Gazzetta n. 56 del 8 marzo 2003 (vai al sommario)
REGIONE TOSCANA
ORDINANZA 27 settembre 2002
Emergenza ambientale nell'areale della Laguna di Orbetello. Disposizioni per utilizzo ulteriori deroghe. (Ordinanza n. F/9).

IL COMMISSARIO (Art. 5 legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della Protezione civile n.
3198 del 23 aprile 2002 e successive modifiche e integrazioni)

Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della Protezione Civile n. 3198 del 23 aprile 2002 con la quale il Presidente della Giunta regionale e' nominato commissario delegato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992 n. 225, per superare l'emergenza ambientale in atto nell'areale della Laguna di Orbetello ed in particolare per provvedere all'approvazione di interventi immediati e di urgenza per il conseguimento delle finalita' specificate dall'art. l comma 2 della medesima ordinanza;
Visto che il Commissario delegato si avvale per la realizzazione dei predetti interventi di un soggetto attuatore, che l'art. 2 comma l della citata ordinanza individua nel Sindaco del Comune di Orbetello;
Considerato che nelle more di una piu' completa definizione del programma di attivita' da svolgere il Commissario delegato con ordinanze n. F/5 dell'8 maggio 2002, F/6 del 13 giugno 2002 e F/8 del 29 luglio 2002 ha autorizzato il soggetto attuatore all'esecuzione in via d'urgenza di alcuni interventi indifferibili, ad effettuare gli impegni di spesa relativi nonche' ad utilizzare la facolta' di deroga alle normative indicate dall'art. 5 dell'ordinanza D.P.C. 3198/2002;
Visto che il soggetto attuatore con nota del 23 maggio 2002 prot. 22 ha richiesto al Ministero dell'interno una integrazione alle disposizioni legislative elencate nell'art. 5 della citata ordinanza, al fine di procedere speditamente con le attivita' di bonifica assolutamente non rinviabili;
Preso atto del parere favorevole espresso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con nota del 23 maggio 2002 prot. GAB/2002/5702/B02;
Vista l'intesa espressa dal Commissario delegato con nota del 13 giugno 2002 prot. 101/9482/8.6.2., nella quale si ravvisava l'opportunita' che la deroga agli articoli 27, 28 e 29 del D.Lgs. 22/1997 fosse applicata in evidenti ipotesi di necessita' e di urgenza, limitatamente a quanto necessario per consentire i primi interventi, e quindi si riferissero esclusivamente allo smaltimento delle biomasse algali raccolte in laguna, ai fanghi scavati dalla laguna o da quelli prodotti nei depuratori;
Considerato ancora che la suddetta nota d'intesa sottolineasse come dovesse essere lo stesso Commissario delegato ad autorizzare il Soggetto attuatore ad avvalersi delle deroghe previste nelle Ordinanze ministeriali;
Vista l'ordinanza n. 3239 del 21 agosto 2002 con cui il Ministero dell'interno, accogliendo la richiesta del soggetto attuatore, ha inserito deroghe ulteriori rispetto a quelle gia' previste, la cui utilizzazione e' subordinata alla relativa autorizzazione da parte del Commissario delegato;
Ritenuto pertanto opportuno disporre in tal senso al fine di consentire una maggiore speditezza e semplificazione all'attivita' del soggetto attuatore, pur nel rispetto della effettiva necessita' e urgenza del ricorso alle deroghe relativamente allo smaltimento delle biomasse algali e dei fanghi derivanti dalla laguna, oltre che dei fanghi prodotti dai depuratori, nonche' del contemporaneo avvio delle procedure ordinarie, per evitare che impianti di particolare rilevanza come quelli di smaltimento e recupero rifiuti, realizzati e gestiti provvisoriamente sulla base del regime derogatorio, non siano utilizzabili dopo la scadenza della gestione commissariale;
Richiamate le deroghe previste dall'ordinanza DPC 3198 del 23 aprile 2002;
Ordina:
1. Di autorizzare il soggetto attuatore ad avvalersi della facolta' di deroga alle normative ulteriori indicate nell'ordinanza DPC n. 3239 del 21 agosto 2002 art. 2 per lo svolgimento delle attivita' indifferibili in competenza del medesimo ai sensi della citata ordinanza;
2. Di autorizzare il soggetto attuatore di avvalersi delle deroghe agli articoli 27, 28 e 29 del D.Lgs. n. 22/1997 esclusivamente per le biomasse algali raccolte in laguna, per i fanghi dragati dalla laguna stessa e per i fanghi derivanti dagli impianti di depurazione;
3. di stabilire che parallelamente allo svolgimento dell'attivita' per le quali si procede in deroga alle suddette normative vi sia comunque da parte del soggetto attuatore l'attivazione delle procedure ordinarie al fine di garantire le finalita' indicate in premessa;
4. di prevedere che il soggetto attuatore dia opportuna informazione al Commissario delegato delle iniziative intraprese utilizzando le predette deroghe e del relativo avvio delle procedure ordinarie;
5. di trasmettere la presente ordinanza al soggetto attuatore, al Dipartimento di protezione civile e al Ministero dell'ambiente, nonche' di disporne la pubblicazione per estratto sul BURT.
Firenze, 27 settembre 2002
Il Commissario delegato: Martini
 
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