Gazzetta n. 58 del 11 marzo 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DECRETO 3 febbraio 2003, n. 35
Regolamento recante modificazioni al decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro per la funzione pubblica 18 dicembre 1997, n. 523, concernente modificazioni al regolamento di organizzazione dell'Istituto postelegrafonici, adottato con decreto interministeriale 12 giugno 1995, n. 329.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
ed
IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante la determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;
Visto l'articolo 6, comma 11, del decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante la trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e la riorganizzazione del Ministero;
Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro per la funzione pubblica 12 giugno 1995, n. 329, con il quale e' stato adottato il regolamento riguardante l'organizzazione e le funzioni dell'Istituto postelegrafonici;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro per la funzione pubblica 18 dicembre 1997, n. 523, recante modificazioni al regolamento di organizzazione dell'Istituto postelegrafonici, adottato con il citato decreto interministeriale 12 giugno 1995, n. 329;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante "Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo", convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;
Ritenuto di dover adeguare il citato decreto interministeriale 18 dicembre 1997, n. 523, alle prescrizioni della legge 12 gennaio 1991, n. 13;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 settembre 2002;
Vista la comunicazione del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota GM/132479/4579/DL del 21 ottobre 2002);

A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.

1. Il comma 4 dell'articolo 3 del decreto interministeriale 18 dicembre 1997, n. 523, e' sostituito dal seguente: "4. L'indennita' di carica ed il gettone di presenza spettanti ai componenti del Consiglio di indirizzo e vigilanza sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle comunicazioni, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze".
2. Il comma 9 dell'articolo 4 del decreto interministeriale 18 dicembre 1997, n. 523, e' sostituito dal seguente: "9. L'indennita' di carica ed il gettone di presenza spettanti ai componenti del Consiglio di amministrazione sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle comunicazioni, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 3 febbraio 2003

Il Ministro delle comunicazioni
Gasparri
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti
Il Ministro per la funzione pubblica
Mazzella

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 2003

Ufficio di controllo sui Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1 Comunicazioni, foglio n. 137

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.



Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo
e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri"
e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".
- L'art. 6, comma 11, del decreto-legge 1 dicembre
1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
gennaio 1974, n. 71, recante: "Trasformazione
dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni
in ente pubblico economico e riorganizzazione del
Ministero", e' il seguente:
"11. Entro un anno dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, con
decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni,
di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro
per la funzione pubblica, sono rideterminate
l'organizzazione e le funzioni dell'Istituto
postelegrafonici. Le attivita' sociali e assistenziali
svolte dall'Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni alla data del 31 dicembre 1993 sono
regolate dalla contrattazione collettiva. Il provvedimento
puo' prevedere il trasferimento all'Istituto
postelegrafonici di personale dell'ente "Poste Italiane nei
limiti degli organici rideterminati.".

