Gazzetta n. 58 del 11 marzo 2003 (vai al sommario) |
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LEGGE 14 febbraio 2003, n. 34 |
Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge: Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10 commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
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| Art. 2.
1. Piena e intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 22 della Convenzione stessa. |
| Art. 3.
1. Dopo l'articolo 280 del codice penale e' inserito il seguente: "Art. 280-bis (Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque per finalita' di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, e' punito con la reclusione da due a cinque anni. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali. Se il fatto e' diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena e' aumentata fino alla meta'. Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumita' pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita' di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti".
Note all'art. 3: - Si riporta il testo degli articoli 585, 98 e 114 del codice penale: "Art. 585 (Circostanze aggravanti). - Nei casi preveduti dagli articoli 582, 583 e 584, la pena e' aumentata da un terzo alla meta', se concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dall'art. 576 ed e' aumentata fino a un terzo, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dall'art. 577, ovvero se il fatto e' commesso con anni o con sostanze corrosive. Agli effetti della legge penale, per armi s'intendono: 1. quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale e' l'offesa alla persona; 2. tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali e' dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo. Sono assimilate alle armi le materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti.". "Art. 98 (Minore degli anni diciotto). - E' imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacita' d'intendere e di volere; ma la pena e' diminuita. Quando la pena detentiva inflitta e' inferiore a cinque anni, o si tratta di pena pecuniaria, alla condanna non conseguono pene accessorie. Se si tratta di pena piu' grave, la condanna importa soltanto l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a cinque anni, e, nei casi stabiliti dalla legge, la sospensione dall'esercizio della patria potesta' o dell'autorita' maritale.". "Art. 114 (Circostanze attenuanti). - Il giudice, qualora ritenga che l'opera prestata da talune delle persone che sono concorse nel reato a norma degli articoli 110 e 113 abbia avuto minima importanza nella preparazione e nell'esecuzione del reato, puo' diminuire la pena. Tale disposizione non si applica nei casi indicati nell'art. 112. La pena puo' altresi' essere diminuita per chi e' stato determinato a commettere il reato o a cooperare nel reato, quando concorrono, le condizioni stabilite nei numeri 3 e 4 del primo comma e nel terzo comma dell'art. 112.".
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| Art. 4.
1. All'articolo 280 del codice penale il quinto comma e' sostituito dal seguente: "Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita' di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti". 2. Il terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, e' sostituito dal seguente: "Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa ed alle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato, e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita' di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti".
Note all'art. 4: - Il testo dell'art. 280 del codice penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 280 (Attentato per finalita' terroristiche o di eversione). - Chiunque per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumita' di una persona, e' punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Se dall'attentato alla incolumita' di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumita', la reclusione di anni trenta. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita' di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.". - Per gli articoli 98 e 114 del codice penale, vedi note all'art. 3. - Il testo dell'art. 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625 (Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica), convertito dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come modificato dalla legge qui pubblicata e' il seguente: "Art. 1. - 1. Per i reati commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena e' sempre aumentata della meta', salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato. Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si applica per primo l'aumento di pena previsto per la circostanza aggravante di cui al comma precedente. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa ed alle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato, e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita' di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.".
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| Art. 5.
1. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, le parole: "diverse da quella prevista dall'articolo 98" sono sostituite dalle seguenti: "diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114". 2. All'articolo 12, comma 3-quater, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: "diverse da quella prevista dall'articolo 98" sono sostituite dalle seguenti: "diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114".
Note all'art. 5: - Il testo dell'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalita' organizzata e di trasparenza e buon ordine dell'attivita' amministrativa), convertito, con modificazione, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 7. - 1. Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena e' aumentata da un terzo alla meta'. 2. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al comma 1, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita' di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante". - Il testo del comma 3-quater dell'art. 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dalla legge qui pubblicata e' il seguente: "Art. 12 (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine). - Da 1 a 3-ter (omissis). 3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e114 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diniinuzioni di pena si operano sulla quantita' di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti. da 3-quinques a 9-sexies (omissis)". - Per gli articoli 98 e 114 del codice penale vedi note all'art. 3.
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| Art. 6.
1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438, le parole: "dall'articolo 270-ter" sono sostituite dalle seguenti: "dagli articoli 270-ter e 280-bis".
