Gazzetta n. 58 del 11 marzo 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI ARTEGNA
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Artegna (provincia di Udine) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:
(Omissis).
1. Di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 nelle seguenti misure:
a) aliquota ordinaria 5,8 per mille;
b) aliquota ridotta 4,6 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.
Sono considerate parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, classificabili nelle categorie catastali C2, C6 e C7, ancorche' iscritte distintamente in catasto, ubicate nello stesso edificio nel quale e' sita l'abitazione principale ovvero ad una distanza non superiore a metri cinquanta in linea d'aria dalla stessa.
L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare del diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare del diritto di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
E' fatto obbligo ai contribuenti di comunicare al comune i dati catastali delle pertinenze alle quali vanno estese le agevolazioni previste per l'abitazione principale. Dette agevolazioni avranno effetto dall'anno di presentazione della comunicazione;
c) aliquota del 7 per mille per le unita' immobiliari ad uso abitativo, diverse dall'abitazione principale che risultino non locate per l'intero anno 2003 o per una frazione d'anno superiore a sei mesi, Per la determinazione del periodo di locazione sono cumulabili rapporti contrattuali diversi e non continuativi; il rapporto di locazione deve risultare da atto scritto fiscalmente registrato.
Si intende in via generale per alloggio non locato l'abitazione tenuta a disposizione dal soggetto passivo dell'imposta comunale sugli immobilli.
Dalla fattispecie sopra descritta sono esclusi, e pertanto soggetti all'aliquota ordinaria, gli immobili ad uso abitativo concessi dai titolari del diritto reale sul bene in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado civile, risultante da scrittura anche privata di data antecedente al periodo di imposta, oppure da dichiarazione del proprietario dell'immobile attestante l'assenso del comodato da data antecedente al periodo d'imposta che il cittadino dovra' esibire all'ufficio, e nei quali gli stessi abbiano la residenza anagrafica.
2. Di elevare a Euro 124 l'importo della detrazione per tutte le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale.
3. Di considerare adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
(Omissis).
 
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