IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il regio decreto-legge 24 maggio 1925, n. 1031, convertito nella legge 18 maggio 1926, n. 652, concernente la repressione della senseria in fatto di collocamento della gente di mare; Vista la legge 16 dicembre 1928, n. 3042, relativa all'istituzione di uffici movimenti ufficiali della Marina mercantile presso le Capitanerie di porto; Visti gli articoli 125, 126, 1176, 1177 del codice della navigazione; Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1990 concernente l'istituzione presso la Capitaneria di porto di Mazara del Vallo di un ufficio di collocamento della gente di mare per i marittimi che devono prendere imbarco sulle navi che esercitano la pesca; Vista la richiesta della suddetta Capitaneria di porto datata 21 maggio 2002 con la quale viene evidenziata l'opportunita' di estendere il funzionamento dell'ufficio di collocamento anche per i marittimi che devono prendere imbarco sulle navi da traffico; Visto il parere favorevole espresso in merito del Comando generale - Corpo delle Capitanerie di porto in data 16 luglio 2002; Ritenuto di dover assicurare un migliore funzionamento dei servizi attinenti l'iscrizione dei marittimi e l'istituzione di turni particolari presso l'ufficio di collocamento della gente di mare della Capitaneria di porto di Mazara del Vallo; Decreta: L'ufficio di collocamento della gente di mare, istituito presso la Capitaneria di porto di Mazara del Vallo con decreto ministeriale 10 gennaio 1990 per i marittimi che devono prendere imbarco sulle navi da pesca, estende il proprio funzionamento anche per i marittimi che devono prendere imbarco sulle navi da traffico. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 ottobre 2002 Il Ministro: Lunardi |