Note all'art. 6: - Il testo dell'art. 3 del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374 (Disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale), convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438, come modificato dalla legge qui pubblicata e' il seguente: "Art. 3 (Disposizioni sulle intercettazioni e sulle perquisizioni). - 1. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 270-ter e 280-bis del codice penale e per i delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), n. 4 del codice di procedura penale, si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 del decreto-legge 13 maggio 1991. n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. 2. All'art. 25-bis, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo le parole: "procedura penale" sono inserite le seguenti: "ovvero ai delitti con finalita' di terrorismo.".
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| Art. 7.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 14 febbraio 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Frattini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 2074): Presentato dal Ministro degli affari esteri (Ruggiero) e dal Ministro della giustizia (Castelli) il 7 dicembre 2001. Assegnato alle commissioni riunite II (Giustizia) III (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 30 gennaio 2002 con pareri delle commissioni I e IV. Esaminato dalle commissioni riunite il 9, 24 aprile; 8 maggio e 12 giugno 2002. Esaminato in aula il 17 giugno 2002 e approvato il 19 giugno 2002. Senato della Repubblica (atto n. 1525 ): Assegnato alle commissioni riunite 2a (Giustizia), 3a (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 26 giugno 2002 con pareri delle commissioni 1a, 4a e 5a. Esaminato dalle commissioni riunite l'11 e il 18 luglio 2002. Esaminato in aula e approvato, con modificazioni, il 24 luglio 2002. Camera dei deputati (atto n 2074-B): Assegnato alle commissioni riunite II (Giustizia), III (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 3 settembre 2002 con parere della commissione I. Esaminato dalle commissioni riunite il 25 settembre, 16 ottobre, 5 e 20 novembre 2002. Esaminato in aula il 16 dicembre 2002 e approvato, con modificazioni, il 19 dicembre 2002. Senato della Repubblica (atto n. 1525-B): Assegnato alle commissioni riunite 2a (Giustizia), 3a (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 24 gennaio 2003 con parere della commissione 1a. Esaminato dalle commissioni riunite il 29 gennaio 2003. Esaminato in aula e approvato il 4 febbraio 2003. |
| ----> Vedere Allegato da pag. 7 a pag. 24 della G.U. <----
TRADUZIONE NON UFFICIALE
Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristi con esplosivo
Gli Stati Parti alla presente Convenzione
Tenendo a mente gli scopi ed i principi della Carta delle Nazioni Unite relativa al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale ed allo sviluppo di relazioni di buon vicinato, di amicizia e di cooperazione fra gli Stati, Profondamente preoccupati per la proliferazione nel mondo intero di atti di terrorismo in tutte le sue forme e manifestazioni, Ricordando la Dichiarazione del cinquantesimo anniversario dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del 24 ottobre 1995, Ricordando inoltre la Dichiarazione sulle misure volte ad eliminare il terrorismo internazionale, allegata alla risoluzione 49/60 adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 9.12.1994; in cui gli "Stati Membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite ribadiscono solennemente la loro categorica condanna, di tutti gli atti, metodi e prassi terroriste in quanto criminali at ingiustificabili, ovunque essi accadano e a prescindere di chi ne siano gli autori, in particolare degli atti che mettono a repentaglio i rapporti amichevoli fra Stati e popoli e minacciano l'integrita' territoriale et la sicurezza degli Stati". Notando che la Dichiarazione invita peraltro gli Stati "ad esaminare con urgenza la portata delle disposizioni giuridiche internazionali in vigore relative alla prevenzione, alla repressione ed all'eliminazione del terrorismo in tutte le sue forme e manifestazioni, al fine di assicurare l'esistenza di un ambito giuridico che copre tutti gli aspetti della questione", Ricordando inoltre la risoluzione 51/210 del 17 dicembre 1996 e l'annessa Dichiarazione che completa la Dichiarazione del 1994 sulle misure volte ad eliminare il terrorismo internazionale, Notando inoltre che gli attentati terroristi perpetrati per mezzo di ordigni esplosivi o altri ordigni micidiali sono sempre piu' diffusi, Notando inoltre che gli strumenti giuridici multilaterali esistenti non trattano in modo adeguato questo tipo di attentato, Convinti della necessita' urgente di sviluppare una cooperazione internazionale fra gli Stati per l'elaborazione e l'adozione di misure efficaci volte a prevenire questo tipo di atti terroristi ed a perseguire e punire i loro autori, Considerando che questi attentati sono un argomento di viva preoccupazione per l'intera comunita' internazionale, Notando che le attivita' delle forze armate degli Stati sono regolate da norme di diritto internazionale al di la' dell'ambito della presente Convenzione, e che l'esclusione di alcuni atti dalla portata della Convenzione non giustifica ne' rende leciti atti peraltro illeciti, ne' preclude la possibilita' di intentare procedimenti in base al dominio di altre leggi,
Articolo primo
Ai fini della presente Convenzione:
1. Per "struttura governativa o pubblica" s'intende ogni attrezzatura o mezzo di trasporto di natura permanente o temporanea utilizzato o occupato dai rappresentanti di uno Stato, dai membri del governo, del parlamento o della magistratura o dagli agenti o dal personale di uno Stato o altra autorita' o ente pubblico, o dagli agenti o dal personale di un'organizzazione intergovernativa nell'ambito delle loro funzioni ufficiali. 2. Per "infrastruttura" s'intende ogni impianto pubblico o privato che fornisce servizi di utilita' pubblica, come la conduzione d'acqua, l'evacuazione delle acque reflue, l'energia, il combustibile o le comunicazioni. 3. Per "ordigno esplosivo o altro ordigno micidiale" s'intende:
a) ogni arma o ordigno esplosivo o incendiario progettato per o avente la capacita' di causare la morte, gravi lesioni corporali o importanti danni materiali, oppure b) ogni arma o ordigno progettato per o avente la capacita' di causare la morte, gravi lesioni corporali o importanti danni materiali, mediante l'emissione, la disseminazione o l'impatto di prodotti chimici tossici, di agenti biologici, tossine o sostanze analoghe o irradiamenti o materie radioattive.
4. Per "forze armate di uno Stato" s'intendono le forze che uno Stato organizza, addestra ed equipaggia conformemente al suo diritto interno, essenzialmente ai fini della difesa nazionale o della sicurezza nazionale, nonche' le persone che agiscono a titolo di appoggio a tali forze armate e che sono ufficialmente poste sotto il loro comando, autorita' e responsabilita'. 5. Per "sito pubblico" s'intendono le parti di qualsiasi edificio, terreno, via pubblica, corso d'acqua ed altro luogo accessibile o aperto al pubblico in modo continuativo, periodico o occasionale, ivi compreso ogni luogo destinato ad un uso commerciale, culturale, storico, istruttivo, religioso, ufficiale, ludico, ricreativo o di altro genere e che e' di conseguenza accessibile o aperto al pubblico. 6. Per "sistema di trasporto pubblico" s'intendono tutte le attrezzature, mezzi e veicoli, pubblici e privati, che sono utilizzati nell'ambito dei servizi di trasporto di persone o di merci accessibili al pubblico.
Articolo 2
1. Commette reato ai sensi della presente Convenzione ogni persona che illecitamente e intenzionalmente consegna, colloca o fa esplodere o detonare un ordigno esplosivo o altro ordigno micidiale in o contro un sito pubblico, una struttura governativa, o altro impianto pubblico, un sistema di trasporto pubblico o un'infrastruttura:
a) nell'intento di provocare la morte o gravi lesioni corporali; oppure b) nell'intento di causare massicce distruzioni di tale sito, struttura, sistema o infrastruttura, quando tali distruzioni comportino o rischino di comportare perdite economiche considerevoli.
2. Commette altresi' reato chiunque tenta di commettere un'infrazione ai sensi del paragrafo 3. Commette altresi' reato chiunque:
a) si rende complice di un'infrazione penale ai sensi dei paragrafi 1 o 2; b) organizza la perpetrazione di un'infrazione penale ai sensi dei paragrafi 1 o 2 o ordina ad altre persone di commetterla; c) contribuisce in ogni altro modo alla perpetrazione di una o piu' delle infrazioni di cui ai paragrafi 1 o 2 da parte di un gruppo di persone agenti di comune accordo; tale partecipazione deve essere deliberata, e fornita sia per agevolare l'attivita' criminale generale del gruppo o servire ai suoi scopi, sia con piena cognizione dell'intento del gruppo di commettere l'infrazione o le infrazioni in questione.
Articolo 3
La presente Convenzione non si applica quando il reato e' commesso all'interno di un solo Stato ed il presunto autore e le vittime del reato sono cittadini di questo Stato, quando il presunto autore del reato si trova sul territorio di questo Stato, e nessun altro Stato ha motivo, ai sensi del paragrafo 1 o del paragrafo 2 dell'articolo 6 della presente Convenzione, di far valere la sua giurisdizione, restando inteso che in tal caso si applicano le disposizioni degli articoli 10 a 15, a seconda di come convenga.
