Gazzetta n. 57 del 10 marzo 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI CAPRINO VERONESE
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Caprino Veronese (provincia di Verona) ha adottato il 23 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003.
(Omissis).
1. Di determinare, nella stessa misura prevista per l'anno 2002, le aliquote applicabili per l'anno 2003, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come di seguito:
aliquota ordinaria: 6 per mille;
aliquota ridotta: 5 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.
2. Di determinare per l'anno 2003 nella misura di Euro 104,00 la detrazione dalla imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ai fini della imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).
3. Di determinare in Euro 130,00 la detrazione dell'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale per quei contribuenti che si trovino in particolari condizioni di disagio sociale accertato, su istanza degli interessati, dall'ufficio di servizio sociale in collaborazione con gli uffici comunali, e stabilito con provvedimento del responsabile I.C.I., nei confronti di:
a) persone di eta' superiore a 65 anni con coniuge pure di tale eta' titolare o titolari di pensione sociale o altra pensione di importo analogo e che alla data del presente provvedimento costituivano nucleo a se stante;
b) nuclei familiari con presenza di handicappato riconosciuto al 100%;
c) nuclei familiari con presenza di anziani non autosufficienti, riconosciuti tali.
4. Di determinare per l'anno 2003 nella misura di Euro 258,00 la detrazione dell'imposta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale ricomprese nei centri storici ed interessate da interventi di ristrutturazione che avra' effetto, per la durata di 5 anni, dalla data di rilascio del certificato di abitabilita'.
5. Di dare atto che, ai fini delle disposizioni relative all'applicazione dell'aliquota ridotta ed alle detrazioni di cui sopra, viene rispettata la condizione che il gettito previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato, nonche' l'equilibrio di bilancio.
6. Di precisare che per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.
(Omissis).
 
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