Gazzetta n. 57 del 10 marzo 2003 (vai al sommario)
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
DECRETO 21 novembre 2002
Definizione della misura del contributo in favore dei produttori cinematografici e del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura, ai sensi dell'art. 7 della legge 12 novembre 1965, n. 123.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali;
Vista la legge 4 novembre 1965, n. 1213;
Visto il decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153;
Visto il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203;
Visto il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3;
Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 2 novembre 1999, n. 531, recante regolamento recante criteri per la definizione della misura, delle modalita' di erogazione e delle finalita' del contributo in favore dei produttori cinematografici, nonche' di un ulteriore contributo da concedere in favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura cittadini italiani, ai sensi dell'art. 7 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, di seguito definito "regolamento";
Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 4 settembre 2002, n. 224, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 ottobre 2002 ed entrato in vigore il 29 ottobre 2002, recante regolamento recante modifica dell'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro per i beni e le attivita' 2 novembre 1999, n. 531;
Visto il decreto 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 ottobre 2000, n. 250, del Ministro per i beni e le attivita' culturali, recante definizione della misura del contributo in favore dei produttori cinematografici, nonche' di un ulteriore contributo da concedere in favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura cittadini italiani, ai sensi dell'art. 7 della legge 4 novembre 1965, n. 1213;
Considerato che l'art. 1 del decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 2 novembre 1999, n. 531, dispone che i contributi in favore dei produttori e del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura delle opere siano calcolati sulla misura degli incassi, al lordo delle imposte, realizzati dal film nelle sale cinematografiche nel termine di due anni decorrente dalla sua prima proiezione in pubblico, con esclusione di ogni altro provento in qualsiasi modo realizzato per l'utilizzo dell'opera;
Considerato che l'art. 2 del decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 2 novembre 1999, n. 531, dispone che il Ministro, con proprio decreto avente efficacia annuale, adottato previo parere della commissione per il lungometraggi, i cortometraggi ed i film per ragazzi, di cui all'art. 48 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, definisce la misura percentuale del contributo in favore dei produttori delle opere, articolata con criterio progressivo in base a scaglioni di incassi, e con la fissazione di una somma massima di incasso valutabile, nonche' la misura percentuale del contributo in favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura delle opere;
Ritenuto opportuno di dover procedere ad una rideterminazione degli scaglioni di incassi e della somma massima di incasso valutabile e della misura percentuale dei contributi al fine di sostenere e di incentivare maggiori investimenti nella produzione cinematografica nazionale;
Visto il parere della commissione per i lungometraggi, i cortometraggi ed i film per ragazzi, di cui all'art. 48 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, espresso nella riunione 25 ottobre 2002;
Decreta:
Art. 1.

1. Ai fini dell'erogazione del contributo in favore dei produttori cinematografici, nonche' in favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura cittadini italiani, ai sensi dell'art. 7 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e' destinata, per l'anno 2002, la somma di euro diciotto milioni settantacinquemilanovecentonovantuno/46, a valere sugli stanziamenti destinati al cinema dal Fondo unico per lo spettacolo.
 
Art. 2.

1. La misura percentuale del contributo di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento, in favore dei produttori di opere cinematografiche di lungometraggio di produzione nazionale, di lungometraggio di interesse culturale nazionale, di lungometraggio di animazione, anche se realizzate in coproduzione o compartecipazione tra soggetti italiani, destinato al patrimonio dell'impresa produttrice del film, e' fissata in base ai seguenti scaglioni progressivi di incassi realizzati dall'opera nella proiezione in pubblico:
a) per la parte degli incassi da euro cinquantunomilaseicentoquarantasei/00 a euro due milioni seicentomila/00, il 25% degli incassi medesimi;
b) per la parte degli incassi superiori a euro due milioni seicentomila/00 e fino a euro cinquemilioni duecentomila/00, il 20% degli incassi medesimi;
c) per la parte degli incassi che superano euro cinquemilioni duecentomila/00 e sino a euro ventimilioni settecentomila/00, il 10% degli incassi medesimi;
d) per la parte degli incassi che superano euro ventimilioni settecentomila/00, il 5% degli incassi medesimi sino ai seguenti limiti massimi ammissibili, determinati sulla base del costo di produzione del film, certificato da parte di societa' di revisione legalmente riconosciute:
euro trentuno milioni/00 per un costo di produzione sino a euro settemilioni settecentomila/00;
euro quarantunomilioni trecentomila/00 per un costo di produzione sino a euro dodicimilioni quattrocentomila;
euro cinquantunomilioni settecentomila per un costo di produzione oltre euro dodicimilioni quattrocentomila/00.
 
Art. 3.

1. La misura percentuale del contributo di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) del regolamento, in favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura delle opere cinematografiche, che siano cittadini italiani, indicati come tali nel pubblico registro per la cinematografia, e' fissata in misura corrispondente all'1,5 % degli incassi realizzati dall'opera medesima, nei termini ed alle condizioni di cui al regolamento.
 
Art. 4.

1. In nessun caso potranno essere disposte liquidazioni dei contributi in violazione del limite complessivo di cui all'art. 1.
 
Art. 5.

1. Il presente decreto si applica anche ai film la cui prima proiezione in pubblico e' avvenuta antecedentemente alla data di adozione del decreto medesimo, per la parte degli incassi realizzati dall'opera successivamente a tale data.
Il presente decreto sara' sottoposto agli organi di controllo.
Roma, 21 novembre 2002
Il Ministro: Urbani

Registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 2003

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 74
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone