Gazzetta n. 57 del 10 marzo 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 9 gennaio 2003
Misure integrative di lotta contro l'influenza aviaria.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1256, e successive modifiche;
Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218 e in particolare l'art. 2, commi 3 e 5;
Visto il decreto 20 luglio 1988, n. 298 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 656, di attuazione della direttiva 92/40/CEE del Consiglio che istituisce misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria;
Viste le raccomandazioni del Comitato scientifico dell'Unione europea del 27 giugno 2000;
Visto il decreto 28 settembre 2000, misure integrative di lotta contro l'influenza aviaria;
Considerato che numerosi focolai di influenza aviaria (virus a bassa patogenicita) sono stati segnalati nei mesi di ottobre, novembre e dicembre in un'area territoriale limitata delle regioni Lombardia e Veneto;
Considerata la necessita' di contenere e di eradicare rapidamente l'infezione, al fine di prevenire la mutazione del virus e la ricomparsa di uno stipite virale ad alta patogenicita', che avrebbe conseguenze catastrofiche per l'intero settore avicolo nazionale;
Considerato che la presenza di una concentrazione elevata di specie sensibili nelle zone ad elevata vocazione avicola della provincia di Verona, e' uno dei fattori che, in caso di influenza aviaria contribuisce alla diffusione della epizoozia;
Ritenuto che debbano essere messe in atto tutte le misure idonee ad evitare ogni ulteriore rischio di propagazione della malattia;
Ritenuto necessario integrare le disposizioni vigenti con nuove misure di lotta, quali l'abbattimento dei volatili degli allevamenti infetti da virus a bassa patogenicita', degli allevamenti sospetti d'infezione e di contaminazione, nonche', in aree territoriali definite, degli animali sani recettivi, al fine di ottenere una rarefazione delle specie sensibili presenti in aree a rischio per l'elevata densita' di animali allevati;
Ritenuto che l'effettuazione delle azioni di eradicazione e depopolamento e' garantita anche attraverso l'erogazione di indennizzi agli allevatori;
Decreta:
Art. 1.

1. Gli animali sani appartenenti a specie recettive alla influenza aviaria presenti nei comuni elencati in allegato sono abbattuti nell'ambito delle azioni di depopolamento previste da specifici piani regionali, che stabiliscono le specie, le categorie e nonche' tempi in cui dette operazioni devono essere concluse.
2. Ai proprietari degli animali abbattuti di cui al comma 1, spettano gli indennizzi previsti dalla legge 2 giugno 1988, n. 218, a cui devono esser detratti gli importi ricavati dai proprietari per la vendita delle carni.
Il presente decreto verra' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 gennaio 2003
Il Ministro: Sirchia

Registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 2003

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 105
 
Allegato 1

Provincia di Verona, comuni di:
Albaredo d'Adige
Bovolone
Cologna Veneta
Gazzo Veronese
Isola della Scala
Mozzecane
Povegliano Veronese
Oppeano
Pressana
Roverchiara
Ronco all'Adige
Salizzole
San Martino Buon Albergo
Veronella
Zevio
Roveredo di Gua'
Provincia di Padova i comuni di:
Ospedaletto Euganeo
Este
 
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