Gazzetta n. 58 del 11 marzo 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
COMUNICATO
Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva "Dauno".

Il Ministero delle politiche agricole e forestali ha ricevuto l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della D.O.P. "Dauno", riferita all'olio extravergine di oliva, registrata con regolamento della Commissione (CE) n. 2325 del 24 novembre 1997 nel quadro della procedura semplificata prevista dall'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata dal Consorzio per la tutela e valorizzazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta "Dauno" - Daunia Verde, con sede in Foggia, via Dante, 27;
L'istanza di modifica del disciplinare di produzione dell'olio extravergine di oliva "Dauno" D.O.P. riguarda l'eliminazione degli adempimenti previsti dalla legge 169 del 5 febbraio 1992 e dal decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, la possibilita' di trasformare leolive in frantoi appartenenti a sottozone diverse da quella di produzione delle olive stesse e l'introduzione di sistemi di raccolta meccanizzata;
Considerato che il medesimo Consorzio di tutela della D.O.P. "Dauno" assicura che la modifica proposta non riduce il legame geografico, che ha rappresentato uno degli elementi sai quali ha trovato fondamento il riconoscimento comunitario, non compromette la qualita' del prodotto ottenuto, non determina alterazioni al prodotto ne' svalorizzazioni organolettiche, con il preciso intendimento di non limitare l'operativita' dei produttori ed avere la possibilita' di molire anche in frantoi ubicati nelle sottozone diverse da quella di produzione delle olive;
Considerato, altresi', che l'art. 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92 prevede la possibilita', da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni di origine registrate;
Visto il parere favorevole alle modifiche ed integrazioni espresso dalla regione Puglia;
Considerato che, l'attuale disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva "Dauno", documento trasmesso alla Commissione europea per la registrazione della, denominazione, e' il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 agosto 1998 - serie generale - n. 193, ritiene di dover procedere alla pubblicazione delle sole modifiche proposte;
Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate, nel rispetto della disciplina fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 "disciplina dell'imposta di bollo" e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore QTC III - via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione, da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, prima della trasmissione della suddetta proposta alla Commissione europea. Proposta di modifica del disciplinare di produzione dell'olio extravergine di oliva a D.O.P. "Dauno".
All'art. 4. (Caratteristiche di coltivazione) - I paragrafi 16 e 17 sono eliminati.
L'art. 5. (Modalita' di oleificazione) - E' cosi' modificato:
1) "la zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta Dauno comprende l'intero territorio della provincia di Foggia";
i paragrafi 2, 3 e 4 sono eliminati;
il paragrafo 5, divenuto 2, e' cosi' modificato: la raccolta delle olive, destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta di cui all'art. 1, deve avvenire direttamente dalla pianta";
il paragrafo 6, divenuto 3, ed il paragrafo 7, divenuto 4, rimangano invariati.
All'art. 6. (Caratteristiche al consumo) - I paragrafi 6, 7 ed 8 sono eliminati.
All'art. 7. (Designazione e presentazione) - Il paragrafo 3 e' cosi' modificato: "L'uso di nomi di azienda, tenute, fattorie e loro localizzazione territoriale, nonche' il riferimento al confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende olivicole o nell'impresa olivicola situate nell'area di produzione e' consentito solo se il prodotto e' stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda.
Il paragrafo 9 e' cosi' modificato: "e' obbligatorio indicare in etichetta sia l'annata di produzione delle olive, da cui l'olio e' ottenuto, che il lotto di confezionamento.
 
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