Gazzetta n. 57 del 10 marzo 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI RETORBIDO
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Retorbido (provincia di Pavia) ha adottato il 28 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003.
(Omissis).
A) di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), relativa all'anno 2003, nelle seguenti misure:
ordinaria 6 per mille;
abitazione principale 5,50 per mille;
alloggi non locati da almeno due anni ed agibili ai fini abitativi, 6,50 per mille.
B) di stabilire, fermo restando la detrazione ope legis di Euro 103,29, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, che la detrazione dall'I.C.I., per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, e' applicabile per l'anno 2003 nella misure formulata, come appresso, a beneficio di categorie in situazioni di particolare disagio economico o sociale:
1) pensionati monoreddito, nullatenenti, occupanti unica abitazione, Euro 154,94 (Euro 103,29 + 51,65), ovvero nel rispetto del secondo comma art. 5 del vigente "Regolamento per la concessione di contributi ed ausili finanziari a favore di persone che versano in stato di bisogno";
2) nuclei familiari monoreddito con minimo I.N.P.S. Euro 154,94 (Euro 103,29 + 51,65), ovvero nel rispetto del secondo comma art. 5 del vigente "Regolamento per la concessione di contributi ed ausili finanziari a favore di persone che versano in stato di bisogno";
3) i soggetti di cui ai punti B/1 e B/2 aventi diritto, non devono possedere anche a titolo di usufrutto, altri immobili.
Al fine di agevolare i contribuenti, si ritiene legittimo e sufficiente, l'autocertificazione attestante:
a) la condizione di appartenenza ad una categoria ammessa all'ulteriore detrazione;
b) il reddito complessivo del nucleo familiare, allegando copia dell'ultima dichiarazione dei redditi o dei certificati di pensione;
c) il non possesso di altri immobili e/o terreni escluso il garage di pertinenza all'abitazione principale.
Resta inteso che delle detrazioni di cui ai punti B/1 e B/2, non potranno usufruire i cittadini e nuclei occupanti immobili classificati a catasto come A/1 - A/2 - A/7 - A/8 - A/9.
(Omissis).
 
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