IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento del tesoro - Direzione seconda
Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 2002, con il quale sono state fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del Tesoro; Visti i propri decreti del 6 febbraio 2003 che hanno disposto per il 14 febbraio 2003 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novanta e trecentosessantasette giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento; Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470; Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 11 febbraio 2002, occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 febbraio 2003; Decreta: Per l'emissione dei buoni del Tesoro del 14 febbraio 2003 il prezzo medio ponderato e' risultato pari a 99,375 per i B.O.T. a novanta giorni e a 97,594 per i B.O.T. a trecentossessantasette giorni. La spesa per interessi gravera' sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, ammonta a Euro 20.328.545,51 per i titoli a novanta giorni con scadenza 15 maggio 2003; quella gravante sul corrispondente capitolo, per l'anno 2004, ammonta a Euro 180.441.209,04 per i titoli a trecentosessantasette giorni con scadenza il 16 febbraio 2004. A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno. Il prezzo minimo accoglibile e' risultato pari a 99,133 per i B.O.T. a novanta giorni e a 96,636 per i B.O.T. a trecentosessantasette giorni. Il presente decreto verra' inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 febbraio 2003 p. Il direttore generale: Cannata |