IL COMMISSARIO (Art. 5 legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3198 del 23 aprile 2002 e successive modifiche e integrazioni)
Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3198 del 23 aprile 2002 con la quale il presidente della giunta regionale e' nominato Commissario delegato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per superare l'emergenza ambientale in atto nell'areale della laguna di Orbetello ed in particolare per provvedere all'approvazione di interventi immediati e di urgenza per il conseguimento delle finalita' specificate dall'art. 1, comma 2, della medesima ordinanza; Visto che il Commissario delegato si avvale per la realizzazione dei predetti interventi di un soggetto attuatore, che l'art. 2, comma 1, della citata ordinanza individua nel sindaco del comune di Orbetello; Visto che con ordinanza DPC n. 3239 del 21 agosto 2002 e' stato integrato l'art. 5 della precedente ordinanza DPC n. 3198 relativamente alle disposizioni legislative cui il Commissario delegato e il soggetto attuatore possono derogare nello svolgimento delle proprie attivita'; Preso atto che in base all'art. 3 dell'ordinanza DPC n. 3198/2002 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ha nominato una commissione tecnico-scientifica con provvedimento n. GAB/DEC/072/2002, composta tra l'altro di due esperti designati dal presidente della regione Toscana; Visto che il citato art. 3, ordinanza n. 3198, prevede che ai componenti della commissione spetti un compenso e un rimborso spese come determinato con successivo provvedimento ministeriale e che a tali oneri si provvede con le risorse assegnate al commissario delegato; Ritenuto opportuno disporre, per quanto attiene la partecipazione degli esperti designati dal presidente della regione Toscana e per tutta la durata della attuale gestione commissariale, che essa sia regolata esclusivamente dalle norme vigenti in materia di trattamento di missione; Richiamate le deroghe previste dall'ordinanza DPC n. 3198 del 23 aprile 2002 e n. 3239 del 21 agosto 2002; Ordina: 1. Di stabilire che fino al termine della attuale gestione commissariale (31 dicembre 2002) per la partecipazione degli esperti della commissione tecnico-scientifica prevista dall'art. 3 dell'ordinanza DPC n. 3198/2002, designati dal presidente della regione Toscana, sia corrisposto esclusivamente il rimborso spese per missioni previsto dall'ordinamento regionale per la qualifica di appartenenza. 2. Di dare atto che detto rimborso grava sulle risorse assegnate al commissario delegato con la citata ordinanza n. 3198. 3. Di comunicare il presente provvedimento al soggetto attuatore al fine di provvedere alla liquidazione dei rimborsi con le risorse attribuite in gestione al medesimo in base alle precedenti ordinanze F/10 e F/16. 4. Di stabilire che per la liquidazione suddetta le spese di missione devono essere debitamente documentate da parte degli esperti componenti la commissione e la relativa richiesta deve essere trasmessa al soggetto attuatore il quale ne dispone il pagamento previa attestazione del presidente della commissione. 5. Di trasmettere la presente ordinanza al presidente della commissione tecnico-scientifica, al Dipartimento di protezione civile e al Ministero dell'ambiente, nonche' di disporne la pubblicazione per estratto nel BURT. Firenze, 20 dicembre 2002 Il Commissario delegato: Martini |