Il comune di Calenzano (provincia di Firenze) ha adottato il 24 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003: (Omissis). 1) Di determinare le aliquote l.C.I., per il 2003 nelle seguenti misure: aliquota del 5 per mille con applicazione della detrazione per abitazione principale in favore di persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e sue pertinenze ed anche per le persone fisiche soggetti passivi, residenti nel comune, assegnatarie di alloggi di Istituti autonomi per le case popolari; aliquota del 5 per mille con applicazione della detrazione per abitazione principale per gli alloggi concessi in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui al terzo comma dell'art. 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431. Per usufruire delle suddette condizioni il soggetto passivo d'imposta deve presentare all'ufficio tributi del comune, entro il termine utile per il versamento del saldo d'imposta per il 2003 (termine perentorio), una copia del contratto di locazione debitamente registrato presso l'ufficio del Registro, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia. In alternativa puo' essere prodotta una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 attestante le condizioni della locazione e gli estremi di registrazione del contratto. Tale obbligo non compete qualora sia gia' stato provveduto negli anni precedenti e non siano intervenute variazioni; aliquota del 5 per mille senza applicazione della detrazione per abitazione principale per gli alloggi utilizzati a titolo di comodato gratuito dai parenti di primo e secondo grado (genitori e figlio, nonno o nonna e nipote, fratelli e sorelle), dal coniuge e dagli affini di primo grado (suoceri con generi e nuore; patrigno e matrigna con figliastri) del soggetto passivo; Tale agevolazione compete, oltre che al soggetto passivo residente, anche a quello non residente a condizione che il soggetto che utilizza l'alloggio vi abbia stabilito la propria residenza. Per usufruire dell'applicazione della suddetta aliquota il soggetto passivo d'imposta ed il parente occupante l'immobile devono presentare all'ufficio tributi del comune, entro il termine utile per il versamento del saldo d'imposta per il 2003 (termine perentorio), una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 attestante il comodato stesso. Tale obbligo non sussiste qualora sia gia' stato provveduto negli anni precedenti e non siano intervenute variazioni; aliquota del 6 mille senza applicazione della detrazione per abitazione principale per gli alloggi concessi in locazione a titolo di abitazione principale fuori dalle condizioni previste al punto precedente. Per usufruire dell'applicazione della suddetta aliquota il soggetto passivo d'imposta deve presentare all'ufficio tributi del comune, entro il termine utile per il versamento del saldo d'imposta per il 2003 (termine perentorio), una copia del contratto di locazione debitamente registrato presso l'ufficio del registro, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia. In alternativa puo' essere prodotta una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 attestante le condizioni della locazione e gli estremi di registrazione del contratto. Tale obbligo non compete qualora sia gia' stato provveduto negli anni precedenti e non siano intervenute variazioni; aliquota del 6 per mille senza applicazione della detrazione per abitazione principale per gli alloggi utilizzati a titolo di comodato gratuito dai parenti del soggetto passivo di terzo grado (bisnonni e pronipote, zio o zia e nipote da fratello o sorella). Tale agevolazione compete, oltre che al soggetto passivo residente anche ~ quello non residente a condizione che il soggetto che utilizza l'alloggio vi abbia stabilito la propria residenza. Per usufruire dell'applicazione della suddetta aliquota il soggetto passivo d'imposta ed il parente occupante l'immobile devono presentare all'ufficio tributi del comune, entro il termine utile per il versamento del saldo d'imposta per il 2003 (termine perentorio), una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 attestante il comodato stesso. Tale obbligo non compete qualora sia gia' stato provveduto negli anni precedenti e non siano intervenute variazioni; aliquota del 7 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale che risultino non locate relativamente al periodo d'imposta per il quale sussiste tale condizione. Il contratto di locazione deve essere registrato presso l'ufficio del registro ai sensi delle vigenti disposizioni in materia; aliquota del 6,5 per mille per tutti gli altri immobili. 2) Di determinare la detrazione spettante per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze nella misura di Euro 129,114 (lire 250.000). (Omissis). 1) Di riconoscere per l'anno 2003, ai soggetti che si trovano nelle condizioni di carattere socio-economico descritte in premessa l'elevazione della detrazione da Euro 129,114 (lire 250.000) a Euro 258,228 (lire 500.000) ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. sull'abitazione principale e relative pertinenze, cosi' come individuate dal regolamento comunale in materia di I.C.I., rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e situazione, in applicazione dell'art. 8, comma 3, ultimo periodo del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni. 2) Di stabilire che tale agevolazione debba essere riconosciuta a seguito di richiesta dei soggetti stessi da presentarsi con le modalita' e le scadenze in premessa indicate. (Omissis). |