Gazzetta n. 55 del 7 marzo 2003 (vai al sommario)
AGEA - AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
CIRCOLARE 24 febbraio 2003, n. 370
Regolamento CE n. 2461/99 e successive modifiche - Rese rappresentative di prodotti coltivati su terreni messi a riposo e destinati a trasformazione industriale per uso non alimentare - Campagna 2003/2004.

Alla Mi.P.A.F. - Dir. generale
politiche comunitarie - uff. cereali
Agli assessorati regionali
dell'agricoltura ed alle province
autonome di Trento e Bolzano
Alla Coldiretti
Alla Confagricoltura
Alla C.I.A.
Alla Copagri
All'Assitol
Con riferimento al Regolamento CE 2461/99, della Commissione CE, si rendono note le rese rappresentative applicabili nella campagna 2003/2004 per i contratti di girasole, colza, mais, sorgo, kenaf e canapa coltivati su terreni ritirati dalla produzione allo scopo di ottenere materiali per la fabbricazione, nella Comunita', di prodotti non destinati al consumo umano od animale.
Ai fini della loro determinazione, per i semi di girasole e colza, sono stati esaminati i dati relativi alle produzioni di girasole e colza set-aside, unitamente ad un confronto con i dati delle produzioni alimentari.
I criteri, applicati per definire le rese rappresentative nelle zone omogenee, sono i seguenti:
calcolo della resa media sul set-aside nell'arco di dieci anni produttivi (1993/2002);
confronto con le rese della camp. 2002/2003;
applicazione delle variazioni, sia in aumento sia in diminuzione, come segue:
per variazioni v"=0,05 ton/ha = applicazione di nessuna variazione;
per variazioni v"0,05 ton/ha = applicazione del 100% della variazione (aumento o diminuzione).
Per le coltivazioni di sorgo, kenaf e canapa sono confermate le rese applicate nella precedente campagna con valore unico rispettivamente di 65 ton/Ha (sorgo), 10 ton/Ha (kenaf), 8 ton/Ha (canapa) sul tal quale, per le coltivazioni di mais, si confermano i rendimenti agronomici di cui all'allegato I del decreto Mi.P.A.F. 8 aprile 2001 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 96 del 26 aprile 2001.
Nel caso in cui le superfici oggetto di contratto ricadano su due o piu' zone omogenee, dovra' essere indicata, per ciascuna superficie, l'unica e corrispondente resa rappresentativa fissata dall'A.G.E.A., per quella zona, evitando di riportare nella casella resa prevista dati altrimenti incongruenti.
Si precisa che i contratti, iniziali o di modifica e i modelli di variazione, devono essere compilati in ogni loro parte, riportare in originale e per esteso le firme del produttore e del primo trasformatore/acquirente collettore, senza correzioni o abrasioni, pena la loro nullita'.
E' necessario inoltre che, il produttore alleghi una copia del contratto, firmato dalle due parti (primo trasformatore/acquirente collettore + produttore) unitamente alla domanda P.A.C. camp. 2003/2004.
Roma, 24 febbraio 2003
Il direttore area A.P.: Lo Conte
 
Allegato

----> Vedere allegato da pag. 42 a pag. 46 <----
 
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