Gazzetta n. 55 del 7 marzo 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 28 febbraio 2003
Allungamento della durata di ammortamento dei mutui della Cassa depositi e prestiti.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visti l'art. 3, comma 1 e l'art. 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, recante "Riordino della Cassa depositi e prestiti, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Visto il titolo II, capo V, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 7 gennaio 1998, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Nuove norme relative alla concessione, garanzia ed erogazione dei mutui della Cassa depositi e prestiti":
Su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti;
Decreta:
Articolo unico Modifiche al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica del 7 gennaio 1998, e successive
modifiche ed integrazioni
1. Con effetto dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 7 gennaio 1998, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Nuove norme relative alla concessione, garanzia ed erogazione dei mutui della Cassa depositi e prestiti", sono apportate le seguenti modifiche:
a) nel comma 1, lettera b), dell'art. 8, le parole "Nel caso di mutui ammortizzati in quindici anni il diritto non puo' essere esercitato oltre il dodicesimo anno di ammortamento" sono sostituite dalle parole "Nel caso di mutui ammortizzati in quindici e venticinque anni il diritto non puo' essere esercitato, rispettivamente, oltre il dodicesimo e il ventiduesimo anno di ammortamento";
b) dopo il comma l dell'art. 8, e' aggiunto il seguente comma:
"1-bis. Per il finanziamento di nuove costruzioni, ampliamenti o completamenti di opere infrastrutturali, i mutui di cui al precedente comma, lettera a), possono essere concessi anche per durate non superiori ai trenta anni e quelli di cui al medesimo comma, lettere b) e c), possono essere concessi con durate di ammortamento pari a venticinque o trenta anni. L'importo di tali mutui non puo' essere inferiore a 1,5 milioni di euro, se ammortizzati da comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, ed a 7 milioni di euro, se ammortizzati da qualsiasi altro soggetto mutuatario ordinario della Cassa depositi e prestiti.".
2. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 febbraio 2003
Il Ministro: Tremonti
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone