Il comune di Casorate Primo (provincia di Pavia) ha adottato il 23 dicembre 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003. (Omissis). 1. Di determinare per l'anno 2003, per i motivi indicati in premessa che qui si intendono integralmente riportati, le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili: aliquota per l'abitazione principale: 6 per mille; aliquota ridotta del 6 per mille alle abitazioni locate con contratto sociale sulla base di convenzioni di cui all'art. 2 3 e 4' della legge n. 431 del 9 dicembre 1998; aliquota per gli altri immobili e fabbricati: 6,75 per mille; detrazione per l'abitazione principale Euro 103,29. 2. Di confermare le ulteriori detrazioni per l'abitazione principale per determinate categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico o sociale secondo la seguente tabella:
===================================================================== Componenti il nucleo | | familiare: Pensionati, | | coniuge a carico | | pensionato, portatore | | di handicap, anziani | | non autosufficienti, | | disoccupati, | | cassintegrati | Reddito massimo |Ulteriore detrazione ===================================================================== 1 | Euro 6.200| Euro 130,00 --------------------------------------------------------------------- 1 | Euro 11.000| Euro 75,00 --------------------------------------------------------------------- 2 | Euro 11.000| Euro 130,00 --------------------------------------------------------------------- 2 | Euro 13.000| Euro 103,00 --------------------------------------------------------------------- 2 o piu' | Euro 15.500| Euro 52,00 --------------------------------------------------------------------- | Euro 15.500 piu' Euro| Da lavoro dipendente 2 | 1291 per ogni familiare| o piu' componenti | a carico| Euro 130,00
La richiesta per l'applicazione di tale ulteriore detrazione potra' essere effettuata dai cittadini che, attraverso l'autocertificazione, dichiarino, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno cui si riferisce il versamento: di non possedere altri immobili, escluso il box dell'abitazione principale; che tale abitazione non superi il valore catastale di Euro 38.735,00; che tale abitazione appartenga ad una delle categorie A3 A4 - A5, allegando copia del contratto di locazione o assegnazione dell'alloggio. Si precisa che l'autocertificazione avra' validita' annuale, per cui ne dovra' essere prodotta dai contribuenti una successiva per l'anno successivo, qualora continuino a sussistere i requisiti per il riconoscimento di tale agevolazione. (Omissis). |