Gazzetta n. 56 del 8 marzo 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI LOMASO
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Lomaso (provincia di Trento) ha adottato il 30 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis).
1. (Omissis), di determinare, per l'anno 2003, ai sensi degli articoli 6 e 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, le aliquote ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come segue:
A) Aliquota ordinaria: 4,25 per mille, da applicarsi a tutti gli immobili, ad eccezione di quelli soggetti alla aliquota ridotta di cui al successivo punto b).
B) Aliquota ridotta: 4,00 per mille, da applicarsi per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, estensioni ed assimilazioni, come da regolamento comunale vigente, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dall'I.T.E.A. ed alle aree fabbricabili;
2. di determinare per l'anno 2003 la detrazione ordinaria di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 e s.m., in Euro 130,00, per l'imposta dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, estensioni ed assimilazioni, come da regolamento comunale vigente, nonche' per gli alloggi regolarmente assegnati dall'I.T.E.A.;
3. di dare atto che le disposizioni di cui ai precedenti punti 1) e 2) garantiranno comunque l'equilibrio del bilancio, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992 e s.m., con un gettito previsto per il periodo di imposizione 2003 pari ad Euro 220.100,00;
4. di modificare l'art. 10 "Modalita' di versamento" del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I., introducendovi il comma 5 come segue:
di stabilire che i termini per l'effettuazione del versamento del dovuto per imposta comunale sugli immobili decorrono dal 1 luglio al 20 dicembre di ogni anno. Il versamento potra' quindi essere effettuato sia in unica rata entro il 20 dicembre, sia in due rate diverse, comunque entro tale periodo.
(Omissis).
 
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