Gazzetta n. 58 del 11 marzo 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
COMUNICATO |
Rivalutazione per l'anno 2003 della misura degli assegni e dei requisiti economici, ai sensi degli articoli 65, comma 4 (assegno per il nucleo familiare numeroso), e 66, comma 4 (assegno di maternita), della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e integrazioni. |
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L'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato con le esclusioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 81, da applicarsi per l'anno 2003 ai sensi degli articoli 65, comma 4 (assegno al nucleo familiare numeroso) e 66, comma 4, (assegno di maternita), della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e integrazioni, e' pari al 2,4 per cento. (Comunicato ufficiale dell'ISTAT del 14 gennaio 2003). Pertanto: a) l'assegno mensile per il nucleo familiare ai sensi dell'art. 65, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e integrazioni, da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2003, se spettante nella misura intera, e' pari ad Euro 113,23; per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica, con riferimento a nuclei familiari composti da cinque componenti, e' pari ad Euro 20.382,05. b) l'assegno mensile di maternita' ai sensi dell'art. 66, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e integrazioni, da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2003, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, se spettante nella misura intera, e' pari ad Euro 271,56; per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica, con riferimento a nuclei familiari composti da tre componenti, e' pari ad Euro 28.308,42. |
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