Articolo 4
Ciascuno Stato Parte prende le misure che possono essere necessarie per:
a) qualificare di reato, con riferimento alla propria legislazione interna, le infrazioni di cui all'articolo 2 della presente Convenzione; b) punire tali infrazioni con pene che tengano debitamente conto della loro gravita'.
Articolo 5
Ciascuno Stato parte adotta le misure eventualmente necessarie e se del caso una legislazione interna, per garantire che gli atti criminali che rientrano nella portata della presente Convenzione in particolare quelli progettati o calcolati al fine di suscitare terrore nella popolazione o in gruppi di persone o di individui, non possano in alcun modo essere giustificati da considerazioni di natura politica, filosofica, ideologica, razziale, etnica, religiosa o da altri motivi analoghi, e che tali atti siano passibili di pene commisurate alla loro gravita'.
Articolo 6
1. Ciascuno Stato Parte adotta le misure necessarie per determinare la sua competenza per quanto concerne i reati di cui all'articolo 2, quando:
a) il reato e' stato commesso sul suo territorio; b) il reato e' stato commesso a bordo di una nave che batte la sua bandiera, o di un'aeronave immatricolata secondo la sua legislazione nel momento in cui il reato e' stato commesso; c) il reato e' stato commesso da uno dei suoi cittadini.
2. Ciascuno Stato Parte puo' inoltre determinare la sua competenza per tali reati, quando:
a) il reato e' stato commesso contro uno dei suoi cittadini; b) il reato e' stato commesso contro una struttura pubblica di tale Stato situata all'esterno del suo territorio, ivi compresa un'ambasciata o i locali diplomatici o consolari di tale Stato; c) il reato e' stato commesso da un apolide che ha la residenza abituale sul territorio di detto Stato; d) il reato e' stato commesso per costringere lo Stato a commettere un atto qualsiasi o ad astenersi dallo stesso; e) il reato e' stato commesso a bordo di un'aeronave gestita dal governo di detto Stato.
3. Al momento della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione della presente Convenzione o dell'adesione alla stessa, ogni Stato Parte informa il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite circa la competenza che ha stabilito in forza della sua legislazione interna secondo il paragrafo 2. In caso di modifica, lo Stato Parte interessato ne informa immediatamente il Segretario Generale. 4. Ciascuno Stato Parte adotta inoltre le misure eventualmente necessarie per la determinazione della sua giurisdizione relativamente ai reati di cui all'articolo 2, quando il presunto autore del reato si trovi sul territorio di detto Stato e non sia estradato verso uno qualsiasi degli Stati Parti che hanno determinato la loro giurisdizione secondo i paragrafi 1 e 2. 5. La presente Convenzione non esclude l'esercizio di alcuna competenza penale determinata da uno Stato Parte secondo il suo diritto interno.
Articolo 7
1. Quando e' informato che l'autore, o il presunto autore di un reato di cui all'articolo 2 potrebbe trovarsi sul suo territorio, lo Stato Parte interessato prende le misure necessarie, in conformita' alla sua legislazione interna, per indagare sui fatti di cui viene a conoscenza. 2. Se ritiene che le circostanze lo giustificano, lo Stato Parte sul cui territorio l'autore o il presunto autore dell'infrazione si trovano, prende le misure appropriate, in forza della sua legislazione interna, per fermare questa persona ai fini di procedimenti o di estradizione. 3. Ogni persona, nei cui confronti sono prese le misure di cui al paragrafo 2 del presente articolo, ha diritto:
a) di mettersi in contatto senza indugio con il piu' vicino rappresentante qualificato dello Stato di cui ha la nazionalita' o che e' in altro modo abilitato a proteggere i suoi diritti, oppure, se si tratta di un apolide, dello Stato sul cui territorio ha la sua residenza abituale; b) di ricevere la visita di un rappresentante di questo Stato; c) di essere informata dei diritti che le sono conferiti dai capoversi a) e b).
