Gazzetta n. 56 del 8 marzo 2003 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI PERUGIA
DECRETO RETTORALE 6 febbraio 2003
Modificazione allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989 ed in particolare l'art 6, commi 6, 9 e 11;
Visto il decreto rettorale n. 2454 del 30 settembre 1996 con cui e' stato emanato lo Statuto di questa Universita', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 1996 n. 235 - supplemento ordinario - n. 165;
Vista la delibera del Senato Accademico di questo Ateneo, seduta del 28 novembre 2002 con cui e' stata approvata la modifica di Statuto relativamente all'art. 18 comma 1;
Vista la nota prot. n. 324 del 28 gennaio 2003 del M.I.U.R. - Servizio per l'Autonomia Universitaria e gli studenti - Ufficio I, con la quale viene comunicato di non avere osservazioni da formulare in merito alla modifica dell'art. 18 comma 1 dello Statuto;
Decreta di emanare, ai sensi dell'art. 6 comma 9 della legge n. 168/1989, la modifica all'art. 18 comma 1 dello statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, nel testo di seguito riportato ed evidenziata in grassetto:

Art. 18.
Attivita' mediche e assistenziali

1) L'Universita' definisce attraverso apposite norme regolamentari l'assetto organizzativo necessario all'assolvimento dei compiti istituzionali di didattica, di ricerca ed assistenziali prestati nella facolta' di medicina e chirurgia e di medicina veterinaria.

In deroga a quanto previsto dall'art. 5 dello Statuto, per le Scuole di specializzazione che svolgono attivita' medico-assistenziale, il direttore, responsabile di una struttura complessa, puo' essere rieletto anche dopo il secondo mandato consecutivo.

2) La disponibilita' delle strutture assistenziali e' realizzata dall'Universita' con appositi protocolli ed accordi che disciplinano i rapporti fra la facolta' di medicina e chirurgia e le amministrazioni nazionali, regionali e locali, in particolare con quelle preposte al Servizio sanitario nazionale. Al fine di garantire la migliore interconnessione fra compiti di didattica, ricerca ed assistenza della facolta' di medicina e chirurgia e per assicurare la preparazione, la specializzazione e l'aggiornamento permanente dei medici, l'Universita' puo' costituire un apposito Policlinico.
3) Con specifico Regolamento proposto dalla facolta' di medicina e chirurgia entro tre mesi dall'emanazione dello statuto, vengono determinate le modalita' con cui si realizzano le forme di autonomia organizzativa e gestionale delle strutture, che svolgono compiti assistenziali, nel rispetto della normativa universitaria. In tale regolamento verranno definite le norme per la costituzione di strutture che coinvolgono Dipartimenti universitari ed ospedalieri.
4) La facolta' di medicina veterinaria si dota di un ospedale veterinario per l'espletamento dell'attivita' didattica teorico-pratica ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Perugia 6 febbraio 2003
Il rettore: Bistoni
 
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