo vendita della specialita' medicinale "CIALIS tadalafil" - autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:
EU/1/02/237/001 - 10 mg 4 compresse rivestite con film in blister uso orale.
EU/1/02/237/002 - 20 mg 2 compresse rivestite con film in blister uso orale.
EU/1/02/237/003 - 20 mg 4 compresse rivestite con film in blister uso orale.
EU/1/02/237/004 - 20 mg 8 compresse rivestite con film in blister uso orale.
Titolare A.l.C.: Lilly Icos Ltd.
IL DIRIGENTE GENERALE
della valutazione dei medicinali
e della farmacovigilanza
Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, e le successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;
Vista la decisione della Commissione europea del 12 novembre 2002, recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano "CIALIS tadalafil";
Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 "Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE;
Visto l'art. 3 della direttiva 65/65, modificata dalla direttiva 93/39 CEE;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539;
Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, secondo il quale le specialita' medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanita', su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289;
Vista la delibera CIPE del 1 febbraio 2001;
Visto il parere espresso nella seduta del 28/29 gennaio 2003 dalla Commissione unica del farmaco;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialita' medicinale "CIALIS tadalafil" debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;
Decreta:
Art. 1.
Alla specialita' medicinale CIALIS tadalafil nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:
10 mg 4 compresse rivestite con film in blister uso orale - A.I.C. n. 035672017/E (in base 10) - 120MYK (in base 32);
20 mg 2 compresse rivestite con film in blister uso orale - A.I.C. n. 035672029/E (in base 10) - 120MYX (in base 32);
20 mg 4 compresse rivestite con film in blister uso orale - A.I.C. n. 035672031/E (in base 10) - 120MYZ (in base 32);
20 mg 8 compresse rivestite con film in blister uso orale - A.I.C. n. 035672043/E (in base 10) - 120MZC (in base 32).
 
Art. 2.
La specialita' medicinale "CIALIS tadalafil" e' classificata come segue:
10 mg 4 compresse rivestite con film in blister uso orale - A.I.C. n. 035672017/E (in base 10) - 120MYK (in base 32); Classe "C";
20 mg 2 compresse rivestite con film in blister uso orale - A.I.C. n. 035672029/E (in base 10) - 120MYX (in base 32); Classe "C";
20 mg 4 compresse rivestite con film in blister uso orale - A.I.C. n. 035672031/E (in base 10) - 120MYZ (in base 32); Classe "C";
20 mg 8 compresse rivestite con film in blister uso orale - A.I.C. n. 035672043/E (in base 10) - 120MZC (in base 32); Classe "C".
Il regime di fornitura della specialita' medicinale e' fissato come segue: "medicinale soggetto a prescrizione medica".
 
Art. 3.
E' fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialita' praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della salute i dati di vendita.
 
Art. 4.
Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunita' europee relativa alla specialita' di cui al presente decreto al Ministero della salute - Dipartimento per la tutela della salute umana, della sanita' pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali - Direzione generale della valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.
 
Art. 5.
Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sara' notificato alla ditta titolare.
Roma, 27 febbraio 2003
Il dirigente generale: Martini
 
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