4. I diritti di cui al paragrafo 3 si esercitano nell'ambito delle leggi e dei regolamenti dello Stato sul cui territorio l'autore o il presunto autore del reato si trovano, restando inteso tuttavia che queste leggi e regolamenti devono consentire la piena realizzazione dei fini per i quali i diritti sono concessi ai sensi del paragrafo 3. 5. Le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 non pregiudicano il diritto di ogni Stato Parte che ha stabilito la sua giurisdizione secondo il capoverso c) del paragrafo 1, o il capoverso c) del paragrafo 2 dell'articolo 6, di invitare il Comitato internazionale della Croce Rossa a mettersi in contatto con il presunto autore del reato ed a fargli visita. 6. Uno Stato Parte che ha posto in detenzione una persona secondo le norme del presente articolo informa immediatamente, direttamente o per il tramite del Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, gli Stati Parti che hanno stabilito la loro giurisdizione secondo i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 6 e, se lo ritiene opportuno, tutti gli altri Stati Parti interessati, per quanto riguarda tale detenzione e le circostanze che la giustificano. Lo Stato che procede all'inchiesta di cui al paragrafo 1, ne comunica rapidamente le conclusioni a tali Stati Parti, indicando loro se intende esercitare la propria giurisdizione.
Articolo 8
1. Nei casi in cui sono applicabili le norme dell'articolo 6, lo Stato Parte sul cui territorio si trova il presunto autore del reato ha l'obbligo, se non lo estrada, di sottoporre il suo caso senza eccessivo ritardo e senza eccezione, a prescindere se il reato e' stato o meno commesso sul suo territorio, alle sue autorita' competenti per l'esercizio dell'azione penale secondo una procedura conforme alle leggi di detto Stato. Tali autorita' prendono la loro decisione in base alle stesse condizioni di quelle previste per ogni altro reato di natura grave, in conformita' alle leggi di detto Stato. 2. Ogni qualvolta uno Stato Parte sia autorizzato, in forza della sua legislazione interna, ad estradare o a consegnare uno dei suoi cittadini in base alla condizione esclusiva che l'interessato gli sara' restituito per scontare la pena inflittagli al termine del processo o della procedura nell'ambito della quale l'estradizione o la consegna era stata richiesta, e che questo Stato e lo Stato che richiede l'estradizione accettano questa soluzione ed altre condizioni che possono ritenere appropriate, l'estradizione o la consegna condizionale sono sufficienti per dispensare lo Stato Parte richiesto dall'obbligo previsto al paragrafo 1.
Articolo 9
1. I reati di cui all'articolo 2 sono considerati casi di estradizione a pieno diritto in qualsiasi trattato di estradizione stipulato fra gli Stati Parti prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione. Gli Stati Parti s'impegnano a considerare tali reati come casi di estradizione in ogni trattato di estradizione da concludere in seguito tra di loro. 2. Quando uno Stato Parte che subordina l'estradizione all'esistenza di un trattato, e' investito di una richiesta di estradizione da un altro Stato Parte al quale non e' legato da un trattato di estradizione, lo Stato Parte richiesto ha facolta' di considerare la presente Convenzione come base giuridica per l'estradizione relativamente ai reati previsti all'articolo 2. L'estradizione e' subordinata alle altre condizioni previste dalla legislazione dello Stato richiesto. 3. Gli Stati Parte che non subordinano l'estradizione all'esistenza di un trattato, riconoscono i reati previsti all'articolo 2 come casi di estradizione fra di loro, alle condizioni previste dalla legislazione dello Stato richiesto. 4. I reati di cui all'articolo 2 sono, se del caso, considerati ai fini dell'estradizione fra Stati Parti come essendo stati commessi sia sul luogo della loro perpetrazione sia sul territorio degli Stati che hanno stabilito la loro giurisdizione secondo i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 6. 5. Le norme di tutti i trattati o accordi di estradizione conclusi fra Stati Parti, relative ai reati di cui all'articolo 2 sorto considerate come essendo modificate fra Stati Parti qualora siano incompatibili con la presente Convenzione.
Articolo 10
1. Gli Stati Parti si concedono a vicenda per quanto possibile la piu' ampia assistenza giudiziaria per ogni inchiesta o procedura penale o procedura di estradizione relativa ai reati di cui all'articolo 2, ivi compreso per l'ottenimento degli elementi di prova di cui dispongono e che sono necessari ai fini della procedura. 2. Gli Stati Parti adempiono agli obblighi che incombono loro in forza del paragrafo 1 in conformita' con qualsiasi trattato o accordo di assistenza giudiziaria eventualmente esistente fra di loro. In mancanza ditale trattato o accordo, gli Stati Parti si concedono a vicenda tale assistenza giudiziaria secondo la loro legislazione interna.
