IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Vista la nota 25 febbraio 2003 del presidente della regione Veneto; Considerato che si e' determinata una grave situazione emergenziale a causa della congestione del traffico automobilistico e dei mezzi pesanti circolanti sulla tangenziale di Mestre con conseguente superamento delle soglie di attenzione dei parametri identificativi dell'inquinamento atmosferico stabiliti dalla normativa vigente; Considerato che tale contesto determina un rilevante pericolo per la salute fisica e psichica dei cittadini e che la situazione evidenziata e' suscettibile di ulteriore aggravamento, anche con riferimento all'aspetto della sicurezza stradale; Considerato, altresi', che l'evidenziata emergenza pregiudica in grande misura la qualita' della vita, le relazioni sociali ed economiche della collettivita' locale; Ritenuto, quindi, che nella fattispecie ricorrono le condizioni previste dalla normativa vigente per la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, anche tenuto conto di quanto statuito in merito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (sezione IV, decisione n. 2361/2000); Considerato che le misure e gli interventi a tutt'oggi attuati in via ordinaria non hanno consentito il superamento delle problematiche attinenti alla gravissima congestione della tangenziale di Mestre, per le quali risulta necessario ed urgente predisporre ed attuare un programma di interventi di emergenza, che consentano un miglioramento significativo e rapido della situazione in atto e favorire il ripristino delle normali condizioni di vita; Tenuto conto che le misure e gli interventi attuabili in via ordinaria non consentono di affrontare l'emergenza, per cui tale situazione di pericolo deve esserefronteggiata con mezzi e poteri straordinari, senza l'adozione dei quali le condizioni di vita del cittadini non potrebbero che peggiorare irrimediabilmente; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 febbraio 2003; Decreta: Ai sensi e per gli effetti di cul all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e' dichiarato, fino al 1 marzo 2004, io stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilita' nella localita' di Mestre del comune di Venezia. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 febbraio 2003 Il Presidente: Berlusconi |