Note all'art. 1:
- L'art. 3 del decreto interministeriale 18 dicembre
1997, n. 523, recante: "Modificazioni al regolamento di
organizzazione dell'Istituto postelegrafonici, adottato con
decreto ministeriale 12 giugno 1995, n. 329", come
modificato dal regolamento qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 3 (Consiglio di indirizzo e vigilanza). - 1. Il
Consiglio di indirizzo e vigilanza e' nominato con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del
Ministro delle comunicazioni sulla base della designazione
delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali dei
lavoratori maggiormente rappresentativi sul piano
nazionale.
2. Il Consiglio di indirizzo e vigilanza e' composto da
quattordici membri di cui:
a) sette membri designati dalle organizzazioni
sindacali dei lavoratori postelegrafonici maggiormente
rappresentative sul piano nazionale;
b) il presidente dell'Istituto;
c) sei membri designati rispettivamente:
1) due dal Ministro delle comunicazioni;
2) uno dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale;
3) uno dal Ministro del tesoro;
4) uno dal Ministro per la funzione pubblica;
5) uno dall'ente Poste Italiane.
3. Il Consiglio di indirizzo e vigilanza:
a) definisce i programmi e individua le linee di
indirizzo dell'Istituto;
b) elegge tra i rappresentanti dei lavoratori
dipendenti il proprio presidente;
c) nell'ambito della programmazione generale,
determina gli obiettivi strategici pluriennali;
d) definisce, in sede di autoregolamentazione, la
propria organizzazione interna, nonche' le modalita' e le
strutture con cui esercitare le proprie funzioni, compresa
quella di vigilanza, per la quale puo' avvalersi anche
dell'organo di controllo interno, istituito ai sensi
dell'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni, per acquisire i dati e gli
elementi relativi alla realizzazione degli obiettivi e alla
corretta ed economica gestione delle risorse;
e) emana le direttive di carattere generale relative
all'attivita' dell'Istituto;
f) approva in via definitiva il bilancio preventivo e
il conto consuntivo, nonche' i piani pluriennali e i
criteri generali dei piani di investimento e
disinvestimento, entro sessanta giorni della deliberazione
del consiglio di amministrazione; in caso di non
concordanza tra i due organi, il Ministro delle
comunicazioni provvede all'approvazione definitiva.
4. L'indennita' di carica ed il gettone di presenza
spettanti ai componenti del Consiglio di indirizzo e
vigilanza sono determinati con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle
comunicazioni, d'intesa con il Ministro dell'economia e
delle finanze.".
- L'art. 4 del decreto interministeriale 18 dicembre
1997, n. 523, recante: "Modificazioni al regolamento di
organizzazione dell'Istituto postelegrafonici, adottato con
decreto ministeriale 12 giugno 1995, n. 329" come
modificato dal regolamento qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 4 (Consiglio di amministrazione). - 1. Il
consiglio di amministrazione e' nominato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del
Ministro delle comunicazioni.
2. Fanno parte del consiglio di amministrazione, oltre
al presidente dell'Istituto che lo presiede:
a) due membri designati dal Ministro delle
comunicazioni;
b) un membro designato dal Ministro del lavoro e
della previdenza sociale;
c) un membro designato dal Ministro del tesoro;
d) due membri designati dall'ente Poste Italiane.
3. Il presidente nomina il segretario del consiglio di
amministrazione scegliendolo tra i funzionari
dell'Istituto.
4. Il consiglio di amministrazione, nell'osservanza
degli indirizzi generali fissati dal Consiglio di indirizzo
e vigilanza:
a) predispone i piani pluriennali, il bilancio
preventivo e le relative variazioni, il conto consuntivo;
b) delibera i piani di impiego dei fondi disponibili
nell'ambito dei predetti piani pluriennali e dei criteri di
investimento e disinvestimento approvati dal Consiglio di
indirizzo e vigilanza;
c) attribuisce al direttore generale le risorse
annuali di spesa;
d) delibera l'ordinamento dei servizi ed il
regolamento organico del personale nonche' le variazioni
delle dotazioni organiche;
e) delibera il piano annuale o pluriennale di
assunzioni del personale;
f) propone la nomina del direttore generale;
g) su proposta del direttore generale predispone
l'ordinamento dei servizi e la relativa disciplina
amministrativa ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, che deve tener conto delle peculiarita' delle
attivita' svolte e della disciplina delle diverse finalita'
istituzionali che l'Istituto persegue, nonche' dei principi
di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241;
h) attribuisce ad un dirigente, eventualmente
conferendogli le funzioni vicarie, il compito di sostituire
il direttore generale in caso di assenza o impedimento
dello stesso.
5. Il funzionamento del consiglio di amministrazione e'
disciplinato con l'apposito regolamento per le adunanze
deliberato dal consiglio stesso. Per la validita' delle
sedute del consiglio e' richiesta la presenza della
maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono
assunte con il voto favorevole della maggioranza dei
presenti. In caso di parita' di voti prevale il voto del
presidente.
6. Le delibere del consiglio di amministrazione sono
soggette al controllo previsto dalle disposizioni di cui
alla legge 20 marzo 1975, n. 70, al decreto del Presidente
della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, e all'art. 65
della legge 30 aprile 1969, n. 153.
7. La carica di consigliere di amministrazione e'
incompatibile con quella di componente del Consiglio di
indirizzo e vigilanza.
8. La mancata partecipazione, senza giustificato
motivo, a tre sedute successive del consiglio comporta la
decadenza dalla carica che viene disposta, su proposta del
Ministro delle comunicazioni, con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri.
9. L'indennita' di carica ed il gettone di presenza
spettanti ai componenti del consiglio di amministrazione
sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro delle comunicazioni,
d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze.
10. Il compenso per il segretario del consiglio di
amministrazione e' determinato con decreto del Ministro
delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del
tesoro.".



 
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