Articolo 11
Ai fini dell'estradizione o dell'assistenza giudiziaria fra Stati Parti, nessuno dei reati di cui all'articolo 2 e' considerato come reato politico, reato connesso ad un reato politico o reato ispirato da moventi politici. Di conseguenza, una richiesta di estradizione o di assistenza giudiziaria fondata su un tale reato non potra' essere respinta per il solo motivo che verte su un reato politico, un reato connesso ad un reato politico o un reato ispirato da moventi politici.
Articolo 12
Nessuna disposizione della presente Convenzione potra' essere interpretata nel senso di implicare l'obbligo dell'estradizione o dell'assistenza giudiziaria, quando lo Stato Parte richiesto abbia fondati motivi di ritenere che la richiesta di estradizione per i reati di cui all'articolo 2 o la domanda di assistenza relativa a tali reati e' stata presentata per perseguire o punire una persona sulla base di considerazioni legate alla rana, alla religione, alla nazionalita', all'origine etnica o alle opinioni politiche, oppure che l'acconsentire a questa richiesta potrebbe danneggiare la situazione di tale persona per uno qualsiasi dei sopracitati motivi.
Articolo 13
1. Una persona detenuta o che sconta una pena sul territorio di uno Stato Parte e la cui presenza e' richiesta in un altro Stato Parte sia per fornire una testimonianza, o a fini di identificazione, o per dare il suo contributo alla determinazione dei fatti nell'ambito di un'inchiesta o di procedimenti intentati in forza della presente Convenzione, puo' essere trasferita purche' siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) la persona consente liberamente con cognizione di causa al trasferimento; b) le autorita' competenti dei due Stati interessati vi consentono, fatte salva ogni condizione che possono giudicare appropriata.
2. Ai fini del presente articolo:
a) lo Stato verso il quale e' effettuato il trasferimento, ha il potere e l'obbligo di mantenere la persona interessata in detenzione, salvo richiesta o autorizzazione contraria dello Stato dal quale detta persona trasferita proviene; b) lo Stato verso il quale e' effettuato il trasferimento, adempie senza indugio all'obbligo di consegnare l'interessato alla custodia dello Stato dal quale il trasferimento e' stato effettuato, secondo quanto convenuto preliminarmente o diversamente deciso dalle autorita' competenti dei due Stati; c) lo Stato verso il quale il trasferimento e' effettuato, non puo' esigere dallo Stato dal quale il trasferimento e' effettuato che intraprenda una procedura di estradizione conto l'interessato; d) si tiene conto del periodo che l'interessato ha trascorso in detenzione nello Stato verso il quale e' stato trasferito ai fini del computo della pena da scontare nello Stato dal quale e' stato trasferito.
3. A meno che lo Stato Parte dal quale la persona deve essere trasferita in conformita' alle disposizioni del presente articolo non dia il suo accordo, tale persona, a prescindere dalla sua nazionalita', non puo' essere perseguita, detenuta o sottoposta ad altre restrizioni della sua liberta' di movimento sul territorio dello Stato nel quale e' trasferita, in ragione di atti o condanne precedenti alla sua partenza dal territorio del primo Stato.
Articolo 14
Ad ogni persona posta in detenzione o che e' oggetto di ogni altra misura o procedura intentata ai sensi della presente Convenzione, sara' garantito un trattamento equo nonche' tutti i diritti e le garanzie in conformita' alla legislazione dello Stato dove si trova ed alle disposizioni applicabili del diritto internazionale, ivi comprese quelle relative ai diritti dell'uomo.
Articolo 15
Gli Stati collaborano alla prevenzione dei reati previsti all'articolo 2, ed in modo particolare:
a) prendono tutte le misure possibili, se del caso adattando la loro legislazione interna, in vista di prevenire o di contrastare la preparazione sui loro rispettivi territori di reati destinati ad essere commessi all'interno o all'esterno dei loro territori, in modo particolare le misure che vietano sui loro territori le attivita' illegali di individui, gruppi o organizzazioni che incoraggiano, istigano, organizzano o finanziano con cognizione di causa o commettono i reati di cui all'articolo 2; b) si scambiano informazioni esatte e verificate, in conformita' alle norme delle loro legislazioni interne, e coordinano le misure amministrative e le altre misure eventualmente prese per prevenire la perpetrazione dei reati di cui all'articolo 2; c) procedono, ove necessario, grazie alla ricerca-sviluppo vertente sui metodi di rilevamento di esplosivi e di altre materie pericolose suscettibili di causare la morte o di causare danni corporali a consultazioni in merito alla elaborazione di norme sulla marcatura degli esplosivi, in vista di individuare la loro origine nelle inchieste effettuate a seguito di esplosioni; a scambi di informazioni relative alle misure di prevenzione, alla cooperazione e al trasferimento di tecnologia, di materiale e di mezzi connessi.
