Gazzetta n. 57 del 10 marzo 2003 (vai al sommario)
AGENZIA DELLE DOGANE
DETERMINAZIONE 4 marzo 2003
Fissazione di modalita' per la presentazione della domanda di definizione delle liti fiscali pendenti.

IL DIRETTORE
dell'Agenzia delle dogane

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto lo statuto dell'Agenzia delle dogane, deliberato dal comitato direttivo il 14 dicembre 2000, e successive modificazioni;
Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane deliberato dal comitato direttivo il 5 dicembre 2000, e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale n. 1390 del 28 dicembre 2000, che ha reso esecutive, a decorrere dal 1 gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto l'art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato ed integrato dall'art. 5-bis del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, ed in particolare il comma 4, che prevede la fissazione di modalita' per la presentazione della domanda di definizione delle liti fiscali pendenti;
Ritenuta la necessita' di provvedere alla individuazione delle predette modalita';

A d o t t a
la seguente determinazione:

1. Per la definizione di ciascuna lite fiscale pendente, in cui e' parte l'Agenzia delle dogane, e' presentata, entro il 21 aprile 2003, una distinta domanda in carta libera secondo l'allegato modello che costituisce parte integrante della presente determinazione. Detta domanda puo' essere presentata mediante consegna o spedizione a mezzo raccomandata postale all'ufficio dell'Agenzia delle dogane che ha emesso l'atto impugnato.
2. Il modello e' disponibile presso qualunque ufficio periferico dell'Agenzia delle dogane.
3. Alla domanda deve essere allegata copia dell'attestato di versamento di quanto dovuto per la definizione della lite fiscale ovvero, nel caso di rateizzazione, dell'importo della prima rata. Deve essere altresi' allegata copia degli attestati di versamento delle somme eventualmente dovute per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di lite.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 marzo 2003
Il direttore: Guaiana
 
----> Vedere modello di domanda a pag. 39 della G.U. <----

Note per la compilazione:
1) l'ufficio destinatario della domanda e' quello che ha emesso l'atto impugnato;
2) indicare il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio;
3) compilare se il soggetto che presenta la domanda e' diverso da quello che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio (rappresentante legale, curatore fallimentare, liquidatore etc.);
4) indicare l'organo giurisdizionale presso cui pende la lite oppure, nel caso in cui si intende definire una lite per la quale pendono i termini per impugnare una pronuncia, l'organo giurisdizionale che l'ha emanata;
5) specificare se trattasi di avviso di accertamento (ad. es. avviso di pagamento ex art. 14 T.U.A.), provvedimento di irrogazione di sanzioni, altro;
6) indicare il numero di protocollo e data;
7) indicare la data di notifica all'ufficio dell'atto introduttivo del giudizio in primo grado;
8) indicare, se conosciuto, il numero di iscrizione nel registro generale dei ricorsi (R.G.R.), se la lite e' pendente dinanzi ad una commissione tributaria provinciale; il numero di iscrizione nel registro generale degli appelli (R.G.A.), se la lite e' pendente dinanzi ad una commissione tributaria regionale. La compilazione di questo campo e' facoltativa;
9) indicare il numero della ricevuta rilasciata al momento della costituzione in giudizio dalla commissione tributaria provinciale o regionale presso cui pende la lite. La compilazione di questo campo e' facoltativa;
10) il valore della lite e' dato dall'importo del tributo oggetto di contestazione in primo grado, senza considerare gli interessi, le indennita' di mora e le eventuali sanzioni collegate al tributo. Nel caso in cui l'atto si riferisca solo a sanzioni non collegate ad un tributo, il valore della lite e' dato dall'importo delle sanzioni stesse;
11) per le liti di valore fino a 2.000 euro: 150 euro; per le liti di importo superiore a 2.000 euro: 10%, 30% o 50%, a seconda dello stato della causa; si ricorda che i tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea devono essere versati per intero;
12) indicare la somma dei tributi, interessi e sanzioni pagati per effetto delle disposizioni sulla riscossione in pendenza di giudizio. Occorre allegare in copia gli attestati dei versamenti eseguiti. Se non e' stato versato alcun importo, indicare zero;
13) indicare l'importo versato per la definizione. In caso di pagamento rateale, che non puo' comunque riguardare le citate risorse proprie dell'U.E., indicare l'importo della prima rata versata. Va allegata copia dell'attestato di versamento. Se non e' stato versato alcun importo, indicare zero;
14) da compilare solo in caso di scelta del versamento rateale, indicando il numero delle rate prescelto.
 
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