Articolo 16
Lo Stato Parte nel quale un'azione penale e' stata intentata contro il presunto autore del reato, comunica, secondo le condizioni previste dalla sua legislazione interna o dalle procedure applicabili, il risultato definitivo al Segretario Generale delle Nazioni Unite il quale ne informa gli altri Stati Parti.
Articolo 17
Gli Stati Parti adempiono agli obblighi che derivano dalla presente Convenzione, nel rispetto dei principi dell'uguaglianza sovrana e dell'integrita' territoriale degli Stati, nonche' della non-interferenza negli affari interni degli altri Stati.
Articolo 18
Nessuna disposizione della presente Convenzione abilita uno Stato Parte ad esercitare sul territorio di un altro Stato Parte una competenza o delle funzioni che sono esclusivamente riservate alle autorita' di questo altro Stato Parte dalla sua legislazione interna
Articolo 19
1. Nessuna disposizione della presente Convenzione modifica gli altri diritti, obblighi e responsabilita' che derivano agli Stati ed agli individui dal diritto internazionale, in particolare gli scopi ed i principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale umanitario. 2. Le attivita' delle forze armate in periodo di conflitto armato, in base al significato dato a questi termini nel diritto internazionale umanitario, e che sono disciplinate da tale diritto, non sono regolamentate dalla presente Convenzione, le attivita' svolte dalle forze armate di uno Stato nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, non sono neanch'esse regolamentate dalla presente Convenzione, in quanto disciplinate da altre norme del diritto internazionale.
Articolo 20
1. Ogni controversia fra Stati Parti relativa all'interpretazione o all' applicazione della presente Convenzione che non puo' essere risolta per via negoziale entro un ragionevole periodo di tempo sara' sottoposta ad arbitrato a richiesta di uno di tali Stati. Se, entro i sei mesi che seguono la data della richiesta di arbitrato, le parti non raggiungono un accordo sull'organizzazione dell'arbitrato, una qualsiasi di esse puo' sottoporre la controversia alla Corte internazionale di giustizia, presentando un ricorso secondo lo Statuto della Corte. 2. Ogni Stato puo', nel momento in cui firma, ratifica, accetta o approva la presente Convenzione o vi aderisce, dichiarare che non si considera vincolato dalle norme del paragrafo 1. Gli altri Stati Parti non sono vincolati da tali disposizioni nei confronti di qualsiasi Stato Parte che ha formulato questa riserva. 3. Ogni Stato che ha formulato una riserva secondo le norme del paragrafo 2 puo' in qualsiasi momento sciogliere tale riserva mediante una notifica indirizzata al Segretario Generale.
Articolo 21
1. La presente Convenzione e' aperta alla firma di tutti gli Stati dal 12 gennaio 1998 al 31 dicembre 1999, presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York. 2. La presente Convenzione sara' ratificata, accettata o approvata. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 3. La presente Convenzione e' aperta all'adesione di ogni Stato. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Articolo 22
1. La presente Convenzione entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di deposito presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del ventiduesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione. 2. Per ciascuno degli Stati che ratifica, accetta o approva la Convenzione o che vi aderisce dopo il deposito del ventiduesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, la Convenzione entra in vigore il trentesimo giorno dopo il deposito da parte di questo Stato del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione. Articolo 23
1. Ogni Stato Parte puo' denunciare la presente Convenzione mediante una notifica scritta indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 2. La denuncia ha effetto un anno dopo la data in cui la notifica e' stata ricevuta dal Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Articolo 24
L'originale della presente Convenzione, i cui testi in lingua araba, cinese, francese, inglese, spagnola e russa fanno ugualmente fede, sara' depositato presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che ne fara' avere copia certificata conforme a tutti gli Stati. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti debitamente autorizzati a tal fine dai loro rispettivi governi, hanno firmato la presente Convenzione che e' stata aperta alla firma a New York, il 12 gennaio 1998. |
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